Libro Quinto: Del lavoro
Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni
industriali
Vedere anche Leggi
Speciali, Brevetti
Capo I: Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e
artistiche
Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito
dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati
dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma
precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione.
Art. 2578 Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre
il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579 Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o
letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali,
anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico,
compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi
speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per
la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo
compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio,
telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o
comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od
altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od
esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di
opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione.
Art. 2580 Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti
e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583 Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono
regolati dalle leggi speciali.
Capo II: Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584 Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto
esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle
condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione
si riferisce.
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica
di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati
industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati
dall'inventore.
Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione
industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale
nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo
possa formare oggetto di brevetto.
Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella
d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali
ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi,
e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588 Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
causa.
Art. 2589 Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di
esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati
dalle leggi speciali.
Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio
dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi
speciali.
Capo III: Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e
disegni ornamentali
Art. 2592 Modelli di utilità
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione
atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od
oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha
il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare
commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione
delle singole parti.
Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo
disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti
industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una
particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di
attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei
prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.
Art. 2594 Norme applicabili
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt.
2588, 2589 e 2590.
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio
dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi
speciali.
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