Codice Civile
Libro Sesto
Della tutela dei diritti
Titolo IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2907
Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria
su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge
lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod.
Proc. Civ. 69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie
professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute,
nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (Cod.
Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908
Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire,
modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti,
i loro eredi o aventi causa.
Art. 2909
Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato
a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595;
Cod. Proc. Civ. 324).
Capo II
Dell'esecuzione forzata
Sezione
I
Dell'espropriazione
§1 Disposizioni
generali
Art. 2910
Oggetto dell'esproprazione
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare
i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura
civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati
a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato
perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Art. 2911
Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri
beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni
gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri
immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca
(Cod. Proc. Civ. 502, 544).
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale
su determinati beni.
§ 2 Degli
effetti del pignoramento
Art. 2912
Estensione del pignoramento
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e
seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820)
della cosa pignorata.
Art. 2913
Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli
atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti
del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti
in pubblici registri.
Art. 2914
Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene
anteriori al pignoramento:
- le alienazioni
di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (812
e seguenti), che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
- le cessioni
di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al debitore
ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
- le alienazioni
di universalità di mobili che non abbiano data certa (2704);
- le alienazioni
di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente
al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.
Art. 2915
Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano
vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se non sono stati trascritti
prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti,
2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti
e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge
richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente
al pignoramento.
Art. 2916
Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ.
509 e seguenti) non si tiene conto:
- delle
ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
- dei privilegi
per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha
luogo dopo il pignoramento (2745);
- dei privilegi
per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917
Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause
verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio
del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione
(Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2918
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti
per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione
(Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente
al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo
inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre
anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704)
anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un
anno dalla data del pignoramento.
§ 3 Effetti
della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919
Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce all'acquirente
i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non sono però opponibili
all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi
non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (2913) e dei
creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2920
Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la
proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere
le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ.
541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente
di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.
Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per
i danni e per le spese.
Art. 2921
Evizione
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere
il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione
è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa
e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore
procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere
una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario,
per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei
creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era
opponibile.
Art. 2922
Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490).
Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art. 2923
Locazioni
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l'espropriazione
sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente
ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte
anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili all'acquirente,
se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (1599).
In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora
il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello
risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore
è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto
a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita
per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in
caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo
le disposizioni dell'art. 1603.
Art.
2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti
non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o
di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento
(2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi
locali.
Art. 2925
Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione
forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto negli
articoli seguenti.
Art. 2926
Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la
proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione,
rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso
(1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito
soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che
avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro
diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma
si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927
Evizione della cosa assegnata
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere
quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore
procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato,
ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928
Assegnazione di crediti
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario
verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con
la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929
Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione
non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso
di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono
in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Sezione
II
Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930
Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile
o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati
a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 605 e seguenti).
Art. 2931
Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che
esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art. 2932
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione,
l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può
ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso
(2908).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento
di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che
l'ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne
fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile (att. 246).
Art. 2933
Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere
che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione
dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può
conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa
e di pregiudizio all'economia nazionale.
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