Legge 31
maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo II: Giurisdizione italiana
Art. 3 Ambito della giurisdizione
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare
in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui
è prevista dalla legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle
Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi
esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in
vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie
comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre
materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per
la competenza per territorio.
Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione
Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste
se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia
provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza
eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di
un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per
iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la
giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad
oggetto beni immobili situati all'estero.
Art. 6 Questioni preliminari
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano
nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere
sulla domanda proposta.
Art. 7 Pendenza di un processo straniero
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le
stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo
dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il
provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano,
sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria
giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto
nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa
riassunzione ad istanza della parte interessata.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la
legge dello Stato in cui il processo si svolge.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può
sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa
produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8 Momento determinante della giurisdizione
Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 Cod.
Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la
determinano sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9 Giurisdizione volontaria
In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che
nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui
è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano quando il
provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona
residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è
applicabile la legge italiana.
Art. 10 Materia cautelare
In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il
provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha
giurisdizione nel merito.
Art. 11 Rilevabilità del difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado
del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente
o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice
d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e
contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la
giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma
internazionale.
Art. 12 Legge regolatrice del processo
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
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