|
|
|
|
TITOLO VI
Dei privilegi
e della ipoteca
Capo I: Dei privilegi
Sezione I: Disposizioni generali.
Art. 548
(Preferenza
dei privilegi)
I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio
generale o speciale.
Art. 549
(Privilegi
sugli avanzi delle cose)
In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il
privilegio, questo si esercita su ciÚ che avanza ovvero viene salvato o
ricuperato.
Art. 550
(Surrogazione
del creditore perdente)
Il creditore che ha privilegiato sopra una o pi~ cose, qualora si trovi
perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un
creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose
delle stesso debitore, puÚ surrogarsi nel privilegio, spettante al creditore
soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore.
Art. 551
(Trasferimento
del privilegio)
Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento
del privilegio.
Sezione II:
Dei privilegi sulla nave e sul nolo
Art. 552
(Privilegi
sulla nave e sul nolo)
Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale Ë sorto
il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati
dopo l'inizio del viaggio:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei
creditori per atti conservatevi sulla nave o per il processo di esecuzione;
i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse
della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di
conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;
2. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante
e degli altri componenti dell'equipaggio;
3. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile
o della navigazione interna ovvero dell'autorità consolare per il mantenimento
ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi
obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per
la gente di mare e per il personale della navigazione interna;
4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute
per contribuzione della nave alle avarie comuni;
5. le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle
per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per
morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite
o avarie del carico o del bagaglio;
6. i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in
virt~ dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della
nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione
del viaggio.
Art. 553
(Surrogazione
dell'indennità alla nave e al nolo)
Se la nave Ë perita o deteriorata o il nolo Ë in tutto o in parte perduto,
sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo
precedente:
a) le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o
per perdita di nolo;
b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave,
in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite
di nolo;
c) le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del
viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave.
Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità
di assicurazione, nÈ i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.
Art. 554
(Estensione
del privilegio sul nolo a favore dell'equipaggio)
Il privilegio stabilito a favore dell'equipaggio si estende a tutti i noli
dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento
o di lavoro.
Art. 555
(Concorso di
privilegi relativi a pi~ viaggi)
I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi
precedenti.
Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di
lavoro comprendente pi~ viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i
crediti dell'ultimo viaggio.
Art. 556
(Graduazione
dei privilegi)
I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine
in cui sono collocati nell'art. 552.
I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'art. 552 concorrono fra loro,
in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.
Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni
alle persone, previste nel n. 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle
indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste.
I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie,
sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono
sorti.
I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.
Art. 557
(Esercizio
di privilegio sulla nave e sul nolo)
I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario.
Il privilegio sul nolo puÚ essere esercitato finche il nolo Ë dovuto ovvero
la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario.
Art. 558
(Estinzione
dei privilegi)
I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con
lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i
crediti indicati nell'art. 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza
del termine di centottanta giorni.
Il termine decorre: per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio,
dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità
dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonchÈ di quelle per lesioni
personali, dal giorno in cui il danno Ë stato prodotto; per il privilegio
relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno
della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo;
per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni
eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione
del viaggio, dal giorno in cui il credito Ë sorto; per il privilegio derivante
dal contratto di arruolamento o di lavoro, dal giorno dello sbarco del componente
dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente alla estinzione
del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della
esigibilità del credito.
La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare
come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'art. 552.
I termini suddetti sono sospesi finche la nave gravata di privilegi non
abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali della
Repubblica; ma tale sospensione non puÚ oltrepassare i tre anni dal giorno
in cui il credito Ë sorto.
Art. 559
(Altre cause
d'estinzione dei privilegi)
I privilegi sulla nave si estinguono altresÏ:
a) con il decreto di cui all'art. 664 nel caso di vendita giudiziale della
nave;
b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.
Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione,
se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio
in cui Ë inscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione,
se la trascrizione dell'alienazione Ë fatta quando la nave Ë già partita.
Art. 560
(Nave esercitata
da armatore non proprietario)
Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia
esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità
in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciÚ a conoscenza.
Sezione III:
Dei privilegi sulle cose caricate)
Art. 561
(Privilegi sulle
cose caricate)
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei
creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2. i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione;
3. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute
per contribuzione alle avarie comuni;
4. i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione,
e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate;
5. le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte
dal comandante sul carico nei casi previsti nell'art. 307.
6. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti
da pegno.
Art. 562
(Surrogazione
delle indennità alle cose caricate)
Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità
della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori,
sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo
precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare
la perdita o le avarie.
Art. 563
(Graduazione
e concorso dei privilegi)
I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell'ordine nel
quale sono collocati nell'art. 561.
I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive
categorie, nell'ordine inverso delle date nelle quali sono sorti.
I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive
categorie, nell'ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti
diversi.
Art. 564
(Estinzione
dei privilegi)
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima
opposizione al comandante ovvero non esercita l'azione entro quindici giorni
dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente
a terzi.
Capo II: Della
ipoteca
Art. 565
(Concessione
d'ipoteca su nave)
Sulla nave puÚ solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità per atto pubblico
o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi
di individuazione della nave.
Art. 566
(Ipoteca su
nave in costruzione)
L'ipoteca puÚ essere concessa anche su nave in costruzione. Essa puÚ essere
validamente trascritta dal momento in cui Ë presa nota della costruzione
nel registro delle navi in costruzione.
Art. 567
(Pubblicità
dell'ipoteca)
Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o carati di
nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione
sull'atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione
nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
L'ipoteca su nave in costruzione Ë resa pubblica mediante trascrizione nel
registro delle navi in costruzione.
Art. 568
(Ufficio competente)
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave
o del galleggiante, o a quello presso il quale Ë tenuto il registro delle
navi in costruzione.
Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità puÚ essere richiesta alle autorità
indicate nell'art. 251.
Art. 569
(Documenti per
la pubblicità dell'ipoteca)
Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente
i documenti previsti dall'art. 2839 del codice civile.
La nota deve enunciare:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza e
la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine
o al portatore si applica inoltre il disposto degli artt. 2831, 2839, n.1,
del codice civile;
b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale Ë l'ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante;
c) l'indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale
che lo ha ricevuto o autenticato;
d) l'importo della somma per la quale Ë fatta la trascrizione;
e) gli interessi e le annualità che il credito produce;
f) il tempo dell'esigibilità;
g) gli elementi di individuazione della nave.
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente
deve inoltre esibire l'atto di nazionalità, perchÈ su questo sia eseguita
la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile,
perchÈ la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto
del 2f comma dell'art. 255.
Art. 570
(Esecuzione
della pubblicità)
La pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi stabiliti nell'art. 256.
Art. 571
(Ordine di
precedenza e prevalenza delle trascrizioni)
Nel concorso di pi~ atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti
nonchÈ in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni
sull'atto di nazionalità si applica il disposto dell'art. 257.
Art. 572
(Surrogazione
dell'indennità alla nave)
Se la nave Ë perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti
ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte
della nave:
a) le somme spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni
sofferte della nave;
c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio,
quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione
dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento
della nave;
d) le indennità di assicurazione.
Art. 573
(Estensione
dell'ipoteca al nolo)
L'ipoteca non si estende al nolo se ciÚ non Ë stato espressamente convenuto.
Art. 574
(Grado dell'ipoteca)
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione
della nave o del galleggiante.
Art. 575
(Graduazione
dell'ipoteca nel concorso con i privilegi)
L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'art. 552 ed Ë preferita
ad ogni altro privilegio generale o speciale.
Art. 576
(Collocazione
degli interessi)
Fermo per il rimanente il disposto dell'art. 2855 del codice civile, la
collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al 2f comma
del predetto articolo, Ë limitata all'annata anteriore ed a quella in corso
al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire
che la collocazione si estende ad un'altra sola annualità d'interessi.
Art. 577
(Prescrizione)
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso
di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.
|
|
|