TITOLO V
Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari
Capo I: Disposizioni generali
Art. 643
(Competenza)
L'esecuzione forzata Ë promossa avanti il tribunale o il pretore, nella
circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda
che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti Ë autorizzato
dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.
Art. 644
(Oggetto
dell'espropriazione e delle misure cautelari)
Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare
oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti,
i loro carati e le loro pertinenze separabili.
Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati
di navi, il giudice competente puÚ, sentiti i comproprietari non debitori,
autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la
quota del proprietario debitore eccede la metà; in tal caso, il
diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenente
Ë convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione
ed Ë esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.
Art. 645
(Navi
non soggette a pignoramento e a sequestro)
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nÈ di misure cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della
marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente
interesse nazionale dal ministro per la marina mercantile, se non sia
intervenuta l'autorizzazione del ministro per i trasporti;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione,
purchÈ non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere
o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando
il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna
quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.
Art. 646
(Provvedimenti
per impedire la partenza della nave)
Il giudice competente a sensi dell'art. 643, e, ove ricorra l'urgenza,
il comandante del porto, o l'autorità di polizia giudiziaria del
luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni
per impedire la partenza della nave.
Art. 647
(Precetto)
Il precetto Ë regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile,
ma il termine ad adempiere Ë ridotto a ventiquattro ore.
Art. 648
(Notificazione
del precetto)
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore
proprietario.
Il precetto diviene inefficace trascorsi trenta giorni senza che si sia
proceduto al pignoramento.
Capo II:
Del procedimento di espropriazione forzata
Art. 649
(Giudice
dell'esecuzione)
L'espropriazione Ë diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale
la nomina del giudice dell'esecuzione Ë fatta dal presidente, su presentazione,
a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'art.
653, entro due giorni da che Ë stato formato.
Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte pi~ magistrati,
la nomina Ë fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente.
Si applicano al giudice dell'esecuzione gli articoli.
Art. 650
(Forma
del pignoramento di navi o di carati di navi)
L'atto di pignoramento deve contenere:
1. l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza
del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;
2. la data della notificazione del precetto;
3. l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del
quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano
all'espropriazione, e le relative pertinenze;
4. l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se
oggetto dell'espropriazione Ë una nave in corso di navigazione, di non
far ripartire la nave dal porto di arrivo;
5. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.
Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante
notificazione dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Se si
tratta di nave in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi
dell'art. 643 puÚ prescrivere che la notificazione dell'atto al comandante
sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento,
ovvero mediante comunicazione radio-telegrafica degli estremi del pignoramento.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare
della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia
copia autentica dell'atto all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,
il quale provvede alla trascrizione nel registro d'iscrizione e, ove si
tratti di navi maggiori, anche all'annotazione sull'atto di nazionalità.
Se la nave Ë in costruzione , la trascrizione del pignoramento si esegue
nel registro delle navi in costruzione.
Il detto ufficio Ë tenuto a consegnare al creditore un certificato dal
quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente
comma.
Art. 651
(Forma
del pignoramento di pertinenze separabili)
Il pignoramento di pertinenze separabili Ë autorizzato dal pretore della
circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del creditore
precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso Ë eseguito, secondo le
norme del codice di procedura civile, riguardanti il pignoramento di cose
mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il deposito delle cose
nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.
Art. 652
(Amministrazione
della nave pignorata)
Il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 643, su
istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, puÚ disporre
che la nave pignorata per intero o per carati, intraprenda uno o pi~ viaggi,
prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune,
e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione.
Il viaggio non puÚ essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia
stata resa pubblica con le forme previste dall'art. 250, e il richiedente
non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le
somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine
il viaggio o i viaggi.
Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato deposito,
al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese
occorrenti eccedono il nolo, il richiedente Ë tenuto per la differenza,
e per il pagamento di questa il giudice puÚ emettere decreto di ingiunzione.
Il giudice puÚ anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati,
decreto d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori
e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non sia stata
surroga dell'assicuratore.
Con il decreto d'ingiunzione Ë nominato il curatore della nave, nei confronti
del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.
I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresÏ
quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere
ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della
cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 653
(Domanda
di vendita)
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore
pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo puÚ chiedere
la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai
sensi dell'art. 643.
Il ricorso Ë notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari
e ai creditori intervenuti a norma dell'art. 499 del codice di procedura
civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni
di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di
cui la nave batte la bandiera.
Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni
dal pignoramento, il creditore istante Ë tenuto a depositare, presso la
cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art. 643, il ricorso
notificato e l'estratto del registro di iscrizione dal quale risultino
le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell'art. 643, il ricorso
notificato e l'estratto del registro di iscrizione dal quale risultino
le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell'art. 488 del codice
di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con
il certificato di cui all'ultimo comma dell'art. 650 di questo codice,
e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni
di vendita.
Art. 654
(Designazione
del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto)
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita
dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'art. 643, provvede
alla nomina del giudice dell'esecuzione e alla designazione di un esperto
per la stima della nave e fissa un termine, non superiore a trenta giorni,
per il deposito della relazione.
Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all'art. 652, secondo
comma, non si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci
ma non oltre trenta giorni dal compimento dl viaggio.
Art. 655
(Ordinanza
di vendita)
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice
dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante
e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonchÈ il console
dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la
vendita mediante incanto.
Art. 656
(Contenuto
dell'ordinanza)
L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda in tutto
o per carati, e stabilire:
1. il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto;
2. il giorno e l'ora dell'incanto;
3. l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti
per il decimo del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese
di incanto e di registrazione del decreto di trasferimento, nonchÈ il
termine entro il quale la cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti.
4. la misura minima dell'aumento delle offerte;
5. il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva,
entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità
del deposito.
Art. 657
(Notificazione
e pubblicità dell'ordinanza di vendita)
L'ordinanza di vendita Ë notificata , a cura del cancelliere del giudice
dell'esecuzione, alle persone indicate nell'art. 655, che non sono comparse.
L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine
al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di
essa Ë affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo
presso l'ufficio della cancelleria.
Il giudice dell'esecuzione puÚ nella stessa ordinanza disporre le altre
forme che ritiene opportune.
Art. 658
(Persone
ammesse a fare offerte)
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita
nell'ordinanza di vendita.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito
di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone
da nominare.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Art. 659
(Modalità
dell'incanto)
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle
udienze, col sistema della candela vergine.
La nave o i carati sono aggiudicati a chi abbia fatto l'offerta maggiore.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa Ë
superata da altra valida.
L'incanto, se non puÚ compiersi nella stessa udienza, Ë continuato nel
primo giorno seguente non festivo.
Art. 660
(Aggiudicazione
per persona da nominare)
Il procuratore legale, che Ë rimasto aggiudicatario per persona da nominare,
deve, nei tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della
persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza,
l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 661
(Ulteriori
incanti, vendita senza incanto)
Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il
giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario,
dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta
un prezzo base inferiore almeno del venti per cento a quello precedente.
Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo
base, la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il
giudice dell'esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore
proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto, prescrivendone
le condizioni.
Art. 662
(Offerte
di aumento)
Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice
dell'esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un
sesto a quello di aggiudicazione.
L'offerta deve essere accompagnata dal deposito d'una cauzione pari al
venti per cento del prezzo offerto.
Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità,
stabilisce un nuovo incanto a norma degli articoli precedenti, sulla base
del prezzo aumentato.
Art. 663
(Versamento
del prezzo)
L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita,
deve versare il residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza
stessa, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto
versamento.
Art.
664
(Trasferimento
della nave)
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto
trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nell'ordinanza di vendita,
e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle
ipoteche e dei pignoramenti.
Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della
nave o del galleggiante, Ë reso pubblico a norma dell'art. 250, ed ha
valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita
senza incanto.
Art. 665
(Trasferimento
dei carati di nave)
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione, con decreto,
trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nell'ordinanza di vendita
e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati,
che non formano oggetto di espropriazione.
Il decreto Ë trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della
nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'art. 250.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita
senza incanto.
Art. 666
(Inadempienza
dell'aggiudicatario)
Se il prezzo non Ë versato entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione,
con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'art. 657,
dispone che si proceda a nuovo incanto.
L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente,
dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo
incanto.
Se il prezzo unitario alla cauzione Ë inferiore a quello dell'incanto
precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto,
emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione
a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati
per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario puÚ proporre opposizione nei
confronti del creditore istante.
Art. 667
(Opposizione
all'esecuzione)
L'opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte istante
a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la pignorabilità
della nave o dei carati, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione,
o, in difetto, con citazione al giudice competente a sensi dell'art. 643,
salva l'applicazione dell'art. 480. terzo comma, del codice di procedura
civile. Il giudice dell'esecuzione, se Ë competente per la causa, provvede
all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura
civile, altrimenti fissa con decreto l'udienza di comparizione avanti
il giudice competente per valore, e stabilisce il termine perentorio per
la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 668
(Opposizioni
agli atti esecutivi)
Salva l'applicazione dell'art. 480., terzo comma, del codice di procedura
civile, le opposizioni relative alla regolarità formale e alla
notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonchÈ quelle relative
ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione,
o, in difetto, con citazione al giudice competente ai sensi dell'art.
643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione,
se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in
cui i singoli atti furono compiuti.
Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'art. 618 del codice di
procedura civile.
Art. 669
(Opposizione
di terzi)
Il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sulla
nave o sui carati, soggetti ed espropriazione puÚ proporre opposizione
con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita.
Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura
civile.
Art. 670
(Espropriazione
contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario)
Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave Ë promossa dai
creditori dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale,
il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario
non armatore.
Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei
confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le
disposizioni relative al debitore ad eccezione del divieto di cui all'art.
658, terzo comma.
Ogni volta, che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore,
deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
Ai fini dei comma precedenti, il terzo proprietario Ë equiparato al proprietario
non armatore.
Art. 671
(Vendita
di pertinenze separate)
Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si
applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita
di cose mobili.
Art. 672
(Rinvio)
Alla esecuzione per consegna della nave e all'estinzione e alla sospensione
dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile.
Capo III:
Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche
Art. 673
(Facoltà
di liberare la nave)
Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo
titolo e non Ë personalmente obbligato verso i creditori privilegiati
o ipotecari, ha facoltà di liberare la nave da ogni ipoteca trascritta
e da ogni privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione
del suo titolo di acquisto.
Art.
674
(Liberazione
dopo il pignoramento)
La facoltà prevista dall'articolo precedente spetta all'acquirente
anche dopo il pignoramento, purchÈ egli nel termine di trenta giorni proceda
in conformità di quanto disposto dall'articolo seguente.
Art. 675
(Istanza
per la liberazione)
L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari
un atto contenente:
1. la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione;
2. il nome dei suoi danti causa;
3. gli elementi di individuazione della nave;
4. il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente,
o il valore che egli offre di pagare;
5. l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle
somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di
essi;
6. l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione
il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchÈ sia diviso tra i
creditori;
7. l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe
competente per l'esecuzione.
Un estratto sommario di questo atto deve essere inserito nel giornale
degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione
della nave o del galleggiante.
Art. 676
(Istanza
di vendita all'incanto della nave)
Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla
notificazione e dall'inserzione disposta nell'articolo precedente, puÚ
domandare la vendita all'incanto, offrendo l'aumento di un decimo e congrua
cauzione per il pagamento del prezzo e per l'adempimento di ogni altro
obbligo. La domanda, sottoscritta dall'istante o da un suo procuratore
speciale, deve essere notificata all'acquirente, e depositata nella cancelleria
del giudice competente a norma dell'art. 643, il quale, constata la regolarità
degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di
vendita a' sensi degli articoli 656, 657.
Art. 677
(Provvedimento
di liberazione)
Se la vendita non Ë domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo
precedente o se la domanda Ë respinta, il prezzo offerto dall'acquirente
rimane definitivamente fissato.
Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente
del tribunale, competente a norma dell'art. 643, ordina con decreto all'ufficio
competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.
Il decreto Ë trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione
della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'art.
250.
Art. 678
(Aggiudicazione
al terzo acquirente)
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente
ai sensi dell'art. 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo
di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere
le trascrizioni ipotecarie.
Il decreto Ë trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della
nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'art. 250.
Il terzo acquirente, al quale Ë stata aggiudicata la nave o il carato,
ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciÚ che eccede
il prezzo stipulato nel contratto di vendita.
Art. 679
(Effetti
del mancato deposito del prezzo)
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda
di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza
effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso
i creditori.
Capo IV:
Della distribuzione del prezzo
Art. 680
(Disposizioni
generali)
Nel caso di cui all'art. 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria
del giudice, competente a norma dell'art. 643, l'elenco dei creditori
ipotecari trascritti e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove
la nomina del giudice dell'esecuzione.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non
debitori depositano presso la cancelleria del giudice, competente a sensi
dell'art. 643, la domanda con gli atti e documenti giustificativi dei
loro diritti nel termine stabilito.
La distribuzione del prezzo non Ë sospesa per il ritardo del deposito
del nolo o dei proventi dell'amministrazione della nave regolata dall'art.
652, alla distribuzione dei quali si procede separatamente.
Art. 681
(Rinvio)
la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già
costituenti pertinenze separabili Ë regolata dalle norme del codice di
procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla
vendita di cose mobili.
La distribuzione tanto delle somme depositate a sensi dell'articolo 677
di questo codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o
carati Ë regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura
civile.
Capo V:
Dei procedimenti cautelari
Art. 682
(Provvedimento
di autorizzazione)
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario
o conservativo deve contenere:
1. il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati
senza ordine di giustizia;
2. l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta
di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si
riferisce l'autorizzazione.
Art. 683
(Notificazione
del provvedimento)
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere
notificato al proprietario e al comandante della nave.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi
agisce Ë creditore dell'armatore non proprietario ed Ë assistito da privilegio
sulla nave e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di
nave, gravati da privilegi navali od ipoteche.
Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puÚ prescrivere
che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo
le modalità indicate dal secondo comma dell'art. 650.
Art. 684
(Pubblicità
del provvedimento)
Il provvedimento notificato Ë a cura del creditore, trascritto nella matricola
o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato
inoltre sull'atto di nazionalità.
Art. 685
(Amministrazione
della nave sequestrata)
In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo, all'amministrazione
della nave si applica il disposto dell'art. 652.
Art. 686
(Rinvio)
Per quanto non Ë espressamente disposto nel presente capo, si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro.
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