Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza dei minori č regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle
norme del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184,
riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 401 Limiti di applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono
figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla
sola madre che si trovi nell'impossibilitą di provvedere al loro
allevamento.
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di
pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento,
l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o
morale.
Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore
ricoverato o assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I
di questo libro (343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla
nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria
potestą o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltą del giudice
tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio,
ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestą,
l'Istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 403 Intervento della pubblica autoritą a favore dei minori
Quando il minore č moralmente o materialmente abbandonato o č allevato in
locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza,
immoralitą, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere
all'educazione di lui, la pubblica autoritą, a mezzo degli organi di
protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si
possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Art. 404-413 (abrogati)
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