Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo I: Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o
legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano
almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può
autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni,
ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro
genitori.
Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti
E' ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la
tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua
amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state
estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per
il loro adempimento (385 e seguenti).
Art. 296 Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando
(298, 311 e seguenti).
Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo
legale rappresentante.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e
l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non
legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti
gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o
dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle
persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando
possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima
dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e
osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della
morte dell'adottante.
Art. 299 Cognome dell'adottato
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori
assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo
all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo
ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il
figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del
marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia
figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di
origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia
dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le
eccezioni stabilite dalla legge (87).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione
(567).
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati
dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell'adozione
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli
seguenti (att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per indegnità dell'adottato
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del
suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnità dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda
dell'adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in
giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi
dalla successione dell'adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
Capo II: Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di
questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale
nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da
persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
se l'adozione conviene all'adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e
omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato
decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla
corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Art. 314 Pubblicità
Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a
cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre
cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita
dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto
che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni.
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