Codice Civile
Libro Sesto
Della tutela dei diritti
Titolo V
Della prescrizione e della decadenza
Capo I
Della prescrizione
Sezione
I
Disposizioni generali
Art. 2934
Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita
per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri
diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).
Art. 2935
Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere.
Art. 2936
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione
(1418 e seguenti).
Art. 2937
Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente
del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di
valersi della prescrizione (1310).
Art. 2938
Non rilevabilità d'ufficio
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse,
qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la
parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940
Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato
in adempimento di un debito prescritto (2034).
Sezione
II
Della sospensione della prescrizione
Art. 2941
Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310):
- tra i
coniugi;
- tra chi
esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa inerenti (260,
409) e le persone che vi sono sottoposte;
- tra il
tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) soggetti alla
tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386),
salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
- tra il
curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato (424);
- tra l'erede
e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti);
- tra le
persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del
giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione
è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente
il conto;
- tra le
persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per
le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487);
- tra il
debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore,
finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).
Art. 2942
Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa:
- contro
i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità di mente
(414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale
e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione
dell'incapacità;
- in tempo
di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze
armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio
al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni
delle leggi di guerra.
Sezione
III
Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943
Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con
il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc. Civ.
163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688, 700,
703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire
in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in
presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944
Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di
colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Art. 2945
Effetti e durata dell'interruzione
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi
due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in
cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cod. Proc.
Civ. 324).
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo l'effetto
interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto
interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione
dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il
lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato
la sentenza resa sull'impugnazione.
Sezione
IV
Del termine della prescrizione
§1 Della
prescrizione ordinaria
Art. 2946
Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono
per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
§ 2 Delle
prescrizioni brevi
Art. 2947
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043
e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto
si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni
specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla
prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza irrevocabile
nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al risarcimento
del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza
dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile.
Art.2948
Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
- le annualità
delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
- 1
bis. il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi
al portatore;
- le annualità
delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
- le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni
(1571)
- gli interessi
(1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad
anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale);
- le indennità
spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949
Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali,
se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta
ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla
legge (2394, 2487).
Art. 2950
Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione
(1755).
Art. 2951
Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione
(1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto
ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso
di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta
o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti
verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.
Art.
2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle
singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti)
si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione
(1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre
dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato
o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato
o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione
finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile
oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato
verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
Art. 2953
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di
dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso
di dieci anni.
§3 Delle
prescrizioni presuntive
Art. 2954
Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per
l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine
il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955
Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
- degli
insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi
o a giorni o a ore;
- dei prestatori
di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al
mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
- di coloro
che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo
della pensione e dell'istruzione;
- degli
ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro
qualità;
- dei commercianti,
per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- dei farmacisti,
per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956
Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
- dei prestatori
di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese
(2099);
- dei professionisti,
per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative
(2233 e seguenti);
- dei notai,
per gli atti del loro ministero;
- degli
insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più
lungo di un mese.
Art. 2957
Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione
periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori
legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ.
324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod.
Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre
dalla l'ultima prestazione.
Art. 2958
Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni
o di prestazioni.
Art. 2959
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati
dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione
non è stata estinta.
Art. 2960
Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione
è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare
se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc.
Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o
ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione
del debito.
Art. 2961
Restituzione di documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori
legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle
liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni
dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il
giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli
atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
§ 4 Del
computo dei termini
Art. 2962
Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la
prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Art. 2963
Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre
leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale
del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante
del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo (1187).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di
questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo
giorno dello stesso mese.
Capo II
Della decadenza
Art. 2964
Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di
decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione
(2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si riferiscono
alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti
(245, 489, 802).
Art. 2965
Decadenze stabilite contrattualmente
E' nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio
del diritto.
Art. 2966
Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla
legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito
dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili,
la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto
proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza.
Art. 2967
Effetto dell'impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle
disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art. 2968
Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né
possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla
legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Art. 2969
Rilievo d'ufficio
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che,
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice
debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
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