Libro Quinto: Del lavoro
Titolo I: Della disciplina delle attività professionali
Capo I: Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai
regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli statuti
delle associazioni professionali).
Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle
leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).
Capo II: Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Capo da considerarsi interamente abrogato
Art. 2063-2066 (omissis)
Capo III: Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067 Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni
professionali.
Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro,
in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in
conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti
di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240
e seguenti).
[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la
parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].
Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di
imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o
dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per
tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle
associazioni stipulanti.
Art. 2070 Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del
contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente
esercitata dall'imprenditore (2082).
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si
applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti
collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività
organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di
lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Art. 2071 Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo
la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice
concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli
imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei
prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la
disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Art. 2072-2076 (omissis)
Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto
individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle
quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle
disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi
al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del
contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più
favorevoli ai prestatori di lavoro (1339).
Art. 2078 Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si
applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro
prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a
coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai
rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141
e seguenti) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e
seguenti).
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere
norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di
prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore
diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole
difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo
svolgimento del rapporto.
Art. 2081 (omissis)
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