Disposizioni
di attuazione e transitorie
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
Capo I
Disposizioni di attuazione
Sezione
I
Disposizioni relative al Libro I
Art. 1
L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa
nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato
in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività
nell'ambito di una provincia.
Art. 2
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12
e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo
e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze,
servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità
governativa anche d'ufficio.
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per
la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguente), con i quali
si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti
da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne denunzia
al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo
letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi
e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti
dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione
della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei
terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità,
la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede
con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).
Art. 4
La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una
copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari
per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma
dell'art. 21 del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione
entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 5
La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice
deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica
ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari per
dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto,
nonché la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi
di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero
devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato
a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero
competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge.
In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente
della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono
compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Art. 6
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919;
Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della
persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione.
Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona
giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per
la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si
dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve
darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica
e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Art. 8
La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve
farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante
avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare.
Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati
possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante
delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
Art. 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice
il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori,
i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare
il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale
promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).
Art. 10
Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara l'estinzione
o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 27 e seguente) della persona giuridica
è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale,
il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
(Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).
Art. 11
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27)
o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale,
su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico
ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori,
salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma
di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva
designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non
ha effetto (Cod. Civ. 30).
Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea,
la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza
prevista dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto
costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente
del tribunale.
Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza
del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge
pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti
in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento
non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono
procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona
giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori
la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto
della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa
copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente
del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto
a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario
procedente.
Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo
avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente,
se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento
integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale
dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante
annotazione nel registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non
ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza
dell'attivo sul passivo.
In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro
trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del
patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro
il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente
della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo
è annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente
o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori
provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei
limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura
che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui
credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele
necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati
e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale
deve essere trasmessa all'autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31
del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni
dell'autorità governativa.
Art. 16
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201,
207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Rd 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni
seguenti.
Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente.
decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei
liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono
dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento
che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi
del precedente art. 14.
Art.
18
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del
bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro
delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme
richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria
del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in
cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano
al presidente del tribunale.
Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione
dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro
a cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al
tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona
giuridica.
Art. 22
Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è
istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia
ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.
Art. 23
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con
la sola indicazione della loro denominazione.
L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata
dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate
nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui
sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte
generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente
il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa
è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica,
sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma
dell'art. 33 e del primo comma dell'art. 34 del codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere
l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui
sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte
le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro
un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni
successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per
una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un
foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina
esaurita.
Art. 24
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia,
nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta
d'iscrizione.
Art. 25
Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve
presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento,
dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente
della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta
Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria
e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
Art. 26
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice,
il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione
o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi
muniti di rubrica alfabetica.
Art. 27
L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche
deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine
di giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre
dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica
di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è
concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento
prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione
del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre
dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre,
se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla data della loro
comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data
delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione dell'autorità
governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla
data in cui l'approvazione è comunicata.
Art. 28
La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del codice
può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del
codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale
dove è tenuto il registro.
Art. 29
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque
ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Art. 30
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato
in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale
delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del
registro.
Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica
il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Art. 31
Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 43 e seguente) si prova con
la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove
s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune
che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova
residenza.
Art. 32
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria
giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
Art. 33
Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di
consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito
il pubblico ministero.
Art. 34
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice provvede il
tribunale per i minorenni.
Art. 34
bis
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio
o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero
di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art.
163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma
dell'art. 163 del codice.
Art. 35
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice e autorizzato
dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca dell'adozione
di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 36
La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del codice deve
essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante
risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta
dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente
la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al
Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente,
la trascrizione nei registri di cittadinanza.
Art. 37
L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue
senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresì
annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
Art. 38
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316,
317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel
caso di minori dall'art. 269, primo comma, Cod. Civ.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico
ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni
il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Art. 39
L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di competenza
del tribunale per i minorenni.
Art. 40
La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e
quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno
della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti
al tribunale per i minorenni.
Art. 41
I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del
pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza
familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del pretore del mandamento
del luogo del domicilio di uno dei coniugi.
Art. 42
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca
previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia
in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare
a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi
con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta
al giudice anche verbalmente.
Art. 44
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore,
il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti
e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della
curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del minore.
Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare
spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati
negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395
del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorità
giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti),
compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti
da tasse di bollo e di registro.
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti
nel titolo XI del libro I del codice.
Art. 47
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele
dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele dei minori emancipati
e degli inabilitati (Cod. Civ. 343 e seguenti, 400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse,
si devono annotare a cura del cancelliere:
- il giorno
in cui si è aperta la tutela;
- la data
e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione
se trattasi di interdetti
- il nome,
il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore,
la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte
del tutore;
- le risultanze
dell'inventario e del conto annuale
- l'esonero
e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti
che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della
persona sottoposta a tutela;
- la chiusura
della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la
chiusura;
- le risultanze
del rendiconto definitivo.
Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse,
si devono annotare a cura del cancelliere:
- la data
e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione
o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
- il nome,
il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona
emancipata o inabilitata;
- il nome,
il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato
o all'inabilitato;
- la data
del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca
la inabilitazione.
Art. 50
Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui
numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno
fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica.
Art. 51
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali
per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni
ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e
335 del codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento
deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio
del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la
prescritta annotazione.
Sezione
II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 52
Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere
e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni.
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni
indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione
e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui
ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro
produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati
le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
(Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio
d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità
beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508
e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori
per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 4983).
Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità
(Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina
dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché
gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni
di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari (Cod. Civ.
702).
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente
l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta
e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato
in ciascun foglio dal pretore. Nell'ultima pagina il pretore indica il
numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda
e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono
richiesti.
Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale
allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito
dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare tale
domanda in margine all'iscrizione in separazione.
Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione
non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito
l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.
Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria
della pretura secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere,
essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica
generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
Sezione
III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 56
Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone
che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è
dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere
la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere
notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso
al consiglio di Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della
legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57
Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza
del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza
per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale,
il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in
quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile
per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
Art. 58
Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del
fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della L. 11 giugno
1925, n. 998, e del Rd 7 febbraio 1926, n. 426.
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli
del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la
determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge
anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche
alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di
altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
Art. 59
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione dell'istituto
di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non è
proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del
tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del tribunale
del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più
rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente
della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art.
1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato
dell'agricoltura.
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni
di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano
le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità
giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella
parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche
se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose
indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle
cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione
(Cod. Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con
questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si
sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di
condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino
moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento
separato.
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art.
1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede
in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore
medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod.
Proc. Civ. 137).
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai
sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini
per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario
o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino
un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria
può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati;
in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione
e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere
di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto
di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice,
il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà
esclusiva ai singoli condomini (69).
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero
edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata
al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio,
dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di
ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei
seguenti casi:
- quando
risulta che sono conseguenza di un errore;
- quando,
per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito,
a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La
somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le
spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
dei proprietari di fabbricati.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
Sezione
IV
Disposizioni relative al Libro IV
Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209,
primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un
ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma,
e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 74
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità
delle disposizioni dell'art. 126 Cod. Proc. Civ. e deve in particolare
contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni
del creditore.
Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento
e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione
dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale
deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione prescritta dall'art. 1212, n. 1, del codice, può
essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta.
In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine
non minore di giorni tre.
Art. 75
L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma,
e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna
delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore,
con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta
sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con
tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente,
e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro (1212)
debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo
le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito (251).
Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito,
nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e in
ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod.
Civ. 1513 e seguente, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue
presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui
deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni,
il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può
autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al
deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve
redigere processo verbale della relativa operazione in conformità
del successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne
copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata
copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione
(Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 79
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente,
dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore.
Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte
di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo
verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del
processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato
presente.
Art. 80
L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in
ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località
diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione,
col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura
del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato
ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito
può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono
gli effetti della mora (Cod. Civ. 1206 e seguenti).
Art. 81
Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del
codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere
fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del
giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l'autorità
giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate
le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 Cod. Proc.
Civ.
Art. 82
L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma
dell'art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone
con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi
la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo.
Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è
ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci
giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi
o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma
dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo
art. 1516 (2797):
- gli agenti
di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati
nelle leggi sulle borse;
- i mediatori
in merci iscritti presso (i consigli provinciali delle corporazioni
(Ora Camere di Commercio), per le merci e le derrate.
La vendita
all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità
commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura
del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere
documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio
esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro,
vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata,
è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico
e stato eseguito.
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per
prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti
previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito
presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina
viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto
non risulta da atto pubblico.
Sezione
V
Disposizione relative al libro V
Art. 85-91
(abrogati)
Art. 92
La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione
dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione
dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario
(Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario
non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza
l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio
nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni
non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura
del lavoro.
Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della
magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.
Art. 93
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del
proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro
con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque
vi abbia interesse.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria
del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa,
il conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente
all'imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non
inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono
presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura.
Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione
nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti
Cod. Proc. Civ.
Art. 95
Quando le leggi (o le norme corporative) non dispongono, l'appartenenza
alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata
dal Rdl 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926,
n. 562.
Art. 96
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento
dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in
relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle
categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite
e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa.
Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla
qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza
tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della
qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della
qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato
corporativo (Ora ispettorato del Lavoro) che presiede, e da un delegato
di ciascuna delle associazioni (professionali) che rappresentano le categorie
interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato
oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove
indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
Art. 97
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro
addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente,
le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti
medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni
dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art. 98
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza
(di norme corporative o) di usi più favorevoli, per quanto concerne
il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia,
di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo
di preavviso, la misura dell'indennità sostitutiva di questo e
l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione
del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del
Rdl 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562
(Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego
dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente,
in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti
speciali, nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio
di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli
al prestatore di lavoro.
Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto
dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della
Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione
del registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione
delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
Art. 100
Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione
alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse
di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 424), gli atti di autorizzazione
all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato
o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle
autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori
(Cod. Civ. 2206, 2209) nonché gli atti e i fatti relativi alle
società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro
delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria
presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione
e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione
gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività
commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.
2556 e dell'art. 2559 del codice.
Art. 101
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti,
che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle
imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale
o a un giudice da lui delegato.
Art. 101
bis
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata
a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo
di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
Art. 101
ter
Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507
Cod. Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti
ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare
gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata
la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta
menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata.
Art. 101
quater
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente
alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio
dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono
attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei
bilanci nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle
sedi secondarie depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.
Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina
dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina
dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente
della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi
le disposizioni anteriori.
Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono
disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere,
entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione
e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale
per l'iscrizione nel registro delle società.
L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art.
2409 del codice, e scelto possibilmente fra gli iscritti (nel ruolo degli
amministratori giudiziari) . A lui si applicano gli artt. 92, 93 e 94
di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura
del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente
quelli del tribunale e del presidente del tribunale.
Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante
degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire
gli amministratori delle società. Le funzioni di rappresentante
degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.
Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative
(Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione
coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali
dispongano diversamente.
Art. 106
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche
al commissario governativo incaricato della gestione della società
cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri
della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del
lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e
94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del
capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano
in quanto compatibili con le leggi medesime.
Art. 108
Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti
di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel
registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi
legali.
Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite
per le società, in quanto applicabili.
Al commissario
governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione
degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica
l'art. 106 di queste disposizioni.
Art. 109
Per le società per azioni soggette al Rdl 25 ottobre 1941, n. 1148
e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro
V del codice relative alle azioni al portatore (2355).
Art. 110
La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri
ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi
speciali.
Art. 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III
e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con
decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi
obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi
volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
Sezione
VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 112
(abrogato)
Art. 113
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale,
il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti
il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può
proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione
sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che
ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113
bis
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai
sensi dell'art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto
e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può
avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745 Cod. Proc. Civ.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo
nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al
Ministero delle finanze la decisione adottata.
Art. 113
ter
Il reclamo previsto nell'art. 2674 bis del codice si propone con ricorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità,
davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria;
entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore,
a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente
esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte
d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche
al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore
annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo
del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente,
la formalità perde ogni effetto.
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