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TITOLO II
Della contribuzione alle avarie comuni

Art. 469
(Avarie comuni)
Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell'art. 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.

Art. 470
(Formazione della massa creditoria)
Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maaniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.

Art. 471
(Spese eccezionali)
Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore Ë stata sostituita.
A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute nonchË i premi di assicurazione relativi all'operazione.
Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per la differenza tra il nuovo e il vecchio nelle ripartizioni effettuate.

Art. 472
(Perdita del nolo)
Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria Ë valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

Art. 473
(Danni alla nave e al carico)
Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altreo bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria Ë valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioË nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario.
Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee.
Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma, Ë determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima Ë stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

Art. 474
(Spese del regolamento della contribuzione)
Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento.

Art. 475
(Formazione della massa debitoria)
Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli dei registrati.

Art. 476
(Contribuzione della nave e del carico)
Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria Ë determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o se, si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo.
Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.

Art. 477
(Contribuzione del nolo)
Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria Ë determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.

Art. 478
(Indicazione del caricatore circa le merci)
Agli effetti della formazione cosÏ della massa creditoria come di quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all'inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.
Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per la parteciapazione alla massa creditoria Ë computato il valore pi~ basso tra i due e per la partecipazione alla massa debitoria Ë invece computato quello tra i due pi~ alto, a meno che venga provato che l'inesatezza della dichiarazione non fu scientemente commessa.
In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d'imbarco per quanto concerne la natura, la qualitý e la quantitý delle cose caricate.
Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell'art. 470, a meno che venga provato che l'inesatezza non fu scientemente commessa.

Art. 479
(Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento)
Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento Ë riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell'art. 473, lettera c), fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero.
Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose ricuperate Ë ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore Ë determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.

Art. 480
(Contribuzione per avrie comuni delle cose caricate sopra coperta)
I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta.
Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio.
La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.

Art. 481
(Prescrizione)
L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.