Legge 31
maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo IV: Efficacia di sentenze e atti stranieri
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento quando:
-
il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i
principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano;
-
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del
convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è
svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della
difesa;
-
le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si
è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a
tale legge;
-
essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata;
-
essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato;
-
non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo
oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero;
-
le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità
delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti
della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello
Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono
effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità
di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati
rispettati i diritti essenziali della difesa.
Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano
rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando
sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle
disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di
quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono
pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della
sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata,
chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di
attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al
comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito
pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato
estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di
testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di
prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della
Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita
copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti
chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve
essere trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non
contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge
italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dal
l'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi
dell'ordinamento italiano.
Art. 70 Esecuzione richiesta in via diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è
fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un
procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per
questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni
sono fatte a cura del cancelliere.
Art. 71 Notificazione di atti di autorità straniere
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere
o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico
ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si
deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del
pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in
quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso
l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al
destinatario che lo accetti volontariamente.
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