Legge 31
maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo III:
Diritto applicabile
Capo I:
Disposizioni generali
Art. 13
Rinvio
Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera,
si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero
alla legge di un altro Stato:
se il
diritto di tale Stato accetta il rinvio;
se si
tratta di rinvio alla legge italiana.
L'applicazione
del comma 1 è tuttavia esclusa:
nei casi
in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge
straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate;
riguardo
alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
in relazione
alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
Nei casi
di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso
conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della
filiazione.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
Art. 14
Conoscenza della legge straniera applicabile
L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice.
A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati
dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite
del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare
esperti o istituzioni specializzate.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata,
neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante
altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15
Interpretazione e applicazione della legge straniera
La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione
e di applicazione nel tempo.
Art. 16
Ordine pubblico
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari
all'ordine pubblico.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza
si applica la legge italiana.
Art. 17
Norme di applicazione necessaria
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme
italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono
essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18
Ordinamenti plurilegislativi
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente
legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale,
la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema
normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più
stretto.
Art. 19
Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge
nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica
la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato
di residenza.
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello
tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più
stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Capo II:
Capacità e diritti delle persone fisiche
Art. 20
Capacità giuridica delle persone fisiche
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte
dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa
legge.
Art. 21
Commorienza
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e
non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta
in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento
rileva.
Art. 22
Scomparsa, assenza e morte presunta
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte
presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
se l'ultima
legge nazionale della persona era quella italiana;
se l'ultima
residenza della persona era in Italia;
se l'accertamento
della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre
effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art. 23
Capacità di agire delle persone fisiche
La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto
prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono
regolate dalla stessa legge.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato,
la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto
è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla
propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della
conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità
o l'ha ignorata per sua colpa.
In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla
legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare
l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se
ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno
fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi
a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne agli atti
relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello
in cui l'atto è compiuto.
Art. 24
Diritti della personalità
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano
da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale
rapporto.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Capo III: Persone giuridiche
Art. 25 Società ed altri enti
l. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico
o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla
legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento
di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova
l'oggetto principale di tali enti.
In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
la natura giuridica;
la denominazione o ragione sociale;
la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
la capacità;
la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
la rappresentanza dell'ente;
le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio
nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti
con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere
conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
Capo IV: Rapporti di famiglia
Art. 26 Promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono
regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla
legge italiana.
Art. 27 Condizioni per contrarre matrimonio
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia
acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28 Forma del matrimonio
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla
legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei
coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune
residenza in tale momento.
Art. 29 Rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale
comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più
cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la
vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile
ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per
iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello
Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi
risiede.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato
tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato
stipulato.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge
straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza
o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su
beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state
rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in
cui i beni si trovano.
Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati
dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di
separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la
legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente
localizzata.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non
siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla
legge italiana.
Art. 32 Giurisdizione in materia di nullità, annullamento,
separazione personale e scioglimento del matrimonio
In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione
personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei
coniugi è cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in
Italia.
Art. 33 Filiazione
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al
momento della nascita.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno
dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i
presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello
stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla
legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla
stregua di tale legge.
Art. 34 Legittimazione
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge
nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge
nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di
cui e cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti
il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere
effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua
cittadinanza al momento della morte.
Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate
dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento,
nel momento in cui questo avviene.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua
legge nazionale.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso
e fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36 Rapporti tra genitori e figli
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la
potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il
figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
Capo V: Adozione
Art. 38 Adozione
I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal
diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in
mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione.
Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice
italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di
figlio legittimo.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente
richieda.
Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli
adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto
dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da
quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata.
Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero
stranieri residenti in Italia;
l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e
l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani
hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni
qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.
Art. 41 Riconoscimento dei provvedimenti
stranieri in materia di adozione
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in
Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
Capo VI: Protezione degli incapaci e obblighi alimentari
Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione
dei minori
La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge
applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L.
24 ottobre 1980, n. 742.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone
considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle
persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati
contraenti.
Art. 43 Protezione dei maggiori d'età
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci
maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura,
sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per
proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace,
il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età
l. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli
incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt.
3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via
provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in
Italia.
Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli
effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno
straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i
provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.
Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.
Capo VII: Successioni
Art. 46 Successione per causa di morte
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione
espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello
Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte
il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di
successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti
che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al
momento della morte della persona della cui successione si tratta.
La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla
successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano
designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove
si trovano uno o più beni ereditari.
Art. 47 Capacità di testare
La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è
regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento,
della modifica o della revoca.
Art. 48 Forma del testamento
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla
legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge
dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte,
era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la
residenza.
Art. 49 Successione dello Stato
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili,
non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in
Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50 Giurisdizione in materia successoria
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
se la successione si è aperta in Italia;
se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata
in Italia;
se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili
situati all'estero;
se la domanda concerne beni situati in Italia.
Capo VIII: Diritti reali
Art. 51 Possesso e diritti reali
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed
immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda
da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52 Diritti reali su beni in transito
I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di
destinazione.
Art. 53 Usucapione di beni mobili
L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il
bene si trova al compimento del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su beni immateriali
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di
utilizzazione.
Art. 55 Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei
diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova
al momento dell'atto.
Capo IX: Donazioni
Art. 56 Donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento
della donazione.
Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione,
sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla
legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale
l'atto è compiuto.
Capo X: Obbligazioni contrattuali
Art. 57 Obbligazioni contrattuali
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione
di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza
pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Capo XI: Obbligazioni non contrattuali
Art. 58 Promessa unilaterale
La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene
manifestata.
Art. 59 Titoli di credito
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati
dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno
1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario,
di cui al R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre
1932, n. 1946, c del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di
assegni bancari, di cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito
dalla L. 4 gennaio 1934, n.61.
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei
territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno
Stato non contraente.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui
titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella
principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata
assunta.
Art. 60 Rappresentanza volontaria
La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il
rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo
professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In
assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il
rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla
forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure
dalla legge dello Stato in cui e posto in essere.
Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento
dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate
dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è
verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.
Art. 62 Responsabilità per fatto illecito
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in
cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere
l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che
ha causato il danno.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo
Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63 Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del
danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o
l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il
prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il
prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.
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