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TITOLO
II
Della contribuzione alle avarie comuni
Art.
469
(Avarie
comuni)
Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente
presi, a norma dell'art. 302, dal comandante, o da altri in sua
vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e
vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa,
sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso
che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale
degli eventi.
Art.
470
(Formazione della massa creditoria)
Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa
creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei
danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza
del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i
danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo
e di armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero
su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente
dichiarate dal caricatore in maaniera inesatta, su cose caricate
sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia
di raggio dal porto di caricamento.
Art.
471
(Spese eccezionali)
Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere
nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa
sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per
la salvezza della spedizione e che con altra maggiore Ë stata
sostituita.
A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito
contratto per conseguire la somma necessaria il maggior valore
dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute nonchË
i premi di assicurazione relativi all'operazione.
Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti
apportati per la differenza tra il nuovo e il vecchio nelle ripartizioni
effettuate.
Art.
472
(Perdita del nolo)
Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella
massa creditoria Ë valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta
deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione
e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.
Art.
473
(Danni
alla nave e al carico)
Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla
nave, al carico, e a qualsiasi altreo bene partecipante alla spedizione,
il danno da ammettere nella massa creditoria Ë valutato sulla
base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto
al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare,
al termine del viaggio contributivo, cioË nel porto in cui viene
scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto
del provvedimento volontario.
Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle
spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b)
dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c)
del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente
dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento
volontario e per cause a questo estranee.
Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella
massa creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma,
Ë determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del
danno, ovvero sulla base di quanto anche prima Ë stato realizzato
o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.
Art.
474
(Spese
del regolamento della contribuzione)
Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle
operazioni di liquidazione e di regolamento.
Art.
475
(Formazione della massa debitoria)
Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione
della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni
e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio,
fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli dei
registrati.
Art.
476
(Contribuzione della nave e del carico)
Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa
che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria Ë
determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine
del viaggio, o se, si tratta di viaggio circolare, al termine
del viaggio contributivo.
Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni
subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente
o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero
state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.
Art.
477
(Contribuzione del nolo)
Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione
alla massa debitoria Ë determinata sulla base del loro effettivo
ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha
o avrebbe consentito di risparmiare.
Art.
478
(Indicazione del caricatore circa le merci)
Agli effetti della formazione cosÏ della massa creditoria come
di quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta
dal caricatore all'inizio del viaggio, si presume sino a prova
contraria che il valore effettivo delle merci al termine della
spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a
quello dichiarato.
Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo,
per la parteciapazione alla massa creditoria Ë computato il valore
pi~ basso tra i due e per la partecipazione alla massa debitoria
Ë invece computato quello tra i due pi~ alto, a meno che venga
provato che l'inesatezza della dichiarazione non fu scientemente
commessa.
In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore,
sono assunte fino a prova contraria per base della determinazione
del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione
d'imbarco per quanto concerne la natura, la qualitý e la quantitý
delle cose caricate.
Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto
dell'art. 470, a meno che venga provato che l'inesatezza non fu
scientemente commessa.
Art. 479
(Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento)
Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del
pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono
in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento
Ë riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a
norma dell'art. 473, lettera c), fatta deduzione delle spese sostenute
per il ricupero.
Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione,
il valore delle cose ricuperate Ë ripartito fra tutti i contribuenti
in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore Ë
determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla
base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante
alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero
e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.
Art.
480
(Contribuzione
per avrie comuni delle cose caricate sopra coperta)
I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta
con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che
superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento,
sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione
per la nave e per le merci caricate sopra coperta.
Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono
in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio
nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del
valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta
e dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi
medesimi in rischio.
La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la
determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria
sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione
alle masse della contribuzione generale.
Art.
481
(Prescrizione)
L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col
decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi
di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.
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