|
|
|
|
TITOLO II
Della proprietà della nave
Capo I: Della proprietà
Art. 245
(Norme
applicabili alle navi)
In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme
sui beni mobili.
Art. 246
(Pertinenze
della nave)
Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti,
gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio
o ad ornamento della nave.
La destinazione puÚ essere effettuata anche da chi non sia proprietario
della nave o non abbia su questa un diritto reale.
Art. 247
(Regime
delle pertinenze di proprietà aliena)
Ai terzi di buona fede, che hanno acquisto sulla nave, la proprietà
aliena della pertinenza puÚ essere opposta solo quando risulta da scrittura
avente data certa anteriore ovvero dall'inventario di bordo.
La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà
aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario
di bordo non Ë opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato
diritti sulla nave.
Art. 248
(Diritti
dei terzi sulle pertinenze)
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non
pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi.
Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede
se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario
di bordo.
Art. 249
(Forma
degli atti relativi alla proprietà delle navi)
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di
altri diritti reali su navi e loro carati devono essere fatti per iscritto
a pena di nullità. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti
dall'autorità consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a
propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 250
(Pubblicità
degli atti relativi alla proprietà delle navi)
Per gli effetti previsti dal Codice civile, gli atti costitutivi, traslativi
o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono
resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante
trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande
per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
Art. 251
(Ufficio
competente ad eseguire la pubblicità)
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della
nave o del galleggiante.
Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità puÚ essere
richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave
si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immeddiatamente
all'ufficio d'iscrizione della nave per la trascrizione nella matricola
i documenti presentati.
Art. 252
(Forma
del titolo per la pubblicità)
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza
di uno dei titoli richiesti dall'art. 2567 del codice civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel
2f comma dell'art. 249, Ë sufficiente una dichiarazione dell'alienante,
con sottoscrizione autenticata.
Art. 253
(Documenti
per la pubblicità di atti tra vivi)
Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio
competente i documenti richiesti dagli artt. 2658, 2659 del codice civile;
ma nel caso previsto nel 2f comma dell'art. 249 del presente codice, in
luogo dei documenti richiesti nell'art. 2658 del codice civile, Ë sufficiente
la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente.
La nota di trascrizione deve contenere:
1. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o
la residenza delle parti;
2. l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e
la data del medesimo;
3. il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato
le firme, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha
pronunciato la sentenza;
4. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5. l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2659 del Codice civile.
Art. 254
(Documenti
per la pubblicità di acquisti a causa di morte)
Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve
consegnare all'ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti
dagli artt. 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno
di detti articoli indicati.
La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo
precedente, completate con quelle richieste dall'art. 2660 del codice
civile.
Art. 255
(Esibizione
dell'atto di nazionalità)
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore,
il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli artt. 253,
254, deve esibire all'ufficio al quale richiede la pubblicità,
l'atto di nazionalità per la prescritta annotazione.
Tuttavia, quando la pubblicità Ë richiesta all'ufficio d'iscrizione
se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non Ë possibile
esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalità, l'ufficio esegue
la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica,
a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel
quale la nave si trova o verso il quale Ë diretta, perchË sia ivi eseguita
l'annotazione sull'atto di nazionalità.
Art. 256
(Esecuzione
della pubblicità)
L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità
in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione
della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora
in cui Ë stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto
del 2f comma dell'art. 251, gli Ë pervenuta.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione
sono annotati sull'atto di nazionalità a cura dell'autorità
predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorità indicata
nel 2f comma dell'art. 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve
essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
Dall'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione
sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Art. 257
(Ordine
di precedenza e prevalenza delle trascrizioni)
Nel concorso di pi~ atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti
, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, Ë determinata
dalla data di trascrizione nella matricola e le annotazioni sull'atto
di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.
Art. 258
(Quote
di comproprietà)
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse
in carati.
I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
Art. 259
(Deliberazioni
della maggioranza)
Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti
i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse
comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli
seguenti.
La maggioranza Ë formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente
pi~ di dodici carati della nave.
Quando la maggioranza Ë detenuta da un solo caratista, le determinazioni
di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione,
anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purchË siano
a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.
Art. 260
(Deliberazioni
per innovazioni o per riparazioni straordinarie)
Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà
del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato
compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari,
la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici
carati.
I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione,
ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare,
a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Art. 261
(Difetto
di maggioranza)
Quando una deliberazione non puÚ essere presa per mancata formazione della
maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione
del quale Ë l'ufficio iscrizione, su domanda di uno o pi~ caratisti, assunte
le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede
con decreto secondo l'interesse comune.
Art. 262
(Ipoteca
della nave)
La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza
di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca
non puÚ essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con
decreto, sentiti i dissenzienti.
Art. 263
(Ipoteca
dei carati)
Il comproprietario della nave non puÚ ipotecare i suoi carati senza il
consenso della maggioranza.
Art.
264
(Vendita della
nave)
La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimità.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresntino almeno la
metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puÚ autorizzare
con decreto la vendita della nave all'incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale puÚ
essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino
almeno un quarto dei carati, sentiti in contradditorio i comproprietari
dissenzienti.
|
|
|