Disposizioni
di attuazione e transitorie
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
Capo III
Disposizioni generali e finali
Art. 249-250
(abrogati)
Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti
di credito (76), in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto
d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi
vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio
del credito.
Art. 252
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per
l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello
stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio
dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso,
ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito
dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal
II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata
in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché,
a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto
di un diritto è subordinato al decorso di un termine più
breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste
disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri
beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità,
si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni,
per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele
e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art.
1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del
codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma, 2659,
2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione
della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del
registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo
le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36del
Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del
Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono
richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
INDICE
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