Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo XIII: Degli alimenti
Art. 433 Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
il coniuge;
i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani
sugli unilaterali.
Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero
e della nuora cessano:
quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua
unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art. 435 (abrogato)
Art. 436 Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui
genitori legittimi o naturali di lui.
Art. 437 Obbligo del donatario
Il donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro
obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di
donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione
rimuneratoria (770. 785).
Art. 438 Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno
e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda
e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono
tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660,
1881), avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora
esistente nel suo patrimonio.
Art. 439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto
necessario.
Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si
tratta di minore.
Art. 440 Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di
chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per
la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli
alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o
riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado
anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria
non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia
imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art. 441 Concorso di obbligati
Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli
alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in
proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in
condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione
stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in
grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul
modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria
secondo le circostanze.
Art. 442 Concorso di aventi diritto
Quando o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un
medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di
ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni,
tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e
anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di
conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Art. 443 Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa
obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi
anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che
vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il
modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre
temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra
quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 444 Adempimento della prestazione alimentare
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere
nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art. 445 Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno
della costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa
costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).
Art. 446 Assegno provvisorio
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli
alimenti, il pretore o presi dente del tribunale può, sentita l'altra
parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di
concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il
regresso verso gli altri.
Art. 447 Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).
L'obbligo agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione,
neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art. 448 Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se
questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).
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