Libro Quinto: Del lavoro
Titolo III: Del lavoro autonomo
Capo I: Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351)
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo
di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel
Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita
dal prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano
le norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può
fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve
conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal
giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera
dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto
dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i
vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla
scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla
consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono
regolati dall'art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata
l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad
alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il
lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta
(1672).
Capo II: Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi,
la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono
demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato,
salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi,
e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la
sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso
in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi
speciali.
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è
regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con
queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo
precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è
iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo
il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a
un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è
consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto
della prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio
dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di
opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere,
secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se
non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti
secondo le leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso
di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera
le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal
caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per
l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia
derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da
evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del
Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III
e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).
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