TITOLO IV
Dell'attuazione della limitazione del debito dell'armatore.
Art. 620
(Giudice
competente)
Il procedimento di limitazione Ë promesso avanti il tribunale o il pretore,
nella circoscrizione dei quali Ë il foro generale dell'armatore, a seconda
che si tratti di navi maggiori ovvero di navi maggiori e di galleggianti.
Art. 621
(Domanda
di limitazione)
L'armatore che intenda valersi del beneficio della limitazione ne propone
domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo.
Il ricorso deve indicare il nome, la paternità, la nazionalità
e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice
competente; gli elementi di individuazione della nave, l'ufficio d'iscrizione
e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui le
obbligazioni si riferiscono.
Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di inammissibilità,
nella cancelleria del tribunale o della pretura:
a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda, ovvero,
se la domanda Ë proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo
nonchÈ, in entrambi i casi, del valore della nave all'inizio del viaggio;
b) elenco dei proventi lordi del viaggio;
c) copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento;
d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione
del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;
e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.
Su istanza dell'armatore il presidente del tribunale puÚ disporre che
il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un
termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci
giorni, ma puÚ essere prorogato fino a otto giorni prima della data fissata
ai sensi dell'art. 623 per la presentazione in cancelleria delle domande
dei creditori.
Art.
622
(Valutazione
della nave)
La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio deve indicare
il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale
o dell'ispettorato compartimentale, tenuto conto altresÏ delle pertinenze
indicate nella copia dell'inventario di bordo di cui alla lettera c dell'articolo
precedente. In caso di nave assicurata si assume per valore commerciale
quello che la polizza di assicurazione indica come valore stima ai sensi
dell'art. 515.
Art. 623
(Sentenza
di apertura)
Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda
dell'armatore l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il processo
di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice
per la formazione dello stato attivo e di quello passivo per il riparto
della somma e per l'istruzione dei processi, di cui agli articoli 627,
636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle
domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data
di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti
all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior
termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori,
la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non
prima di dieci giorni e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza
di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo
avanti il collegio.
Art. 624
(Notificazione
e pubblicazione della sentenza di apertura)
La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, Ë portata a conoscenza
dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di cui all'art. 621,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa,
a cura della cancelleria, Ë altresÏ trasmessa in estratto all'ufficio
di iscrizione della nave o del galleggiante e, parimenti in estratto,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. L'ufficio di iscrizione,
avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione
della nave o del galleggiante, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio
stesso.
Art. 625
(Effetti
del procedimento sui debiti pecuniari)
Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti
alla limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura.
I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono
compresi con riserva fra i crediti ammessi.
I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data
di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma
limite dopo il riparto fra i creditori.
Art. 626
(Improcedibilità
e sospensione di atti esecutivi)
Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti
alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni
dell'armatore per le obbligazioni di cui all'art. 275.
Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi
Ë sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione,
e si estingue se non Ë riassunto nel termine fissato con la sentenza che
fa constare una delle cause di decadenza previste nell'art. 640.
Art. 627
(Opposizioni
dei creditori)
Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere opposizione,
entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio
dell'armatore.
L'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato
non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata
sull'opposizione sentenza passata in giudicato.
Art. 628
(Formazione
dello stato attivo)
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato,
sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla
base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell'art.
621. Egli puÚ disporre anche d'ufficio accertamenti tecnici per la revisione
del valore della nave dichiarato dall'armatore e sulla consistenza e l'ammontare
del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il
deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia
opportuno, il procedimento.
Art. 629
(Deposito
della somma limite)
Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione
di valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice
designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità
per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni
e dei documenti presentati dall'armatore, nonchÈ di una congrua somma
per le spese del procedimento.
Art. 630
(Integrazione
della somma depositata)
Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell'art. 628, risulta
che il valore della nave o l'ammontare dei proventi Ë superiore a quello
dichiarato, il giudice designato ordina l'integrazione della somma deposita
entro un termine non superiore a cinque giorni.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente
indicati dall'armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede
ai sensi dell'art. 641.
Art. 631
(Vendita
della nave e cessione dei proventi)
Se l'armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto per
il deposito della somma limite ai sensi dell'art. 629, il giudice designato,
con ordinanza, puÚ autorizzare, in luogo del deposito del valore della
nave, la vendita all'incanto della nave stessa entro un termine anteriore
di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione
dello stato attivo.
Il giudice predetto, su istanza dell'armatore nel termine previsto per
il deposito della somma limite, puÚ altresÏ autorizzare la cessione alla
massa passiva dei proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore
di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione
dello stato attivo, nominando in tal caso un liquidatore.
Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un
termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato
per la formazione dello stesso attivo, la somma ricavata sia integrata
fino a concorrenza della somma limite.
Art. 632
(Opposizione
all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi)
Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza la
vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre
opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l'armatore
e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile.
L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Art. 633
(Comunicazione
dei provvedimenti del giudice designato)
I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti,
sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.
L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi
Ë trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante,
per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Art.
634
(Formazione
dello stesso passivo)
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato,
sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, procede alla formazione
dello stato passivo.
Art. 635
(Avviso
di deposito dello stato attivo e passivo)
L'avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo Ë comunicato
all'armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, nonchÈ all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante,
che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'albo.
Art. 636
(Impugnazione
dello stato attivo e passivo)
Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in
contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione
per l'udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'art. 623. Decise
le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato,
ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello
passivo e ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine
non superiore a cinque giorni.
Art. 637
(Stato
di riparto)
Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo
stato passivo Ë formato a norma dell'articolo precedente, i creditori
compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto. Se
i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato procede alla
ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine delle cause di prelazione.
Lo stato di riparto Ë impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella
cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione.
Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello definitivamente
formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.
Art. 638
(Ripartizione
del residuo)
Fermo il disposto dell'ultimo comma all'art. 625, sul residuo della somma
depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata
la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.
Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente,
ma lo stato di riparto Ë impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza
del credito.
Art. 639
(Fallimento
dell'armatore)
Il fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al decorso del
termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio
in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni, ovvero all'integrazione
della somma disposta ai sensi del secondo comma dell'art. 636, non estingue
il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono comprese
nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione
non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito.
Art. 640
(Decadenza
dal beneficio della limitazione)
L'armatore decade dal beneficio della limitazione:
a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose,
di proventi della spedizione;
b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione
di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 622;
c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite
o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione
del deposito stesso;
d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto
nei casi di cui all'art. 628.
Art. 641
(Dichiarazione
di estinzione del procedimento)
In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato
nell'art. 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente,
il giudice designato rimette le parti al collegio.
Il collegio accertati gli estremi di cui all'art. 639 o quelli della decadenza,
dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina
la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e
fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui
all'art. 626.
La sentenza predetta Ë notificata e pubblicata nelle forme di cui all'art.
624.
Art. 642
(Norme
applicabili al procedimento promosso avanti il pretore)
Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore
tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente
e al giudice designato.
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