Disposizioni
di attuazione e transitorie
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
Capo II
Disposizioni transitorie
Sezione
I
Disposizioni relative al Libro I
Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente,
emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti
gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58
del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta
nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono
le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del 1865 per la
pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della
L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non può
essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1°
luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti
ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei
testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137).
Art. 117
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed
è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli
nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di
figli naturali riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del
codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio
dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati
prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto
ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179).
Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del
1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia
dei lucri medesimi.
Art. 120
L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini
e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244),
anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati
prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione
non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi
che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice
del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta
prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali
(Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti
prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori
dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può
essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni
per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima
del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non
siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta
transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura
della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione
ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
(Commi 1 e 2 dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale)
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può
essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso
in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865.
L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni,
anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall'art. 278
nel nuovo codice.
I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e
4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio
1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità
è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta
al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità naturale (Cod. Civ.
273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del
1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità
naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti
se non è intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice
stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche
se interlocutoria.
Art. 124
La disposizione dell'art. 286 del codice e applicabile anche per la legittimazione
dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del 1° luglio 1939.
Art. 125
La disposizione dell'art. 287 del codice è applicabile anche ai
casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del
matrimonio per procura.
Art. 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice è
applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a
meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice
del 1865.
Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e
seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio
1939.
Art. 128
(abrogato)
Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344
e seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono
aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano
l'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice,
e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice
stesso (Cod. Civ. 350, 393)
Art. 130
La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti
in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
Art. 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt. 292,
293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando
il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione,
provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.
Sezione
II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 132
L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere
la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se
l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art. 133
La rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ.
649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti
dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente
a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).
Art. 134
La disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile anche per
le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha
ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità
giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati,
se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene
opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti) sono
applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940,
purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette
a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari
stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice
sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione (Cod. Civ.
564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile
1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto
di donazione.
Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli
naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli
naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art.
269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale
di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939
(Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di
chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni
già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940;
l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato
e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
Art. 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione
di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere
o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono
valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non
può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma dell'art.
850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del
21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione
sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo
il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica
la norma dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile
1940.
Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguente)
sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione
si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo
comma dell'art. 802 del codice è applicabile anche se la causa
di revocazione è anteriore.
Sezione
III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 142-149
(abrogati)
Speciali
XII, 3. Art. 150
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto
inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art.
480 del codice del 1865.
Art. 151
Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni
concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice spetta
all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni
effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153
La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti
di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Art. 154
Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita
anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare
il passaggio senza indennità (Cod. Civ. 1054).
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio
e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti
formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio
che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art.
1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 156
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono
conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali
godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui
si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta
a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente
al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto
è stabilito dall'art. 152 di queste disposizioni.
Art. 158
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti
(Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione
del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre
1941.
Sezione
IV
Disposizione relative al Libro IV
Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo
l'entrata in vigore del codice si determina in conformità dell'art.
1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ.
1206 e seguenti), all'inadempimento e alla mora del debitore (1218 e seguenti)
si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata
in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta
ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata
in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa data,
interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo
le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere
computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.
Art. 162
La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta
di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Art. 163
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod.
Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata
in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente
domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si
applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato
già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165
Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione (Cod.
Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni
del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente
all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore
del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni
del codice del 1865.
Art. 167
Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola
ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata
in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta
dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla
data predetta.
Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità
sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti
conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli
avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati
dopo.
Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento
nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano
anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del
codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano
anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare
l'incarico si verificano dopo.
Art. 171
Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano
anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata
in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio
l'annullamento.
Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di
qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod.
Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato concluso
anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la consegna
o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita
tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti
conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto
di riscatto venga esercitato posteriormente.
Art. 174
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di
vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento
sia scoperto posteriormente.
Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili
con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi
aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti
dall'art. 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di
contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso,
devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza,
la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori
del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal
medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente
alla data anzidetta.
Art. 176
Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti
conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e anche
se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata
e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177
Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma,
del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche
ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che
siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 178
La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se
si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in
vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita
posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso
il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data
dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni,
sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite
dal secondo comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio
medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto
sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del
nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo
codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico,
e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente
dalla legge anteriore.
Art. 181
Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano
anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa
siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 182
Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del
codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art. 183
Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano anche
se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso.
Art. 184
Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti) sono regolate
dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche
se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica
anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere
dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione
dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata
in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito
dall'art. 2136 del codice del 1865.
Art. 187
Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903,
secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti
in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt.
1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste
si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del
secondo comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non e già avvenuta
anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art.
1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima,
le disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915, secondo comma,
per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.
Art. 188
Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni
di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto
di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano
la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta,
si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice, anche se il contratto
di assicurazione sia anteriore.
Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano
quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore
sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione
di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190
La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni
anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale
scade dopo.
Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi
stabilito dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore
suddetta.
Art. 191
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica
anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni
decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art.
1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 193
Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice
si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi
anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194
Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano
anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore
sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Sezione
V
Disposizioni relative al Libro V
Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo
II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute
ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod. Civ.
2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata
in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.
Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata
in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore
a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 (ora abrogato) del
codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto,
decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di
lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre
mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma
dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla
data predetta.
Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al
giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo
superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il
periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita
un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione
prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce
effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove
disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili
(Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio (Cod. Civ. 2217,
2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano un'attività
commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a registrazione
(Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute
a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute
secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese
(99), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili
prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o
della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative
richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio
istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.
Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice
non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226
del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice
(Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di prestazione
d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice
stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice
(Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico
in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 204
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori
per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto
di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine
di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio
1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici
(Cod. Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche
dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data
suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le
disposizioni relative a questo tipo di società (205 e seguenti;
Cod. Civ. 2325 e seguenti).
Art. 205
Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente
costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre
1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate
dall'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente
costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere
ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del
codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi,
salve le norme degli articoli seguenti.
Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del
socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice,
se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata
in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato
nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi
del socio defunto.
Art. 208
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio
accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le
autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice
entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte,
l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
Art. 209
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche
per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362,
2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446,
nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice (Cod.
Civ. 2621 e seguenti).
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore
del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in
difformità delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono uniformarsi
alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.
Art. 210
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti
al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove
disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano
anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
Art. 211
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società
commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle
società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ.
2300, 2306, 2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).
Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché
quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per
tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo
o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti
le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 23513). Sono nulle altresì
le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo
esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto
plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata
in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra
le varie categorie di azioni.
Art. 213
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la
durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti
al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge
anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa
data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine,
di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva
la disposizione del secondo comma dell'art. 2385 del codice.
Art. 214
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori
in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata
della loro nomina.
Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del
codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono
conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito
per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del
codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro
il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi
sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono
entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla
liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.
Art. 216
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Rd
4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice
entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945
alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata
(Cod. Civ. 2472 e seguenti).
Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle
disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società
cooperative a responsabilità illimitata e per le società
cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli
artt. 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto
a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati
in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art.
41 del RD. 4 novembre 1928, n. 2325.
Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con
atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in
vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con
atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore
del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e seguenti)
costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati
dalle leggi anteriori.
Art. 220
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica
ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.
Art. 221
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione
dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 222
La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti
limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio
1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del
codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro
i limiti di un quinquennio da quest'ultima data
Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V
del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.
Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni
stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorità
giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni
dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.
Sezione
VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 224
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione
di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti
diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal
codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della
trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843) non
si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso,
per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti
o era richiesta a effetti diversi (242).
Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e 2653
del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo,
non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di
tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda
giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi (Cod. Civ. 2652), non si applicano ai diritti che sono stati
acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che
non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi
siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine
stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata
in vigore di questo.
Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione,
eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata
in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione
dell'accettazione dell'eredità (Cod. Civ. 2648).
Art. 229
Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca
legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate
prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte
successivamente.
Art. 230
Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme
del RD. 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo
allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al
loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere
vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni
del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni
del nuovo codice.
Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui
libri fondiari, anche:
- gli atti
menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti
previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;
- gli atti
di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle
disposizioni del codice (Cod. Civ. 169, 2647);
- la cessione
dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli effetti previsti
dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ. 2649);
- le domande
e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice agli effetti
disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili
con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi
prevista dall'art. 19, lett. c, della legge sui libri fondiari o l'omissione
dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del
codice gli effetti da questo stabiliti (Cod. Civ. 2647).
Art. 232
bis
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni
del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme
relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti
con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e seguenti
si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza
definitiva, ancorché di primo grado.
La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 244)
per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane
tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita,
se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del
codice di commercio del 1882.
Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati,
all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno,
alle ipoteche e agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2745 e seguenti) si
osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
Art. 235
La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti
per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso,
se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora
corrisposta.
Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio
del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art.
2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti
dello stesso articolo e posposto agli altri.
Art. 237
Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore
del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate
dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne
i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e seguenti).
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art.
1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 238
L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla
cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è
regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si
tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia
eseguito posteriormente.
Art. 239
Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche
costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore
del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano
la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso,
a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ. 2847), secondo
le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più
breve.
Art. 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non
si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice
stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata
dalle leggi anteriori.
Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate
facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato
alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano
a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice
stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto
richiesta.
Art. 243
Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo
comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889
e seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all'entrata in vigore
del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma,
per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art.
222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura
civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del pignoramento
(Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata in vigore
del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 246
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo
di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi posteriormente.
Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice
le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse
(Cod. Civ. 2941 e seguenti).
Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione
nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del
debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale
e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi
e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che
stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario (Cod.
Civ. 2946).
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