PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1080
(Applicabilità
delle disposizioni penali)
Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di
un aeromobile nazionale commette in territorio estero un delitto previsto
dal presente codice, Ë punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia
stato giudicato all'estero, Ë giudicato nuovamente nello Stato, qualora
il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti
dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo
che sia diversamente stabilito.
Art. 1081
(Concorso
di estranei in un reato previsto dal presente codice)
Fuori del caso regolato nell'art. 117 del codice penale, quando per l'esistenza
di un reato previsto dal presente codice Ë richiesta una particolare qualità
personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi
nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità
personale inerente al colpevole.
Tuttavia il giudice puÚ diminuire la pena rispetto a coloro per i quali
non sussiste la predetta qualità.
Art. 1082
(Pene
accessorie)
Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre
quelle stabilite dal codice penale:
1. l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se
si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli
previsti negli artt. 123, 739;
2. l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta
di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale
marittimo o alla gente dell'aria.
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice
sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:
1. la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione
interna e aeronautici, se si tratta di contravvenzione commesse dalle
persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali
e sottufficiali della navigazione interna;
la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione
della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle
persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti
al personale della navigazione interna.
Art. 1083
(Effetti
e durata delle pene accessorie)
L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici
priva il condannato dalla capacità di esercitare qualunque funzione
o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli artt.
123, 739. L'interdizione temporanea priva della detta capacità
per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione
importa altresÏ la decadenza dall'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva
il condannato della capacità di esercitare la professione marittima
o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacità
per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione
importa altresÏ la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione
anzidetta.
La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna
o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi
funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati
negli artt. 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni
e non superiore a due anni. La sospensione della professione marittima
o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato
del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a due anni.
La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente
determinata dalla legge, Ë uguale a quella della pena principale inflitta
o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità
del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puÚ oltrepassare il limite
minimo o quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel
presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative
all'interdizione da una professione e alla sospensione dell'esercizio
di una professione.
Art. 1084
(Aggravante
per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati)
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice Ë commesso dal comandante
o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile,
la pena Ë aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non Ë
elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
Art. 1085
(Aggravante
per i delitti comuni commessi in danno di un superiore)
Se un delitto non previsto dal presente codice Ë commesso da un componente
dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto
o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena Ë aumentata
fino a un terzo, quando la qualità della persona offesa non Ë elemento
costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto
non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della
nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto
o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.
Art. 1086
(Devoluzione
di parte delle somme per pene pecuniarie)
La metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i reati
previsti dal presente codice Ë devoluta alla cassa nazionale per la previdenza
marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse
di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa
nazionale di previdenza della gente dell'aria.
Art. 1087
(Navigazione
interna)
Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli artt.
1088 a 1160.
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