Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo XII: Dell'infermità di mente, dell'interdizione ed
dell'inabilitazione
Art. 414 Persone che devono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente
grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e
seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per
abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la
loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o
dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente,
salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto
incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore
età
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo
anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto
dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore (421).
Art. 417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal
tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha
per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può
essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico
ministero.
Art. 418 Poteri dell'autorità giudiziaria
Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza
al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello
stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia
proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ.
713 e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico.
Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del
giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando
e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un
tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio
all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)
Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e
dell'inabilitazione
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno
della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416
(776).
Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione,
può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio
fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a
cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci
giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e
alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di
nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina
il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il
giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia
separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio
maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore
superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata
autenticata (2699, 2703).
Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte
dell'inabilitato
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto
se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att.
100).
L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203
e seguenti)
Art. 426 Durata dell'ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella
curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge,
degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti
compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora
alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o
aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti
dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la
sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione
o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell'articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere
stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di
volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere
annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per
il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace
d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti,
risulta la malafede dell'altro contraente (1425).
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto
o il contratto è stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att.
130).
Art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste
possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il
quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore
dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico
ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia
venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si
applica l'art. 423.
Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi
effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca
non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca
dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena
capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo
medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti
dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca
l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa
con sentenza passata in giudicato.
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