Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo VII: Della filiazione
Capo I: Dello Stato di figlio legittimo
Sezione I: Dello stato di figlio legittimo
Art. 231 Paternità del marito
Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono
trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono
ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello
scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di
separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale,
ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando
gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del
giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni
Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla
celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il
figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.
Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato
dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante
il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando
il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla
data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono
stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di
legittimo.
Art. 235 Disconoscimento di paternità
L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante
il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo
ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se
soltanto di generare;
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al
marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il
marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche
genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto
padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal
figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere
esercitata dal padre.
Sezione II: Delle prove della filiazione legittima
Art. 236 Atto di nascita e possesso di
stato
La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei
registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di
figlio legittimo.
Art. 237 Fatti costitutivi del possesso di stato
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso
valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una
persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende
di avere;
che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa
qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato
Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può
reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di
nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto
stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un
possesso di stato conforme all'atto di nascita.
Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod.
Pen. 566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al
possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la
prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le
regole dell'art. 241.
Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo
di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova
della supposizione o della sostituzione predette.
Art. 240 Mancanza dell'atto di matrimonio
La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto
come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per
il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio
(130), qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato
(237) che non sia in opposizione con l'atto di nascita.
Art. 241 Prova con testimoni
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il
figlio fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da
genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di
testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova
per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono
abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.
Art. 242 Principio di prova per iscritto
Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai
registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti
pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella
controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse
nella controversia.
Art. 243 Prova contraria
La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il
reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre,
oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la
maternità.
Sezione III: Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di
contestazione e di reclamo di legittimità
Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve
essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre
dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel
luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui
è nato il figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era
lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della
nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto
notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal
figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in
cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile
il disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che
ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di
minore di età inferiore.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).
Art. 245 Sospensione del termine
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della
paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente (414),
la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei
suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può
tuttavia essere promossa dal tutore.
Art. 246 Trasmissibilità dell'azione
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza
averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli
ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o
della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da
parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247 Legittimazione passiva
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc.
Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in
contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato,
l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti
nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone
nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro
mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione della
legittimità. Imprescrittibilità
L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita
del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o
altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo
precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ.
70, 102, 715).
Art. 249 Reclamo della legittimità
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli
non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver
raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui.
Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza,
contro i loro eredi (att. 121).
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Capo II: Della filiazione naturale e della legittimazione
Sezione I: Della filiazione naturale
§1 Del riconoscimento dei figli naturali
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art.
254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra
persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce
effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può
avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che
vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio
con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero,
decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della
domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi
I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela
(74) anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea
collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea
retta, non possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo
che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra
di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva
l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il
riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse
del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella
famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il
matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine
all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del
suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di
uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia
contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro
coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le
condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e
quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio,
il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso
dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il
genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza
del figlio naturale.
E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di
figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art. 254 Forma del riconoscimento
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure
con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o
in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di
questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o
la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un
atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento,
anche se la legittimazione non abbia luogo.
Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei
suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 256 Irrevocabilità del riconoscimento
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è
stato revocato.
Art. 257 Clausole limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu
fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere
indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano
state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che
le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da
lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere
cancellate.
Art. 259-260 (abrogati)
Art. 261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i
doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente
da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale
può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione
del cognome del padre.
Art. 263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità
dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da
chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
L'azione è imprescrittibile.
Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato
d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza
del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia
validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto
il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il
riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).
Art. 265 Impugnazione per violenza
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del
riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è
cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa
entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore (267).
Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di
interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da
interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante
dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del
riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).
Art. 267 Trasmissibilità dell'azione
Nei casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è
morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine,
l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli
eredi.
Art. 268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del
giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
§ 2 Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
naturale
Art. 269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende
essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume
essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la
madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono
prova della paternità naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la
maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere
promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258)
riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272 (abrogati)
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la
maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal
genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il
tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche
nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se
egli ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa
autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilità dell'azione
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità
naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da
farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto
motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere
l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le
informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con
ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di
consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna
pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli
atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il
cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni
dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di
depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di
minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la
rappresenti in giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve
essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui,
nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del
riconoscimento (258 e seguenti).
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli
interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in
cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è
vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza
carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen.
519, 523 e seguenti).
Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per
ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il
figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per
ottenere gli alimenti.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art.
274.
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un
curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero
o del genitore che esercita la potestà.
Sezione II: Della legittimazione dei figli naturali
Art. 280 Legittimazione
La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la
qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o
per provvedimento del giudice.
Art. 281 Divieto di legittimazione
Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti
(251).
Art. 282 Legittimazione dei figli premorti
La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei
loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
Art. 283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente
matrimonio
I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei
figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da
entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal
giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art. 284 Legittimazione per provvedimento del giudice
La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice
soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono
le seguenti condizioni:
che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore
abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250;
che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a
legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in
matrimonio e non è legalmente separato;
che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni
sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è
minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi
o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i
figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.
Art. 285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei
genitori
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la
volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di
lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel
n. 2 dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti,
discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti,
del genitore entro il quarto grado.
Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente
La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277)
può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti
legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in
contrasto con quella di legittimare (att. 124).
Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura,
quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente
matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del
giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il
matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte
del mandante.
Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è
necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli.
Art. 288 Procedura
La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi
deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione
il richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle
condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati
gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce
all'atto di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione
ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la
mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt.
285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.
Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione
può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per
provvedimento del giudice
La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti
della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data
del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la
legittimazione è stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti
risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non
sia stata presentata dopo un anno da tale data.
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