LIBRO QUARTO
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
TITOLO I
Dell'istruzione preventiva
Art. 578
(Inchiesta
sommaria)
Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare
deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del
sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire
la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente Ë l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei
naufraghi, o, se la nave Ë andata perduta e tutte le persone imbarcate
sono perite, l'autorità del luogo nel quale si Ë avuta la prima notizia
del fatto.
Nei luoghi ove non esistano autorità marittime, l'autorità doganale
compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone
immediato avviso all'autorità marittima pi~ vicina.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce
dell'avvenimento, nonchÈ delle indagini eseguite Ë compilato processo
verbale, del quale l'autorità inquirente, se non Ë competente a disporre
l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza
Ë investita.
Art. 579
(Inchiesta formale)
L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro
Ë disposta dal direttore marittimo o dalle autorità consolari competenti,
ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano,
e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta
sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puÚ essere
avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta,
fa di ciÚ dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta
sommaria, che trasmette al ministro per la marina mercantile.
L'inchiesta formale puÚ essere disposta anche se il sinistro riguarda
una nave che batte bandiera straniera.
Art. 580
(Autorità competente)
La competenza Ë determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel
mare territoriale e, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave
danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.
Il ministro per la marina mercantile designa la commissione competente
nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate
siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso
il processo verbale di inchiesta sommaria, con dichiarazione dell'impedimento
a costituire la commissione inquirente.
Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali
a commissioni speciali, nonchÈ di sottoporre a revisione quelle compiute
nella forma ordinaria.
Art. 581
(Svolgimento dell'inchiesta)
L'inchiesta formale Ë eseguita dalla commissione inquirente costituita
nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorità marittima
o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorità
medesima.
La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle
responsabilità del sinistro, eseguendo sopralluoghi, raccogliendo
deposizioni e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.
Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento
dell'inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate
a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio,
gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri
danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia
interesse nella nave o nel carico.
Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed Ë avvenuto
nel mare territoriale, la commissione inquirente puÚ procedere all'esame
dell'equipaggio, informandone l'autorità consolare competente.
Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause
e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione
e la deposita insieme con i processi verbali presso l'autorità
che ha disposto l'inchiesta formale.
Art. 582
(Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta)
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione
di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della
prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.
Art. 583
(Spese per l'inchiesta formale)
Quando l'inchiesta formale Ë disposta su istanza degli interessati,
i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro
che risulteranno responsabili del sinistro.
Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche
se Ë stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonchÈ gli armatori
di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle
dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque in ogni
altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale
di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.
Art. 584
(Verificazione della relazione di eventi straordinari)
Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto
la relazione del comandante prevista nell'art. 304, deve verificare
d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza
del comandante e separatamente l'uno dall'altro, i componenti dell'equipaggio
e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonchÈ raccogliendo ogni
altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di
deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia
a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell'ufficio stesso,
nell'albo dell'ufficio portuale e in quello della borsa pi~ vicina al
luogo ove la nave Ë ancorata.
Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono
la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.
Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità
debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando
la relazione Ë confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte
dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da
essa risultanti si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova
contraria da parte di chi vi abbia interesse.