Libro Quinto: Del lavoro
Titolo V: Delle società
Capo I: Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi
per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne
gli utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o
più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e
seguenti).
Art. 2249 Tipi di società
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale
(2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e
seguenti di questo Titolo.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono
regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci
abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati
nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e
seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari
categorie d'imprese prescrivono la costituzione della società secondo un
determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati
la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il
quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e
in liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata
deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto
dall'art. 3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
Capo II: Della società semplice
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350,
2643).
Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di
tutti i soci, se non e convenuto diversamente.
Sezione II: Dei rapporti tra i soci
Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto
sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano
obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1478 e
seguenti, 1529).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che
le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla
locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).
Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del
debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione
convenzionale della garanzia.
Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose
appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della
società.
Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun
socio negli utili, decide sull'opposizione.
Art. 2258 Amministrazione congiuntiva
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni
sociali.
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia
necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma
dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non
possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare
un danno alla società.
Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha
effetto se non ricorre una giusta causa.
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme
sul mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente
da ciascun socio.
Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme
sul mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e
seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e
dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli
che dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2261 Controllo dei soci
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623) di
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali,
di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il
rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati
compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno
diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni
anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2262 Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte
di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è
determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è
determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni,
nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione
alle perdite.
Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla
determinazione di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle
perdite può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi
previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il
socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e
seguenti). L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha
volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Art. 2265 Patto leonino
E' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono
esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Sezione III: Dei rapporti con i terzi
Art. 2266 Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che
ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza
spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che
rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate
dall'art. 1396.
Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio
sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente
(2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e
per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in
mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della
solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza
(att. 204).
Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se
la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione
del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa
agevolmente soddisfarsi.
Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri
soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di
socio.
Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere
i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti
conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a
quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni
tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere
liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo
scioglimento della società.
Art. 2271 Esclusione della compensazione
Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la
società e il credito che egli ha verso un socio.
Sezione IV: Dello scioglimento della società
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
per il decorso del termine;
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
per la volontà di tutti i soci;
quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi
questa non è ricostituita;
per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 Proroga tacita
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso
il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni
sociali.
Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano
il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che
siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art. 2275 Liquidatori
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i
soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o
piu liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di
disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in
ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci
(2259).
Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle
disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia
diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale (2452).
Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti
sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo
successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti
lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).
Art. 2278 Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e,
se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco
i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452).
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a
tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292 e
seguenti) per gli affari intrapresi (2452).
Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i
beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non
siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti
sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti
della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno
nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito
del socio insolvente.
Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli
nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per
causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento
del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli
amministratori (2740).
Art. 2282 Ripartizione dell'attivo
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei
conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265).
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è
determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o,
in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono
eseguiti.
Art. 2283 Ripartizione di beni in natura
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si
applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e
seguenti, 1111 e seguenti).
Sezione V: Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un
socio
Art. 2284 Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di
uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che
preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi
e questi vi acconsentano.
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando
sussiste una giusta causa (2900).
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli
altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 Esclusione
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301,
2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e
seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di
una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a
svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa
non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il
conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita
prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208).
Art. 2287 Procedimento di esclusione
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel
numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta
giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione davanti
al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è
pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
Art. 2288 Esclusione di diritto
E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore
particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art.
2270.
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,
questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che
rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale
della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli
utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante
al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo
scioglimento del rapporto.
Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,
questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni
sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa
ignorato.
Capo III: Della società in nome collettivo
Art. 2291 Nozione
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2292 Regime sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita
dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (2563,
2567).
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto
o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi
consentono (att. 207).
Art. 2293 Norme applicabili
La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e, in
quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.
Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società in nome
collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni
degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).
Art. 2295 Atto costitutivo
L'atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la
cittadinanza dei soci;
la ragione sociale;
i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale;
i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di
valutazione;
le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di
ciascun socio negli utili e nelle perdite;
la durata della società.
Art. 2296 Pubblicazione
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703)
dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è
avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere
depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso
l'ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti)
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel
comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o
far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire
il deposito anche il notaio (2626).
Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att.
99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle
disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la
rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la
rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza.
Art. 2298 Rappresentanza della società
L'am amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni
che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non
sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese
(att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto
conoscenza (2193).
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro
quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio
del registro delle imprese le loro firme autografe (2626).
Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo
in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza
stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime (2197, 2626).
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e iscritta
la società e la data dell'iscrizione.
Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria (2197)
deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante
preposto all'esercizio della sede medesima.
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione
nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e
iscritta la società (2626).
Art. 2300 Modificazioni dell'atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni
all'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l'iscrizione
delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi
alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione (2626).
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei
soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703).
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono
opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza
(2193; att. 211).
Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto
proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né
partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra
società concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione
ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne
erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha
diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
Art. 2302 Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili
prescritti dall'art. 2214 (art. 200).
Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili
realmente conseguiti (2621).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente.
Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono
pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del
patrimonio sociale (2268, 2471).
Art. 2305 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può
chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle
quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori
versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché
entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea
garanzia (1179).
Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della
società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel
registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla
notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell'opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere dalla
società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo
debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211).
Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272,
per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla
legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale (2195),
per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni
atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori
devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina,
depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (2452, 2626).
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro
firme autografe.
Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della
società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale
e proporre ai soci il piano di riparto (2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono
essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati
se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione
(2964 e seguenti).
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore
può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate
separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore
può restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai
soci (2452).
Art. 2312 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se
il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei
confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono
depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci
anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle
imprese (att. 218).
Capo IV: Della società in accomandita semplice
Art. 2313 Nozione
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i
soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni.
Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno
uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita
semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292 (2564, 2567).
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella
ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e
solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative
alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme
seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i
soci accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att.
99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le
disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle
operazioni sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società
in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci
accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli
amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma
dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e
l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza
del capitale da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né
trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di
procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e
solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può
essere escluso a norma dell'art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la
direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare
autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di
ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi
in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per
causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere
ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che
rappresentano la maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308
(2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari,
sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è
venuto meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal
comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti
degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono
stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i
loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla
quota di liquidazione (att. 218).
Capo V: Della società per azioni
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 2325 Nozione
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e
seguenti).
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni (2564, 2567).
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non
inferiore a 200 milioni di lire (att. 215).
Art. 2328 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L'atto
costitutivo deve indicare:
il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle
azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale;
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o
al portatore (2355);
il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti);
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);
la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai
soci fondatori (2337, 2431);
il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società (2383);
il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);
la durata della società;
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre
decimi dei conferimenti in danaro; che sussistano le autorizzazioni
governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la
costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione
della società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è
responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza
del presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme
di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori.
(2475).
NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è
subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4
giugno 1985, n. 281).
Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta
giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti
comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i
conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata
nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la
costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto
costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente,
ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli
amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla
legge per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione della società nel registro.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.
Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso
l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art.
2343.
Art. 2331 Effetti dell'iscrizione
Con l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società acquista la
personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti)
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (2475).
L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società
sono nulle (1421 e seguenti).
Art. 2332 Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società
può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
mancanza dell'atto costitutivo;
mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo
preventivo
illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;
mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o
l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;
incapacità di tutti i soci fondatori;
mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti
in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta
nel registro delle imprese (2475).
Sezione II: Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica
sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il
capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale
partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro
il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di
essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve indicare il
cognome e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero
delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei
sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non
superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art.
2329.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire
contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta.
Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può
procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le
azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei
venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto
dal n. 2 dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie
da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea dei sottoscrittori:
accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della
società
delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore
dai promotori;
nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario
il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,
stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626).
Sezione III: Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione
hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art. 2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso i
terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a
rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per
la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso
la società e verso i terzi:
per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti
richiesti per la costituzione della società;
per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione
giurata indicata nell'art. 2343;
per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la
costituzione della società (2621).
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi
coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore
complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e
per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che
nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione
stipulano l'atto costitutivo.
Sezione IV: Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di
servizi.
Art. 2343
Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente
la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di
essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione
che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato
dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento.
La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le
disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla
costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non
sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono
inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza
in danaro o recedere dalla società.
Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci
e amministratori
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore
al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei
fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione
della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato
dal presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei
crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione
seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne
visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale
dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito
deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che
siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni
correnti della società ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il
controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli
amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a
suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un
istituto di credito (att. 251).
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono
essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in
denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso,
e stabilendo particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme (corporative)
applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci.
Sezione V: Delle azioni
Art. 2346 Emissione delle azioni
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore
nominale (2630, 2438).
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di un'azione,
i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci
nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente (1292) delle
obbligazioni da essa derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti (2521).
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi
con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369,
2436 e seguenti).
Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da
assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari
riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli
azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente (2521).
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili
netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i
diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli
articoli precedenti.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento
della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni
previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare
la metà del capitale sociale.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e
seguente), il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al
creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta al
socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima della
scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto
di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a
mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni
prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere
le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla
restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art.
2347.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto
nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che
residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo
pari all'interesse legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella
ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre
azioni al loro valore nominale.
Art. 2354 Contenuto delle azioni
Le azioni (2521) devono indicare:
la denominazione, la sede e la durata della società;
la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E'
valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma,
purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese ove è iscritta la società.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli
definitivi (2633).
Art. 2355 Azioni nominative e al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta
dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere
nominative.
Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente
liberate.
L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione
delle azioni nominative.
NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le
clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali
subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento
di organi sociali".
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati
solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei
versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno
dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento
previsto dall'art. 2446, 2° comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando
l'acquisto di azioni proprie avvenga:
in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
per effetto di successione universale o di fusione;
in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2),
3) e 4) del 1' comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale
deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma
dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea,
la quale deve stabilire le relative modalità.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili
e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre
azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta nonché le
azioni non siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater
Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente
comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e
dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli
amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di
essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società,
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente,
salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci
fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto
o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della
società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi
tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere
contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche i
voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote della società
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo
comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma
dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della
società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote
possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa
controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di
voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della
società controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un
anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso
secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art.
2446, secondo comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o
quote della società controllante
Le limitazioni dell'art. 2359 bis non si applicano quando l'acquisto
avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357
bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal
terzo comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo
modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si
applica il secondo comma dell'art. 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bis è superato per
effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro
tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha
determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento
delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da
ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso
alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società
controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che
non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a
tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione
delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della
società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni
E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista
genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e
per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato
l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).
Art. 2362 Unico azionista
In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona,
questa risponde illimitatamenre (att. 209).
Sezione VI: Degli organi sociali
§ 1 Dell'assemblea
Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se
l'atto costitutivo non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
approva il bilancio (2432 e seguenti);
nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del
collegio sindacale (2398);
determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), se
non è stabilito nell'atto costitutivo;
delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società
riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo
esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente).
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto
costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso
a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo (2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410 e
seguenti). Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a
norma degli artt. 2450 e 2452.
Art. 2366 Formalità per la convocazione
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare (2393).
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono
intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio
sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è
fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del
capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare
(2630-2 n. 2).
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la
convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del
tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209).
Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal
computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta,
salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la
nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto
costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.
Art. 2369 Seconda convocazione
Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di
capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno
per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno
fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta
giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma
dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del
terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una
maggioranza più elevata.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la
trasformazione della società (2498 e seguenti), lo scioglimento anticipato
di questa (2448), il trasferimento della sede sociale all'estero e
l'emissione di azioni privilegiate (2348).
Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione
L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i
soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del
capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro
trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è
ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che
l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le
deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle
concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla
legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del
capitale sociale.
Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e
quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la
sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di
convocazione.
Art. 2371 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o,
in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è
assistito da un segretario designato nello stesso modo.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea è redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea
Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi
rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con
effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia
espressamente indicato nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai
sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate
(2359) e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad
aziende o istituti di credito.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o,
se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci
se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento
soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore
ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale
superiore ai cinquanta miliardi.
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso
di girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d'interessi
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni
in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto
con quello della società
In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la
deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a
norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria
maggioranza.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la
loro responsabilità (2393).
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209).
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati su
gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia
rinviata a non oltre tre giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso
oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e
dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o
dissenzienti (2437).
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto
costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e
dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì
dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e
seguenti) dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad
iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi dall'iscrizione.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed
obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto
la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione
impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e
dell'atto costitutivo (2416, 2486, att. 209).
Art. 2378 Procedimento d'impugnazione
L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società
ha sede.
Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il
presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente
presti una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per l'eventuale
risarcimento dei danni.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere
istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione della
causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma
dell'articolo precedente.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi motivi, su
richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata,
con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.
I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).
Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità
dell'oggetto
Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si
applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att. 209).
§ 2 Degli amministratori
Art. 2380 Amministrazione della società
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il
consiglio di amministrazione (2388).
Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente,
se questi non è nominato dall'assemblea.
Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati
Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo
consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo
composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri,
determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le
attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641).
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. fatta eccezione per i
primi amministratori, che sono, nominati nell'atto costitutivo, e salvo il
disposto degli artt. 2458 e 2459.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo
superiore a tre anni (att. 213).
Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori
devono (2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando
per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori
che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso
l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.
Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli
amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il
potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487).
Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo
l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma, salvo che
la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le
limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto
costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai
terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a
danno della società (2487).
Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale
L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori
in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta
al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La
rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del
consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la
maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione
dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve
essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura
del collegio sindacale (2626) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata (2330, 2457).
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal
collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica
fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti.
Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli
atti di ordinaria amministrazione (2487).
Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,
quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti
(2405).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 2389 Compensi degli amministrativi
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
nell'atto costitutivo o dall'assemblea (att. 209).
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in
conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630;
att. 209).
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente
per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio
o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve
astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione
stessa (1394, 2631).
In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano
derivate alla società dal compimento dell'operazione.
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società,
può, entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere impugnata
dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il
voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la
maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione (att 2091).
Art. 2392 Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e sono
solidalmente (1292) responsabili verso la società (2621) dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di
attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori
(2381).
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non
hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a
conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si
estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale (2491; att. 209).
Art. 2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito
a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può
essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se
non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373).
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa
col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo
caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209).
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e
può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con
espressa deliberazione dell'assemblea 12434), e purché non vi sia il voto
contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale (2407).
Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio
sociale (2407).
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209).
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della
società, l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario
liquidatore.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando
ne ricorrono gli estremi (2901 e seguenti).
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori (2487; att. 209).
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (2392
e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per
disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati
(att. 209).
§ 3 Del collegio sindacale
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o
non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.
2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il
quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da
questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione
d'opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è
causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).
Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo (2328) e
successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto degli artt. 2458
e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere
revocati se non per giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome
e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la
cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni
(2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata.
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i
supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla
prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci
effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi
nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del
presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal
sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve
essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio
medesimo (att. 209).
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto
costitutivo deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina
(2370); per l'intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209).
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società,
vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare
la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del
patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n.
5 dell'art. 2421 (att. 209)
Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco
Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della
regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono
avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di
dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste
dall'art. 2399.
La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni
riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene
trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli
intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza
assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso (att. 209).
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione
e alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione
(2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del
comitato esecutivo (2381).
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio
d'amministrazione, decadono dall'ufficio (att. 209).
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n. 2) ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte
degli amministratori (2363, 2626; att. 209).
Art. 2407 Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario
(1710), sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza
per ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622).
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e
seguenti, 2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non
si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi
della loro carica (2621).
L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni
degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare
fondata e vi è urgente necessità di provvedere (2632, 2634; att. 209).
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri
degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i
sindaci, può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della
società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla
prestazione di una cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli
opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le
conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli
amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata (2636).
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca
e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o
per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società (2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche
su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per
l'ispezione sono a carico della società (2488; att. 103, 209).
Sezione VII: Delle obbligazioni
Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni
La società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative
(2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo
l'ultimo bilancio approvato (att. 210).
Tale somma può essere superata:
quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà
sociale, sino a due terzi del valore di questi;
quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale
versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato,
aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da
equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di
enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o
sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la
parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento
delle relative obbligazioni. fino all'estinzione delle obbligazioni
emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale,
la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità
governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste
nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti. delle modalità e delle
cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società.
Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione
La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o
degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del
registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere
allegate le eventuali autorizzazioni richieste.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla
legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro
delle imprese (2436).
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di
appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.
Art. 2412 Riduzione del capitale
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale,
se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se la
riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di
perdite (2446), la misura della riserva legale (2428) deve continuare a
calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo
dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della
riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni
Le obbligazioni devono indicare (2633):
la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è
iscritta (2330);
il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;
la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel
registro;
l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale di
ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
le garanzie da cui sono assistite.
Art. 2414 Costituzione delle garanzie
L'assemblea (2365) che delibera l'emissione di obbligazioni con le
garanzie previsto nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto
degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione
delle garanzie medesime (2831).
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi e sul rendiconto relativo;
sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta
richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei
titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la
validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo
articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole
degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse
e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può
partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori
ed i sindaci (att. 210).
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti
assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese
in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la
società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli
obbligazionisti (att. 210).
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli
obbligazionisti. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415,
è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o
più obbligazionisti o degli amministratori della società (att. 104). Non
possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se
nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i
dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell'art. 2399.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa
il compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese (2634; att. 210).
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi
comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni
di sorteggio delle obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere
all'assemblea dei soci (2370).
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale
degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel
concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa della società debitrice (att. 210).
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili
con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210).
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a
pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza,
di un notaio (att. 210).
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e
le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se
il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale
per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da
attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al
loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all'emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno chiesto
la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli
amministratori devono (2620) depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la
società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la
modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la
ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni
convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il
diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in
proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a
quanto stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità della
conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di
emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data
di iscrizione della società nel registro delle imprese.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere
obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e
iscritto a norma dell'art. 2411.
Sezione VIII: Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la
società deve tenere:
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle
azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle
obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari
delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse
relativi;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (2375);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione (2388);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
(2404);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se
questo esiste (2381);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli
amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale,
il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro
indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art.
2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3
dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i
libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli
obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo
(att. 209).
Sezione IX: Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare
la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli
eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una
riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività;
si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci
previste negli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise,
senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente;
esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa
del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell'art.
2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo
caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia
compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige
la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente.
Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota
integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente
schema.
ATTIVO
-
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata.
-
Immobilizzazioni:
-
Immobilizzazioni immateriali:
-
costi di impianto e di ampliamento;
-
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
-
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno;
-
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
-
avviamento;
-
immobilizzazioni in corso e acconti;
-
altre.
Totale.
-
Immobilizzazioni materiali:
-
terreni e fabbricati;
-
impianti e macchinario;
-
attrezzature industriali e commerciali;
-
altri beni;
-
immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
-
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo:
-
partecipazioni in:
-
imprese controllate;
-
imprese collegate;
-
imprese controllanti;
-
altre imprese;
-
crediti:
-
verso imprese controllate;
-
verso imprese collegate;
-
verso controllanti;
-
verso altri;
-
altri titoli;
-
azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo.
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
-
Attivo circolante:
-
Rimanenze:
-
materie prime, sussidiarie e di consumo:
-
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
-
lavori in corso su ordinazione;
-
prodotti finiti e merci;
-
acconti.
Totale
-
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
-
verso clienti;
-
verso imprese controllate;
-
verso imprese collegate;
-
verso controllanti;
-
verso altri.
Totale.
-
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
-
partecipazioni in imprese controllate;
-
partecipazioni in imprese collegate;
-
partecipazioni in imprese controllanti;
-
altre partecipazioni;
-
azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo;
-
altri titoli.
Totale
-
Disponibilità liquide:
-
depositi bancari e postali;
-
assegni;
-
danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C)
-
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO
-
Patrimonio netto:
-
Capitale
-
Riserva da sopraprezzo delle azioni
-
Riserve di rivalutazione
-
Riserva legale
-
Riserva per azioni proprie in portafoglio
-
Riserve statutarie
-
Altre riserve, distintamente indicate
-
Utili (perdite) portati a nuovo
-
Utile (perdite) dell'esercizio
-
Fondi per rischi e oneri:
-
per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
-
per imposte;
-
altri.
Totale
-
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
-
Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo;
-
obbligazioni;
-
obbligazioni convertibili;
-
debiti verso banche;
-
debiti verso altri finanziatori;
-
acconti;
-
debiti verso fornitori;
-
debiti rappresentati da titoli di credito;
-
debiti verso imprese controllate;
-
debiti verso imprese collegate;
-
debiti verso controllanti;
-
debiti tributari;
-
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
-
altri debiti.
Totale
-
Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello
schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia
necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza
anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente,
per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo
di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle
stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o
l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote
di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia
in ragione del tempo.
Art. 2425
Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente
schema:
-
Valore della produzione:
-
ricavi delle vendite e delle prestazioni;
-
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
-
variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
-
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
-
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio.
Totale.
-
Costi della produzione
-
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
-
per servizi;
-
per godimento di beni di terzi;
-
per il personale:
-
salari e stipendi;
-
oneri sociali;
-
trattamento di fine rapporto;
-
trattamento di quiescenza e simili;
-
altri costi;
-
ammortamenti e svalutazioni:
-
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
-
ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
-
altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
-
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
-
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
-
accantonamenti per rischi;
-
altri accantonamenti;
-
oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
-
Proventi e oneri finanziari:
-
proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate;
-
altri proventi finanziari;
-
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
-
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
-
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
-
proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
-
interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15-16-17).
-
Rettifiche di valore di attività finanziaria:
-
rivalutazioni:
-
di partecipazioni;
-
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
-
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
-
svalutazioni:
-
di partecipazioni;
-
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni;
-
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
-
Proventi e oneri straordinari:
-
proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i
cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
-
oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i
cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
-
imposte sul reddito dell'esercizio;
-
(risultato dell'esercizio);
-
(rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme
tributarie);
-
(accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie);
-
utile (perdita) dell'esercizio
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto
dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Art. 2426 Criteri di valutazione
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile
al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal
quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna
o presso terzi;
il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella
nota integrativa;
l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2
deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto
nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto
dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza
dovrà essere motivata nella nota integrativa;
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette
imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato
nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt.
2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo
del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo,
purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza,
per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve
essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo
con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro
un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un
periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella
nota integrativa;
il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato
in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi
di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media
ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo entrato,
primo uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota
integrativa;
i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e
di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante
qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano
variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni:
i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e
del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine
rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il
corrispondente credito;
distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti
passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il
loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della voce "altre
riserve";
l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce;
gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della società specificando quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n.
15, diversi dai dividendi;
la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari"
del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi,
appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto
economico;
il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società
sottoscritte durante l'esercizio;
le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli
o valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e i
diritti che essi attribuiscono.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
le attività di ricerca e di sviluppo;
i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del
primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni
quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve
essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione
stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie
della società
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato
per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione,
con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art.
2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella
sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei
sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché.
sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse
nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art. 2429 bis Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell'art. 2423
deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui
la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate,
con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono
essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le
loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro
eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e
del passivo;
i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per
indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e
prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi
nelle poste dell'attivo;
le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e
propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte
nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le
variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate
dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di
capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi
degli acquisti e delle alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono
trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale
per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata
nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il
regolamento anzidetto).
2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente
almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo
superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a
che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art.
2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci
fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti
risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli
utili ai soci.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato
(2621 n. 2).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente (2446).
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo
non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a
bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società
il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di
società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo
statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e
l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando
dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all 'esercizio o
a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma
tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio
precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi
sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti
che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito
il parere del collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del
collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della
società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci
possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di
periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in
conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Art. 2434 Azione di responsabilità
L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica
liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per
le responsabilità incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti, 2633).
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei
titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e
dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o
spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto
deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Società per
azioni e a responsabilità limitata.
Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al
tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso
deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato
regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni
possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di
diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve
essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le
voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in
forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti
e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10
dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell'art.
2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono
riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, esse
sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Sezione X: Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att.
211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e
terzo comma dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL.
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere
depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo
integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).
Art. 2437 Diritto di recesso
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento
dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede
sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio
dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso
contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio
dell'ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai
soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di
questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964) dalla
data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (2188;
att. 100).
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o
ne rende più gravoso l'esercizio.
Art. 2438 Aumento di capitale
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano
interamente liberate (2630).
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore
nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo
deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine
che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2° e 3° comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo
abbia espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o
di crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2° e 3° comma, e
2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni
devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di
opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio (2420).
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta
giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle
obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono
essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per
almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine
stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che,
secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate
mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può
essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale,
approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale
sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza
convocazione (2369 e seguenti).
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione
del diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5 comma, devono essere
illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora
l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e
in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il
proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4° comma
devono restare depositati nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i
soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo
conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle
quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova
emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la
borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità
con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione
sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale
deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione
limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione
dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la
maggioranza prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte
disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già
possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore
nominale delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di
aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato
e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della
società nel registro delle imprese (2381).
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il
capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e
iscritto a norma dell'art. 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato
eseguito (att. 100).
L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del
capitale non può essere menzionato negli atti della società (2250).
Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante
La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il
conseguimento dell'oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344), sia
medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt.
2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le
modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con
modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la
riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché entro questo
termine (2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia
fatto opposizione (2623, n 1).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea
garanzia (1179, 2623).
2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza
indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630).
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione
patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La
relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale
deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto
giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di
un terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza
gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga
disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal
bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante
decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli
amministratori (2194, 2626; att 100). Contro tale decreto e ammesso
reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione (att.
209).
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di
sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed
il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498).
Sezione XI: Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2448 Cause di scioglimento
La società per azioni si scioglie:
per il decorso del termine;
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo
quanto è disposto dall'art. 2447;
per deliberazione dell'assemblea;
per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa
nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la
società ha per oggetto un'attività commerciale (2195, 2449). Si osservano
in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2449 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo
scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e
solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le
deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali
fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea
che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed
iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo
e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata.
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il
verificarsi di una causa di scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e
pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del
tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci
accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività
dell'assemblea.
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento
dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono,
a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del
provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in
copia autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata (2626).
Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365), salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria (2368 e seguente).
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza
prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto
dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o
dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze
prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando
sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci
o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla
sostituzione dei liquidatori.
Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente
del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici
giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura
dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese (2626).
I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro
firme autografe.
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla
iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della
deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al
primo comma.
Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione
Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e seguenti)
si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con
questa.
Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono
soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo
comma, e 2310 (2625).
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278,
salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea
straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i
versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni
Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla
pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla
deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione
dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione
dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese
(2626).
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio
può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei
liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale
tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio
quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche
riguardo ai non intervenuti.
Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il
bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono
liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata
senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa
approvazione del bilancio.
Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere
depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l'indicazione del
cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al
portatore.
Art. 2456 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la
pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi.
Art. 2457 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito
indicato nell'art. 2455, i libri della società devono essere depositati
(2626) e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle
imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
Sezione XI BIS
Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni
e a responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono
tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra
pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese
dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo
che sia previsto un termine diverso.
Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito
nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai
terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i
terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai
terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne
conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto
nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo
non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene,
salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo
iscritto o depositato nel registro delle imprese (2497 bis).
Sezione XII: Delle società con partecipazione dello Stato o di enti
pubblici
Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare
uno o più amministratori o sindaci (2400).
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti
pubblici
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in
cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti
pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno
o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del
collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
Sezione XIII: Delle società d'interesse nazionale
Art. 2461 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni
d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi
speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina
circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di
voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
Capo VI: Della società in accomandita per azioni
Art. 2462 Nozione
Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale
sottoscritta (2250).
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e
seguenti).
Art. 2463 Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei
soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni
(2564 e seguenti).
Art. 2464 Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative
alla società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto compatibili
con le disposizioni seguenti.
Art. 2465 Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori delle società per azioni (2380 e seguenti),
(escluso quello della cauzione).
NOTA Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo non è più previsto per gli
amministratori di S p A.
Art. 2466 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza
prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società
per azioni (2368 e seguente).
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha
diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2467 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede
a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo
ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere
approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal
momento dell'accettazione della nomina.
Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società
si scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore
provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio
accomandatario.
Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi
spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la
revoca dei sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di responsabilità
(2392).
Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate
dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria
della società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere
approvate da tutti i soci accomandatari.
Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata
dall'art. 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non
risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente
all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.
Capo VII: Della società a responsabilità limitata
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di
lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma
in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita
da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo
o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante
conferimento in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve
indicare:
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio;
la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale (2620, 2630);
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei
crediti conferiti
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);
il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società (2384);
il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei
componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
la durata della società;
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli
artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo
comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le
operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è
responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio
fondatore.
Art. 2475 bis Pubblicità
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e
nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro
quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la
data di tale iscrizione.
Sezione II Dei conferimenti e delle quote
Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci
ed amministratori
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della
società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori
le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento
in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2
Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è
un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato
al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati entro tre mesi.
Art. 2477 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto,
gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel
termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a
rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore
risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di
preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota
è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse,
salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto
in misura corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art. 2478 Prestazioni accessorie
L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di
prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo
e del terzo comma dell'art. 2345.
Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono
trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).
Art. 2479 Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di
morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta
giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve
essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e sta a la sede sociale
Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel
registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci
avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in
materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati
a richiesta dell'erede o del legatario.
Art. 2480 Espropriazione della quota
La quota può formare oggetto di espropriazione.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e
la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita
ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci
giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che
offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di
fallimento di un socio.
Art. 2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora
dovuti
Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente
(1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per
i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la
richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2482 Divisibilità della quota
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono
divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione,
purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art.
2474.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica
l'art. 2347.
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto
o la loro sottoscrizione.
Sezione III Degli organi sociali e dell'amministrazione
Art. 2484 Convocazione dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere
convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno
otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei
soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è
multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni
mille lire.
Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria
delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la
maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col
voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del
capitale sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363,
2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione di
obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della
società deve essere affidata a uno o più soci.
Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383,
primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385,
2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non
è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto
costitutivo.
E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati
superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti
non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e
seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun
socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento
degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far
eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (2623).
E' nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la
società deve tenere:
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e
i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei
soci;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2,
e di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di
cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del
primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti
della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a
2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono
depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla
gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Art. 2492 Ripartizione degli utili
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli
utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di
conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei
titolari di diritti su quote sociali
Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.
Sezione IV Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento
Art. 2494 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le
disposizioni degli artt. 2436 e 2437.
Art. 2495 Aumento del capitale
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le
disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474,
ultimo comma.
Art. 2496 Riduzione del capitale
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le
società per azioni (2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è
quello indicato nell'art. 2474.
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti
sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).
Art. 2497 Scioglimento e liquidazione
Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano le
disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la
nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per
l'assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde
illimitatamente.
quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società
di capitali;
quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art.
2475 bis.
Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli
artt. 2157 bis e ter.
Capo VIII: Della trasformazione, della fusione e della scissione delle
società
Sezione I: Della trasformazione delle società
Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica
La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome
collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti)
in società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e
seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve risultare da
atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla
legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del
patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta
nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto
costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 Responsabilità dei soci
La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità
illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali
anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel
registro delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali
hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964) dalla
comunicazione.
Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di
una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un
numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo
bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a
responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con
l'osservanza dell'art. 2474.
Sezione II Della fusione delle società
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società (att. 211) può eseguirsi mediante la
costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una
società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a
procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art. 2501 bis Progetto di fusione
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un
progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di
quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla
fusione;
il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio
in denaro;
le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che
risulta dalla fusione o di quella incorporante;
la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti
alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla
fusione o di quella incorporante;
il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e
ai possessori di titoli diversi dalle azioni
i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non
può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il
progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data
fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni
previste ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione
dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma
del precedente comma.
Art. 2501 ter Situazione patrimoniale
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere
la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non
anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è
depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul
bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno
del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quater Relazione degli amministratori
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere
una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico
ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di
cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di
cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di
valutazione.
Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
e eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del
metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e
sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella
determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati
dal presidente del tribunale, le società partecipanti alla fusione possono
richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società
risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più
esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla
fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni
necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla
fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art.
64 Cod. Proc. Civ.
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società
di revisione.
Art. 2501 sexies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché
la fusione sia deliberata:
il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate
nell'art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501
quinquies;
i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla
fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e
l'eventuale relazione di certificazione;
le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte
a norma dell'art. 2501 ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di
ottenerne gratuitamente copia.
Art. 2502 Deliberazione di fusione
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi
partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII
deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del primo,
secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve
contenere le indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III e IV deve
essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle
imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il
deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art.
2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è
regolata dai Capi V, VI e VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ove richiesta, dalle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo
che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti
previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2 501 bis, il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono
fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia
luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art.
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di
fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la
facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a
quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei
loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a
cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla
fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società
incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società
partecipanti alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni,
in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione
deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni
previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la
menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle
imprese.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6),
possono essere stabilite date anche anteriori.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute,
anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle
società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione
di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di
società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o
dalla società incorporante.
Art. 2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma
dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504 quinquies Incorporazione di società interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede
tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'art. 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501 quater
e 2501 quinquies.
Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del
procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la
disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter.
Sezione III Della scissione delle società
Art. 2504 septies Forme di scissione
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero
suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione e
assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione
di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del
suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione,
e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte
a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato
la distribuzione dell'attivo.
Art. 2504 octies Progetto di scissione
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un
progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma
dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi
patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal
progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della
società scissa, e ripartito tra le società beneficiarie in proporzione
della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il
trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento
rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal
progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie,
nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione
delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve
prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la
partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in
proporzione della sua quota di partecipazione originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma
dell'art. 2501 bis.
Art. 2504 novies Norme applicabili
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la
situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli
artt. 2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle
azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga
nella società scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale
relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la
costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di
attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503
bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
Art. 2504 decies Effetti della scissione
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di
scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le
società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva,
tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove.
Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si
possono stabilire date anche anteriori.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti
della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno
carico.
Capo IX: Delle società costituite all'estero od operanti all'estero
Art. 2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio
dello Stato
Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello
Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale
dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto
costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).
Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello
Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio
dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono
soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla
pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le
medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita
delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato,
con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle
imprese le firme autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può
essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono
difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede
principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto
riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio
dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste
dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro
delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di
iscrizione.
Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per
azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli
atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la
responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti).
Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono
in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le
obbligazioni sociali.
Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con
attività all'estero
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se
l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle
disposizioni della legge italiana).
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono
a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di
società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.
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