Libro Sesto: Della tutela dei diritti
Titolo I: Della trascrizione
Capo I: Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812);
i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano il
diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di
superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e dell'enfiteuta
(957 e seguenti);
i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei diritti
menzionati nei numeri precedenti
i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (1027 e
seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la
proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (Cod. Proc.
Civ. 574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di
liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente
(2896);
gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno
durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o
di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni
(2918);
i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e seguenti,
2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o
di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o
dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata (att. 231);
gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti)
che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231);
i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);
le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui
diritti menzionati nei numeri precedenti;
le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento o
la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti
(2932).
Art. 2644 Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai
terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in
base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla
trascrizione degli atti medesimi (2650).
Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha
trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il
suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore (att. 225).
Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo
precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a
beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti
menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la
trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod. Proc.
Civ. 555).
Art. 2646 Trascrizione delle divisioni
Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per
oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione
degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione
delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote
(Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc.
Civ. 784) e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti
ivi enunciati (art. 224).
Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la
costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che
escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di
beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell'art. 179, a
carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del
coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della
comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche
relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del
patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito
per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore
contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.
Art. 2648 Accettazione di eredità e acquisto di legato
Si devono trascrivere l'accettazione della eredità (470 e seguenti) che
importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o
liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato (649) che abbia lo stesso
oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla
dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico
ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione
tacita dell'eredità (476 e seguenti), si può richiedere la trascrizione
sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata
giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un
estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).
Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che
il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla
liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e
seguenti; att. 225, 231).
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di
diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è
stata trascritta.
Art. 2650 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico
dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto.anteriore
di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive
trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine
rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del
condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del
titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q
iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente
tenuto a conguaglio (att. 225, 229).
Art. 2651 Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione
(2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e seguenti) ovvero in
altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1,
2 e 4 dell'art. 2643.
Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti
delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
nell'art. 2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163)
indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti
(att. 225 e seguenti):
le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal
secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande
di rescissione (1447 e seguenti), le domande di revocazione delle
donazioni (800 e seguenti), nonché quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti
acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827 2848)
anteriormente alla trascrizione della domanda;
le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo
a contrarre (1706, 2932).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (Cod. Proc. Civ.
216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private (2702 e
seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a
iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce
effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;
le domande dirette all'accertamento della simulazione (1414 e seguenti) di
atti soggetti a trascrizione (2690).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto (2827,
2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati
compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a
titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a far
pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è
diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa
dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è
stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano
acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227);
le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a
causa di morte (457).
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la
trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data
della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque
titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario (att. 227);
le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie
per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della
successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi
che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (561; att. 227);
le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6
dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello
stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della
sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda (att. 226 e seguenti).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi
effetti
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):
le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente) o altri
diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni immobili e
le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione
della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti
dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della
domanda;
la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che
hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto
posteriormente alla trascrizione della domanda;
le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella vendita
di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo
sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto,
restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine
medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda o della dichiarazione (att. 227);
le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e quelle
di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni
immobili (225).
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a
danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno
validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni
della comunione;
gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso
dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti).
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato
diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non
dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226, 231).
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli
precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o
iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e
seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e seguenti),
rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia soggetto a
condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di nullità e,
rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la
revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine
alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa
domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive
trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la
dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione,
la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la
condizione.
Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il
loro effetto secondo l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui
risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può
eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno
del quale la condizione stessa si è verificata (2692).
Art. 2656 Forme per l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti
per la trascrizione in quanto applicabili.
Art. 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc.
Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con
sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. Proc.
Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e
seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Art. 2658 Atti da presentare al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di
atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve
presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la
presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio dalla
quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo
precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia
autentica del documento che la contiene, munito della relazione di
notifica alla controparte.
Art. 2659 Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo,
una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice
fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se
coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o
da certificato dell'ufficiale di stato civile, la denominazione o la
ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per
queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle
persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la
sentenza;
la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le
indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti
a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di
trascrizione (2665). Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui
l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la
condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve
presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte
dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del
testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti
indicazioni:
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario
e del defunto;
la data di morte;
se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa all'autore il
chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;
se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del
medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in
deposito;
la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art.
2826;
la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente
articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata
disposta a norma dell'art. 692.
Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la
stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo
stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione (470 e seguenti) se
si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la
trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e,
se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato
della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del
testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato,
qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di
altri chiamati
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e
seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda la
trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la
rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei
chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non è necessario esibire un
documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde
dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata
dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in
margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.
Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione
della nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in
appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con
numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il
registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota,
indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine
assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della
nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le
indicazioni sopra accennate.
Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle
note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della
trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul
rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la
sentenza o la domanda.
Art. 2666 Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno
interesse.
Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che
hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la
trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che
sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il
loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli
interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai
medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che
avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che
avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati
né dai loro eredi.
Art. 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt.
2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente
consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il
processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc.
Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o del
termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l'avveramento o la
mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da
sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della
quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva
è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di
registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora
pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di
atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da
un'autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).
(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la
nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura
del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente
all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta) (2836).
Art. 2670 Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda,
salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona
che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla
quota per cui è interessato.
Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto
soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita
nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in
caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle
leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto
ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a
carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di
determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).
Art. 2672 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la
trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre
disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679)
che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Capo II: Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità
dei conservatori
Art. 2673 Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa
richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni,
o il certificato che non ve ne è alcuna.
Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore
fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono
depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati
negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione
del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono
in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i
requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837
o non è presentato con le modalità previste dall'art. 2658 e quando la
nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660 e 2839,
nn. 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di
ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni,
iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i
certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del
rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito
da due testi moni.
Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi
e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di
una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue
la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva
deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Art. 2675 Responsabilità del conservatore (abrogato)
Art. 2676 Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o
dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari,
prevale ciò che risulta dai registri.
Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di
iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali
l'ufficio è aperto al pubblico.
Art. 2678 Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui
giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo
che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della
richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore
e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la
nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per
trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle
quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne
deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta
contiene l'indicazione del numero di presentazione.
Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti
dall'art. 2664, i registri particolari:
per le trascrizioni;
per le iscrizioni;
per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
Art. 2680 Tenuta del registro generale d'ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o
da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito
l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e
il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o
interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere
approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e
con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con
l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
n esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e
dei numeri d'ordine.
Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del
conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia
riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa
corte.
Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato)
Capo III: Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
Sezione I: Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e
agli autoveicoli
Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e
seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge
(c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli
articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della
navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod.
Nav. 753 e seguenti);
gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la
comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);
i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 e
seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto di
usufrutto;
gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui
diritti indicati dai numeri precedenti;
i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si
trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei meri
precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);
le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o il
trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2688).
Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art.
2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167) e gli altri atti
menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto
del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn.
1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686 Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui
risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati
dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la
cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi
procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato
(1977 e seguenti; att. 231).
Art. 2688 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non
producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive
trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine
rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Art. 2689 Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per
usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
dall'art. 2684:
le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti
ivi disposti;
le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai nn.
1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la
trascrizione della domanda;
le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a far
pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a
qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa
è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione
dell'atto che si impugna. Se pero la domanda è diretta a far pronunziare
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi
tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in
questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (14451;
le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa
di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la
domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di
buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da
chi appare erede o legatario;
le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie
per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della
successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e
6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello
stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza
impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati
nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5
dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli
precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite
dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma
dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina
il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti
disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di
pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt.
2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2694 Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi
speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal
presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti,
543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061,
1063) e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel
capo medesimo.
Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono
regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli
aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge
speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti
relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
Sezione II: Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696 Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di
determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li
riguardano.
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