PARTE I
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
LIBRO I
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo I. Degli organi amministrativi della navigazione
Capo I. Dell'amministrazione della navigazione marittima
Art. 15
(Ministro
competente)
L'amministrazione della marina mercantile Ë retta dal Ministro per le
comunicazioni.
Art. 16
(Circoscrizioni
del litorale del Regno)
Il litorale del Regno Ë diviso in zone marittime; le zone sono suddivise
in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona Ë proposto un direttore marittimo, al compartimento un capo
del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito
del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima,
il direttore marittimo Ë anche capo del compartimento,. Nell'ambito del
circondario dove ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento
Ë anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nÈ l'ufficio
del compartimento nË l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali
di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento., il capo del circondario e i capi degli altri
uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in
cui hanno sede.
Art. 17
(Attribuzioni
degli uffici locali)
Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente
codice, dalle altre leggi dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri
uffici marittimi dipendenti, oltre alle attribuzioni conferite a ciascuno
di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative
relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente
conferire a determinare autorità.
Art. 18
(Personale
dell'amministrazione marittima)
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo
sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
Ove se ne riconosca l'opportunità. l'esercizio di tali funzioni
puÚ essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone
estranee a detto corpo.
Art. 19
(Enti
portuali)
Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla
navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.
Art. 20
(Vigilanza
sulla navigazione e sul traffico all'estero)
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero
Ë esercitata dalle autorità consolari.
Capo II. Dell'amministrazione della navigazione interna
Art. 21
(Ministro
competente)
L'amministrazione della navigazione sui laghi, fiumi, canali e altre acque
interne Ë retta dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 22
(Ispettorati
compartimentali)
Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna
il territorio del Regno Ë diviso in zone.
A ciascuna zona Ë proposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
Art. 23
(Uffici
di porto)
Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la
navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni
di approdo da questi dipendenti.
L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua
circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle
altre leggi e dai regolamenti.
Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono
i comandanti del porto ove hanno sede.
Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della
circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente
dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della
delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di
porto, conferitegli dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 24
(Navigazione
promiscua)
Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime,
devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla
vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.
Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in
acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore in tali
acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la
navigazione interna.
Art. 25
(Attribuzioni
dell'autorità comunale)
Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di
attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puÚ essere
conferito a norma del regolamento dal Ministro per le comunicazioni all'autorità
comunale.
Art. 26
(Navi
e galleggianti addetti al servizio urbano)
Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante
del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti
al servizio urbano che entrano nelle acque marittime I conflitti di competenza
fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio
di tali navi e galleggianti sono risolti dal Prefetto del luogo ed in
via definitiva dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 27
(Vigilanza
sulla navigazione e sul traffico all'estero)
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero Ë esercitata
dalle autorità consolari.
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