Libro Sesto: Della tutela dei diritti
Titolo II: Delle prove
Capo I: Disposizioni generali
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto
si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si
fonda.
Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere
della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono
disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di
rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del
diritto.
Capo II: Della prova documentale
Sezione I: Dell'atto pubblico
Art. 2699 Atto pubblico
L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità,
da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ.
221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle
parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero
senza l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto
dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
Sezione II: Della scrittura privata
Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc.
Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata
come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il
pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che
sottoscrive.
Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la
sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che
l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è
riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si
verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo
l'anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non
destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo
di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice,
tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova
(2787).
Art. 2705 Telegramma
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se
l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal
mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente
medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma
è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova
contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato
firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino
a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le
disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze
verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per
supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come
creditore.
Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un
documento
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un
documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da
lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine
o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito
posseduto dal debitore.
Sezione III: Delle scritture contabili delle imprese soggette a
registrazione
Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese
soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore.
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod.
Nav. 178).
Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando
sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i
rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Art. 2711 Comunicazione ed esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della
corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse
relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e
alla successione per causa di morte (456).
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si
esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la
controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).
Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere,
telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
Sezione IV: Delle riproduzioni meccaniche
Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le
registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Sezione V: Delle taglie o tacche di contrassegno
Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di
riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le
somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
Sezione VI: Delle copie degli atti
Art. 2714 Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari
pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite
da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e
spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della
scrittura originale da cui sono estratte.
Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso
presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art.
2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente
presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano
cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è
rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in
conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano
cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è
rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta
in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale
mancante.
Art. 2717 Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli
articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per
iscritto.
Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma
prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente
autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che
riproducono letteralmente.
Art. 2719 Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle
autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico
ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc.
Civ. 212).
Sezione VII: Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
Art. 2720 Efficacia probatoria
L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena
prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si
dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti)
nella ricognizione o nella rinnovazione.
Capo III: Della prova testimoniale
Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore
dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e
seguenti).
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite
anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del
contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).
Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o
contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la
stipulazione e stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato
stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità
giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto
riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni
altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o
modificazioni verbali.
Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da
qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la
domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato;
quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di
procurarsi una prova scritta;
quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli
forniva la prova.
Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la
forma scritta
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve
essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è
ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta
sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano
anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).
Capo IV: Delle presunzioni
Art. 2727 Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un
fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).
Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei
quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli
certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova
contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729 Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude
la prova per testimoni.
Capo V: Della confessione
Art. 2730 Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti
ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di
disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia
resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei
modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).
Art. 2732 Revoca della confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata
determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).
Art. 2733 Confessione giudiziale
E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su
fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione
resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal
giudice.
Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di
altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto
confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le
dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non
contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di
contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze,
l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735 Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha
la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo
o se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal
giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su
un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
Capo VI: Del giuramento
Art. 2736 Specie
Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all'altra
per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio dal
giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o
le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite
di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore
della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ.
241).
Art. 2737 Capacità delle parti
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate
dall'art. 2731.
Art. 2738 Efficacia
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ. 233
e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può
chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato
dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna
penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere
pronunziata perché il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il
giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento
prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal
giudice (1305).
Art. 2739 Oggetto
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause
relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto
illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la
forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico
risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato
l'atto stesso (2700).
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della
parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui
e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia
comune a entrambe le parti.
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