Libro Quinto: Del lavoro
Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa
o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per
la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il
consenso dei precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
l'associante.
Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato
sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è
stata contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o
a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa
misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono
l'associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di
cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle
perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il
corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta
salva la disposizione dell'art. 2102.
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