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REGOLAMENTO
DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
E DELLA VITA UMANA IN MARE
LIBRO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPITOLO I
APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO
Art. 1.
Denominazioni e definizioni.
1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato
risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali
a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di
essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare.
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente
sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica
capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione
di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una
tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente)
destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in
acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono
durante il suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che
entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico:. un ricevitore automatico di allarme che
entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico;
6) Autorità Marittima: organi periferici del Ministero e, all'estero,
le autorità consolari;
7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare con allegato, aperta alla firma a Londra il 1f novembre
1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente
con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti
adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione
contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra
definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione
atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un
battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in
acqua;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall'art. 3, lettera f) della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento
delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la
radiotelefonia (vedi punto 53);
11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea
di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento
deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;
12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente
installato a bordo di una nave anteriormente al 1f luglio 1986, oppure un
impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della
predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti
ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico
che non sia una "installazione radioelettrica esistente";
14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura
al di sotto del ponte di coperta. Se la nave Ë soggetta a norme di compartimentazione
si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi
alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento
di compartimentazione o al di sotto di esso;
15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare;
16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della
linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con
la murata;
17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari.
Se la nave Ë soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli
effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere
quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del
massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento
deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di
costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla
regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'art. 173 del presente
regolamento, Ë quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora
fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di
poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia
un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del
presente regolamento;
19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia
rispettivamente con legge 29 settembre 1980, n. 662, e legge 4 giugno 1982,
n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data.
20) Ministero: il Ministero della marina mercantile;
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico;
22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui
apparato di propulsione meccanica Ë capace di imprimerle una velocità
non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio
continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza
l'ausilio delle vele;
23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele;
24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto dai
quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero
superiore a dodici;
26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla
cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri
viventi del mare;
27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per
il servizio di soccorso a navi;
28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri
o da pesca;
29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata
per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come
definita dalla convenzione;
30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto
alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile;
31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui chiglia Ë stata impostata
o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo puÚ essere
abbreviata dall'espressione "nave costruita";
32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto
alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare;
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano
atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi
sulle proprie ruote;
35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra
porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza
dalla costa;
36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra
porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si
allontana pi~ di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio
e i passeggeri possono trovare rifugio, semprechÈ la distanza fra l'ultimo
porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale
di destinazione non superi 600 miglia;
37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra
porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si
allontana pi~ di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello
Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti
dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 20 miglia
dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello
Stato nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 6 miglia dalla
costa;
41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti
ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale
la nave non si allontana pi~ di 3 miglia dalla costa;
42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel
singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
per la marina mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici
a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per
tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia:
a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi
servizi;
b) un bambino di età inferiore ad un anno;
46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura)
di uno spazio che puÚ essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende
sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale
linea;
47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria
della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del
dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno
carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero);
se la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia
poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano
di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti
del piano di costruzione;
48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria
della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del
dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco
per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento
deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano
di costruzione;
49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non
siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano
normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non siano nÈ passeggeri nÈ
membri, dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza
dei servizi speciali cui la nave Ë destinata o a causa di lavori speciali
svolti sulla nave;
51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapore
acqueo;
52) Ponte di coperta: il ponte continuo pi~ alto della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro
Italiano Navale in base a quanto previsto dal D.L.C.P.S. del 22 gennaio
1947, n. 340, e dal D.M. 10 giugno 1947 relativo all'applicazione dell'art.
3 del citato D.L.C.P.S.;
54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni
annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle
telecomunicazioni in vigore;
55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni
di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito
dal regolamento delle radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso
stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio
di governo;
59) Stazione radiotelegrafica: uno o pi~ trasmettitori o ricevitori, o un
complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori,
necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche;
60) Stazione radiotelefonica: uno o pi~ trasmettitori o ricevitori, o un
complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori,
necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;
61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato
di "tipo approvato" ai sensi dell'art. 11 della legge;
62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato
per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
63) Veliero: vedi nave a vela;
64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica
e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non Ë capace di farle
raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al
regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in
acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti
a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a
tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile
un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Ë considerato come paese autonomo;
66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave
non si allontana pi~ di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri
e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza
tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto
finale di destinazione non supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione
di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura
di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero
di persone fuori dall'acqua.
Art. 2.
Limiti e modalità di applicazione del regolamento.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) alle navi mercantili nazionali di cui all'art. 1 della legge e successive
modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni
militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o da essi
direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per
quanto non disposto da regolamenti speciali. Tuttavia, le norme sulla sicurezza
della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle
del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte
le navi mercantili di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni.
b) per quanto pratico e ragionevole anche alle navi mercantili straniere
non soggette alla convenzione, che toccano porti italiani. A condizione
di reciprocità, possono essere accettate per le predette navi certificazioni
valide rilasciate in applicazione di norme nazionali.
c) anche alle navi straniere, soggette alla convenzione, che toccano i porti
italiani, limitatamente agli articoli nei quali tale applicazione Ë espressamente
prevista.
d) a tutte le navi indipendentemente dalla data di costruzione, salvo che
siano previste apposite disposizioni applicabili solo a navi costruite in
un determinato periodo.
2. Alle navi soggette alla convenzione si applicano, in aggiunta alle pertinenti
norme della stessa, tenendo conto della loro data di costruzione, le disposizioni
del presente regolamento che siano integrative o addizionali rispetto a
quelle stabilite dalla convenzione.
3. Alle navi da carico trasformate in navi da passeggeri a decorrere dal
1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, si applicano
le norme del presente regolamento per navi da passeggeri costruite dopo
le date suddette.
4. Il grado di sicurezza complessivo posseduto, in base alla precedente
normativa, da una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, ovvero il maggior grado di sicurezza eventualmente
da essa posseduto, non possono essere comunque ridotti per effetto delle
disposizioni del presente regolamento.
5. Per le navi munite di marca di stazza e che conseguentemente hanno due
serie di stazza, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza,
sarà sempre considerata la serie pi~ elevata.
Art. 3.
Aumento di passeggeri. Estensione di navigazione.
1. L'autorità marittima, previa direttiva del Ministero, puÚ concedere
un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione
ad una navigazione pi~ estesa a navi costruite anteriormente al 1f luglio
1986 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda
che esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse
soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento
per navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui applicazione
sentito l'ente tecnico sia ritenuta necessaria in relazione all'entità
delle varianti richieste, nonchÈ alle eventuali prescrizioni addizionali
proposte dalla commissione di visita, quando l'autorità marittima
stessa abbia ritenuto di convocarla.
Art. 4.
Navi ad uso privato.
1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo
gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole.
2. Il Ministero puÚ esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto
del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni
giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito
l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.
Art. 5.
Esclusioni.
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore,
in opera, a 14 metri quadrati nonchÈ, in generale, alle imbarcazioni non
provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri;
b) ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio,
essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attività di ricerca
o altre operazioni connesse con l'attività della nave appoggio.
Art. 6.
Navi con caratteristiche nuove.
1. Il Ministero, previ accertamenti dell'ente tecnico, puÚ esentare ogni
nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente
regolamento -- tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui
al libro IV-che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare
tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.
2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve
soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto
riguardo al servizio al quale essa Ë destinata, stimi sufficienti per assicurarne
la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano
viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli
Stati nei quali la nave si reca.
3. Il Ministro per la marina mercantile adotta con proprio decreto tutte
le disposizioni particolari non aventi carattere regolamentare relative
a navi di caratteristiche speciali e nuove, per l'applicazione di disposizioni
adottate da organismi internazionali, sentito l'ente tecnico ed acquisito
il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.
Art. 7.
Riparazioni, modifiche e trasformazioni.
1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni
e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni
che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.
2. Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non deve discostarsi dalle prescrizioni del regolamento stesso
applicabili ad una nave costruita a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo pi~ di quanto non si discostava prima della riparazione, modifica
o trasformazione.
3. Nel caso di riparazioni, modifiche e trasformazioni giudicate "di grande
importanza" dall'ente tecnico devono essere applicate le norme per navi
costruite a decorrere dal 1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno
alla convenzione, sia alle parti sottoposte a dette riparazioni, modifiche
o trasformazioni, sia alle relative dotazioni.
Nel caso che le suddette trasformazioni cambino il tipo di nave da carico
secco a cisterna per trasporto di prodotti infiammabili o di gas liquefatti
o di prodotti chimici liquidi pericolosi, le norme della convenzione e del
presente regolamento per navi costruite a decorrere dal 1f luglio 1986,
ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda
che esse siano soggette o meno alla convenzione, devono essere applicate
anche a quelle altre parti della nave e relative dotazioni stabilite dall'ente
tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. Il Ministero
puÚ concedere deroghe dall'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti
commi del presente punto.
4. Il precedente comma 3 non si applica per modifiche e trasformazioni,
anche se di grande importanza, che vengono eseguite per rendere la nave
conforme alle prescrizioni della MARPOL 73/78 e al protocollo 78 della convenzione.
Art. 8.
Equivalenze.
1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato
impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure stabilita
una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto
all'art. 28 del presente regolamento, puÚ accettare in sostituzione, ai
sensi dell'art. 12 della legge 5 giugno 62, n. 616, qualsiasi altro impianto,
dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione,
se, previ accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto,
dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a
quello richiesto.
Art. 9.
Esenzioni.
1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento,
se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione
siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di
prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione,
alla stabilità, ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari
elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio,
puÚ esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico,
singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi
la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino pi~
di 20 miglia dalla costa.
2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri
mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformità
alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile
una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo.
3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni
del presente regolamento.
Art. 10.
Norme varie.
1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi
internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico:
a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed
altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti
dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua
di mare deve essere effettuato di concerto con il Ministero della sanità;
b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle
zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari,
dei segnali di soccorso del ponte di comando;
c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere
di salvataggio, nonchÈ i requisiti dei dispositivi per la messa in mare
delle zattere di salvataggio ammainabili;
d) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio;
e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle
navi di salvataggio e dei rimorchiatori;
f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche
degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi
di essi;
g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli
cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido
oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare.
h) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza
di elicotteri su e dal ponte di coperta delle navi, nel rispetto della normativa
del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni che impongano specifiche
prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto
del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti.
2. Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono emanate istruzioni
in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari:
a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'art. 40;
b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'art. 41;
c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'art. 34;
d) principi generali di sicurezza;
e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione
ed involucro di contenimento dell'impianto reattore;
g) schermo e protezione contro le radiazioni;
h) rifiuti radioattivi:
i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.
CAPITOLO II
TIPI E DESTINAZIONI DELLE NAVI
Art. 11.
Tipi di navi.
1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi:
a) piroscafo;
b) motonave;
c) nave nucleare;
d) veliero;
e) motoveliero;
f) veliero con motore ausiliario;
g) aliscafo;
h) aeroscafo;
i) imbarcazioni a remi.
2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti
di bordo di cui all'art. 169 del codice della navigazione.
Art. 12.
Specie di navigazione.
1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le
seguenti:
a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.);
b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.);
c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.);
d) navigazione nazionale (Nav. N.);
e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.);
f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.);
g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.);
h) navigazione speciale (Nav. S.).
2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere
abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'art.
408 e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, nonchÈ ai tipi di pesca di cui all'art. 1 del regolamento
per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Fermo quanto disposto al libro III, titolo VI, le navi di stazza lorda
non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate
se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate
a navigazioni pi~ estese di quella nazionale litoranea; Ë consentita eccezionale
autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità
marittima, sentito l'ente tecnico.
4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui
all'art. 169 del codice della navigazione.
Art. 13.
Abilitazione di una nave a determinati servizi.
1. Una nave puÚ essere abilitata ad uno o pi~ dei seguenti servizi:
a) trasporto di passeggeri;
b) trasporto di merci;
c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio,
appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti
della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso
dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro
della marina mercantile);
d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o
sfruttamento del fondo marino; e) pesca;
f) rimorchio.
2. Una nave cisterna puÚ trasportare altre merci oltre ai liquidi cui Ë
particolarmente destinata, sempre che abbia le sistemazioni adatte.
3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5, 6 e 7, l'autorità
marittima, sentito l'ente tecnico, puÚ autorizzare il trasporto di passeggeri
in numero non superiore a dodici su nave che non Ë da passeggeri, purchÈ
provvista di congrui mezzi di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i
passeggeri, rilasciando un attestato rinnovabile annualmente.
4. Le modalità per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite
al trasporto di idrocarburi o altre sostanze pericolose, quando cariche
o non degassificate, sono stabilite dall'autorità marittima.
5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla navigazione nazionale,
sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma
1 di questo articolo Ë consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai
e di conducenti di autoveicoli industriali gommati a condizione che:
a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equipaggio siano
comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate
a trasportare;
b) sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al
comma 1 di questo articolo le persone non appartenenti all'equipaggio non
superino il numero di trentaquattro; tale numero puÚ essere aumentato su
autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la
nave abbia compartimentazione di galleggiabilità, stabilità
in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati a garantirne la sopravvivenza
secondo i regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno qualsiasi
dei suoi compartimenti, abbia protezione attiva e passiva contro gli incendi
conforme ai regolamenti dell'ente tecnico e purchÈ tutte le altre sistemazioni
conferiscano alla nave un grado di sicurezza adeguato alla salvaguardia
della vita umana in mare;
c) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini
della stabilità dall'ente tecnico;
d) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del
presente comma esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella
stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali Ë consentito
l'imbarco a norma del presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di
caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o dell'equipaggio;
f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo
per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa o menomazione
dell'efficienza dei servizi di bordo;
g) il numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo
imbarcato.
6. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi
di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento
del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale Ë consentito l'imbarco
di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano
soddisfatte le disposizioni emanate dal Ministero, sentito l'ente tecnico,
anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali.
7. Il Ministero puÚ autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza
lorda inferiore a 100 tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto
di particolari esigenze locali, limitatamente alla navigazione nazionale
litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni
di tempo e di mare.
8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore deve
presentare domanda al capo del compartimento marittimo di iscrizione della
nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo l'ente tecnico ai fini
delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare,
relativamente al numero massimo di persone trasportabili, alla zona d'impiego,
alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, nonchÈ
alla protezione contro gli incendi.
Art. 14.
Viaggi oltre i limiti di abilitazione.
1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, puÚ autorizzare
l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre i limiti della specie
di navigazione cui la nave Ë abilitata, a condizione che alla nave stessa
venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio
da effettuare.
2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico,
possono autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi nazionali oltre i
limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata.
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