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TITOLO
III
Dell'impresa di navigazione
Capi I: Dell'armatore
Art.
265
(Dichiarazione di armatore)
Chi assume l'esercizio di una nave preventivamente fare
dichiarazione di armatore all'ufficio della nave o del galleggiante.
Quando l'esercizio non Ë assunto dal proprietario, se l'armatore
non vi provvede, la dichiarazione puÚ essere fatta dal proprietario.
Quando l'esercizio Ë assunto dai comproprietari mediante
costituzione di società di armamento le formalità
di cui agli artt. 279, 282 2f comma, tengono luogo della
dichiarazione di armatore.
Art.
266
(Dichiarazione
di armatore per le navi addette alla navigazione interna)
Per l'esercizio delle navi addetet alla navigazione interna,
l'annotazione dell'atto di concessione, o di autorizzazione
per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri
d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione
di armatore.
Art.
267
(Designazione di rappresentante)
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità
di cui agli artt. 265 3f comma, 266, l'armatore, se non
Ë domiciliato nel luogo dove Ë l'ufficio di iscrizione della
nave o del galleggiante, deve dsignare un rappresentante
ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità
preposta alla navigazione marittima o interna, si intende
domiciliato.
Art.
268
(Forma della dichiarazione)
La dichiarazione di armatore Ë fatta per atto scritto con
sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente;
in quest'ultimo caso la dichiarazione Ë raccolta dall'autorità
competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal
regolamento.
Art.
269
(Documenti da consegnare)
Quando l'esercizio non Ë assunto dal proprietario, all'atto
della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del
titolo che attribuisce l'uso della nave.
Nel caso previsto dal "f comma dell'art. 377, se il contratto
non Ë stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere
fatta per atto iscrito con sottoscrizione autenticata del
proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con
l'intervento di entrambi.
Art.
270
(Contenuto
della dichiarazione di armatore)
La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità,
il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione della nave.
Quando l'esercizio Ë assunto da persona diversa dal proprietario,
la dichiarazione deve altresÏ contenere:
c) il nome, la paternità, la nazionalità,
il domicilio o la residenza del proprietario;
d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della
nave.
Art.
271
(Pubblicità della dichiarazione)
La dichiarazione deve essere trascritta nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi
maggiori, annotata sull'atto di nazionalità.
Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la
nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il
disposto del 2f comma dell'art. 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola
e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono
le risultanze della matricola.
Art.
272
(Presunzione di armatore)
In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente
resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino
a prova contraria.
Art.
273
(Nomina di comandante della nave)
L'armatore nomina il comandante della nave e puÚ in ogni
momento dispensarlo dal comando.
Art.
274
(Responsabilità dell'armatore)
L'armatore Ë responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle
obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto
riguarda la nave e la spedizione.
Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte
del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio
previsti dagli artt.. 489, 490, nË degli altri obblighi
che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art.
275
(Limitazione del debito dell'armatore)
Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni
di un viaggio, e per le obbligazioni sorte dai fatti o atti
compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle
derivanti da proprio dolo o colpa grave l'armatore puÚ limitare
il debito complessivo ad una somma pari al valore della
nave e all'ammonatre del nolo e di ogni altro provento del
viaggio.
Sulla somma alla quale Ë limitato il debito dell'armatore
concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo
l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione
di ogni altro creditore.
Art.
276
(Valutazione
del nolo e degli altri proventi)
Agli effetti della determinazione della somma limite, per
il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato
l'ammontare lordo.
Capo
II: Della società di armamento tra comproprietari
Art.
278
(Costituzione
della società)
I comproprietari possono costituirsi in società di
armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione
autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione
della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione
ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun
caratista partecipa alla società in ragione della
sua quota di interesse nella nave.
Art.
279
(Pubblicità
dell'atto di costituzione)
L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante, nonchË, per le navi maggiori, mediante annotazione
sull'atto di nazionalità.
Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni
e lo scioglimento della società.
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione
sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori
del porto d'iscrizione, si applica il disposto del 2f comma
dell'art. 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola
e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono
le risultanze della matricola.
Art.
280
(Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione)
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio
competente copia in forma autentica della scrittura o della
deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice
esemplare.
La nota deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità,
il domicilio o la residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di individuazione della nave;
c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;
d) il nome e la paternità del gerente e l'indicazione
dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve
altresÏ indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Art.
281
(Esecuzione della pubblicità dell'atto di costituzione)
L'ufficio, al quale Ë richiesta la pubblicità della
costituzione della società di armamento, provvede
alla esecuzione delle formalità indicate nell'art.
256.
Art.
282
(Pubblicità a cura del gerente)
Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica
a norma degli articoli precedenti il gerente medesimo deve
consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante
copia in forma autentica dell'atto di nomina, perchË gli
estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli,
siano trascritti nel registro d'iscrizione e, se trattasi
di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalità.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità
dell'atto di costituzione, se questa non Ë stata richiesta
a norma dell'art. 279.
Art.
283
(Responsabilità dei comproprietari)
Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari
sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive
quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari
che non hanno consentito alla costituzione della società
non puÚ superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione
nella nave.
Il debito complessivo della società di armamento
puÚ essere limitato a norma degli artt. 275 e seguenti.
Art.
284
(Effetti della mancanza di pubblicità)
In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione
i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società,
fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte
a terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell'art.
282, il gerente Ë personalmente responsabile verso i terzi
delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Art.
285
(Ripartizione degli utili e delle perdite)
Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di
costituzione o nella deliberazione prevista nel 2f comma
dell'art. 278, gli utili e le perdite della società
di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari
in proporzione delle rispettive quote sociali.
Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla
costituzione della società possono liberarsi della
partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota
di proprietà della nave.
Art.
286
(Recesso
di comproprietari componenti dell'equipaggio)
I comproprietari componenti dell'equipaggio)
I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della
nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla
società ed ottenere il rimborso delle loro quote.
Capo
III: Del raccomandatario
Art.
287
(Norme applicabili al contratto di raccomandazione)
Salvo i casi previsti dall'art. 290, al contratto di raccomandazione
si applicano le norme del Codice civile sul mandato con
rappresentanza.
Art. 288
(Rappresentanza
processuale del raccomandatario)
Entro i limiti nei quali gli Ë conferita la rappresentanza
dell'armatore o del vettore, il raccomandatario puÚ promuovere
azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
Art.
289
(Pubblicità della procura)
La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione
autenticata del preponente le successive modifiche e la
revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto,
ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel
registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento.
Il comandante deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta,
la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale,
e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche,
o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne
erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.
Art.
290
(Altre
specie di raccomandazione)
Quando il raccomandatario Ë preposto all'esercizio di una
sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto,
si applicano le norme relative agli institori.
Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico
di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata
per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme
sul contratto di agenzia. Quando il raccomandatario assume
l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari
per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme
sul mandato senza rappresentanza.
Art.
291
(Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria)
Quando il raccomandatario Ë preposto all'esercizio di una
sede dell'impresa di navigazione, la pubblicità richiesta
nell'art. 289 tiene luogo di quella prevista dal codice
civile per l'institore.
Capo
IV: Del comandante della nave
Art.
292
(Comando
della nave)
Il comando della nave puÚ essere affidato soltanto a persone
munite della prescritta abilitazione.
Art.
293
(Sostituzione del comandante in corso di navigazione)
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante,
il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta,
nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino
al momento in cui giungono disposizioni dell'armatore o,
in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove l'autorità
preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità
consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Per le navi addette pubblici di linea in navigazione interna
si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Art.
294
(Assunzione di comandante straniero all'estero)
Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità
consolare, il comando della nave puÚ essere affidato, fino
al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino
italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente
a quella del comandante da sostituire.
Art.
295
(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali)
Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione
della manovra e della navigazione. Il comandante, rappresenta
l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella
nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti
dalla legge.
Art.
296
(Atti di stato e testamenti)
Il comandante della nave marittima esercita le funzioni
di ufficiale di stato civile previste dal presente codice
e riceve i testamenti indicati nell'art. 611 Cod. civ.
Art.
297
(Doveri
del comandante prima della partenza)
Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la
visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona
accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere,
bene armata ed equipaggiata. Deve altresÏ accertarsi che
la nave sia convenientemente caricata e stivata.
Art.
298
(Comando della nave in navigazione)
Il comandante , anche quando sia obbligato ad avvalersi
del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della
nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei
fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti
particolari difficoltà.
Art.
299
(Documenti
di bordo e tenuta dei libri)
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a
bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio,
ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresÏ che i libri
di bordo siano regolarmente tenuti.
Art.
300
(Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione)
Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste
di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura
navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento
con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove non sia necessario,
deve farne richiesta alla navi che incontri, o altrimenti
approdare nel pi~ vicino luogo anche se all'uopo occorre
deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il
comandante puÚ impiegare per esigenze della nave le merci
esistenti a bordo.
Art.
301
(Riduzione delle razioni di viveri)
Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non
Ë possibile sopperire a norma dell'articolo precedente,
il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni
di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto
alle normali previsioni di un possibile rifornimento.
Art.
302
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione)
Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono
in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di
assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua
immediata disposizione o che egli puÚ procurarsi riparando
in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.
Se a tal fine Ë necessario procurarsi denaro, il comandante
deve provvedere ai sensi dell'art. 307.
Se Ë necessario sacrificare o danneggiare parti della nave
o del carico, egli deve, per quanto Ë possibile, procedere
cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui
pi~ utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile
la conservazione.
Art.
303
(Abbandono
della nave in pericolo)
Il comandante non puÚ ordinare l'abbandono della nave in
pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi
suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere
degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno
fra i pi~ provetti componenti l'equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo
in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo
e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Art.
304
(Relazione di eventi straordinari)
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari
relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a
bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore
dall'arrivo, relazione scritta alla compotente Autorità
del luogo.
Art.
305
(Scaricazione prima della verifica della relazione)
Anteriormente alla verifica, a norma dell'art. 584, della
relazione di cui all'articolo precedente, il comandante
non puÚ iniziare la scaricazione della nave tranne che in
caso di urgenza.
Art.
306
(Limiti della rappresentanza del comandante)
Il comandante puÚ in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti
giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle
piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria
della nave.
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un
suo rappresentante munito di necessari poteri, il comandante
puÚ compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave
e della spedizione; puÚ parimenti assumere o congedare componenti
dell'equipaggio.
La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante
munito dei necessari poteri, Ë opponibile ai terzi solo
quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza
dll'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del
rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono
stato conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono
note all'interessato fino a prova contraria.
Art.
307
(Necessità di denaro in corso di viaggio)
Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro
per rifornimento di provviste, per riparazioni o per latra
urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione
del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel
primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve
dare immediato avviso all'armatore.
Quando ciÚ non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente
avvertito non abbia fornito i mezzi nË dato le opportune
istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessità
di provvedere, puÚ farsi autorizzare, dalla competente autorità
del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a
contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste,
materiali, attrezzi o mano d'opera ovvero a darne in pegno
o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non
indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità
di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai
caricatori ed ai destinatari interessati, puÚ farsi autorizzare
dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere
le cose caricate; ma gli aventi diritto al carico si possono
opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole
a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione
del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della
facoltà predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessità di procedere al pegno o alla
vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste
dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante
Ë tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione
soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del
carico.
Art.
308
(Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari
delle pertinenze)
Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute
dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore Ë
tenuto a rimborsare gli aventi diritto il valore che le
merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel
luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all'arrivo
nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate
o vendute la nave Ë perduta per causa non imputabile all'armatore,
questi Ë tenuto a corrispondere agli eventi diritto soltanto
il valore che le merci avevano al momento dell'impiego ovvero
il prezzo ricavato dalla vendita.
Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di
proprietà aliena, l'armatore Ë tenuto a corrispondere
ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre
che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile
all'armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano
al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno
dal comandante, l'armatore Ë tenuto a rimborsare agli aventi
diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo
e al trasporto a destinazione; se tuttavia non Ë possibile
procedere allo svincolo per causa non imputabile agli eventi
diritto, l'armatore Ë tenuto a corrispondere il valore delle
pertinenze al momento della costituzione del pegno o il
valore che le merci che avvrebbero avuto al momento dell'arrivo
nel luogo di destinazione.
Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti,
l'armatore Ë tenuto a corrispondere soltanto una somma pari
a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci
sono state date in pegno.
Art.
309
(Poteri processuali del comandante )
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un
suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante
puÚ in caso di urgenza notificare atti ed istituire o proseguire
giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per qquanto
riguarda la nave e la spedizione.
Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti
l'armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri,
fare eseguire notificazioni al comandante personalmente,
o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per
quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave
e alla spedizione, ovvero alle obbligazioni contratte dal
comandante durante la spedizione . La presenza dell'armatore
o di un suo rappresentante puÚ essere opposta ai terzi solo
nei casi previsti nel terzo comma dell'art. 306.
L'armatore puÚ riassumere le domande proposte dal comandante
o contro di lui, e puÚ inoltre impugnare le sentenze emesse
in contradditorio del comandante.
Art.
310
(Facoltà
di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari)
Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione
della società di armamento rifiuta di contribuire
alle spese necessarie per la spedizione, il comandante,
ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario,
puÚ, previa autorizzazione della competente autorità
del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario
medesimo la somma da questa dovuta, con garanzia sulla di
lui quota di partecipazione nella proprietà della
nave.
Art.
311
(Vendita della nave in caso di navigabilità)
Il comandante non puÚ vendere la nave senza mandato speciale
del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi
un caso di estrema urgenza, la competente autorità
del luogo, accertata l'assoluta innavigabilità della
nave, puÚ autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo
le modalità della vendita.
Art.
312
(Gestione di interessi degli aventi diritto al carico)
Il comandante deve, quando ciÚ si renda necessario e compatibilmente
con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela
degli interessi degli aventi diritto al carico.
Se per eviatre o diminuire un danno occorrono speciali misure,
il comandante deve possibilmente informare gli interessati
nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che
siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in
mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.
Art.
313
(Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio)
In caso di pilotaggio, il comandante Ë responsabile dei
danni causati alla nave da errata manovra, se non provi
che l'errore Ë derivato da inesatte indicazioni o informazioni
fornite dal pilota.
Art.
314
(Processo
verbale)
Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante
ai sensi degli articoli 300 a 302, nonchË la necessità
di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 307, devono esssere fatte constare, appena possibile,
con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta
o, in mancanza, dai principali membri dell'equipaggio. In
caso di rifiuto di alcuno di costoro o sottoscriverlo, il
proceso verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante,
deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari
all'atto della presentazione di questa alla competente autorità.
Art.
315
(Autorità
competente)
L'autorità competente a concedere le autorizzazioni
previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui
all'art. 304 Ë, nella Repubblica, il presidente del tribunale
e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore;
all'estero, il console o chi ne fa le veci.
Capo
V: Dell'equipaggio
Art.
316
(Formazione
dell'equipaggio)
L'equipaggio della nave marittima Ë costituito dal comandante,
dagli uffici e da tutte le altre persone arruolate per il
servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione
intyerna Ë costituito dal comandante, dagli ufficiali e
da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante
imbarcati per il servizio della nave.
Fa inoltre parte dll'equipaggio il pilota durante il periodo
in cui presta servizio a bordo.
Art.
317
(Composizione e forza minima dell'equipaggio)
Il comandante del porto provvede all'applicazione delle
disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti
la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta
e di macchina, e dei relativi gradi, nonchË la composizione
e la forza minima dell'intero equipaggio.
Il ministro per la marina mercantile, in caso di accertata
indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli
professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere
favorevole del comandante del porto, puÚ consentire, ai
fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico
e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore
a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente
inferiore a quello prescritto.
Le norme relative alla composizione e alla forza minima
degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono
stabilite dal ministro per i trasporti.
Art.
318
(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio)
L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti dell
Repubblica deve essere interamente composto da cittadini
italiani.
Il ministro per la marina mercantile, in caso di particolari
necessità, puÚ autorizzare che del personale di bassa
forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore
di un terzo dell'intero equipaggio.
Art.
319
(Assunzione di personale straniero all'estero)
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove
non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale
navigante di nazionalità italiana, possono essere
assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto
dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al
viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare
puÚ autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore
a quella indicata dal comma precedente.
Art.
320
(Servizio di macchina)
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti
al servizio di macchina.
Art.
321
(Gerarchia di bordo delle navi marittime)
La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo Ë
la seguente:
1. comandante;
2. direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario,
e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3. primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina,
cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
4. secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina,
secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5. gli altri ufficiali;
6. nostromo, maestro di macchina;
7. gli altri sottoufficilai;
8. i comuni.
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo
Ë equiparato al primo ufficiale.
Art.
322
(Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna)
La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette
alla navigazione interna Ë la seguente:
1. comandante;
2. macchinista, motorista;
3. capo timoniere;
4. i sottoufficiali;
5. i comuni
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo
Ë equiparato al capo timoniere.
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