Codice Civile

Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato

Titolo V: Disposizioni transitorie

Art. 72 Disposizioni transitorie
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Art. 73 Abrogazione di norme incompatibili
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.

Art. 74 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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