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TITOLO II
Dei delitti in particolare
Capo I: Dei delitti contro la personalità dello stato
Art. 1088
(Imbarco
su navi o aeromobili di Stato nemico)
Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra
contro lo Stato italiano Ë punito. qualora il fatto non costituisca un pi~
grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Art. 1089
(Vilipendio
della bandiera o di altro emblema dello Stato)
Se i delitti previsti negli artt. 291, 292 del codice penale sono commessi
da componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio
estero la pena Ë aumentata:
1. fino a un terzo se il componente dell'equipaggio Ë straniero;
2. da un terzo alla metà se il componente dell'equipaggio Ë cittadino
italiano;
3. dalla metà a due terzi se il fatto Ë commesso dal comandante o
da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.
Art. 1090
(Pene accessorie)
La condanna per il delitto previsto nell'art. 1088 importa l'interdizione
perpetua dai titoli ovvero dalle professioni.
La condanna per il delitto previsto nell'art. 1089 importa l'interdizione
temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.
Capo II:
Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione
Sezione I: Dei delitti contro la polizia di bordo
Art. 1091
(Diserzione)
Il componente dell'equipaggio, che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile
ovvero l'abbandona, Ë punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà
nel servizio della navigazione, con la reclusione fino ad un anno.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica
necessità, la pena Ë della reclusione da uno a due anni.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle
persone ovvero per la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi
carichi, la pena Ë della reclusione da uno a tre anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto Ë previsto
come pi~ grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1092
(Circostanze
aggravanti)
La pena Ë aumentata fino a un terzo se il fatto Ë commesso:
1. per fine politico;
2. con violenza o minaccia;
3. all'estero;
4. da persone preposte al comando o alla direzione della macchina della
nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
5. collettivamente da tre o pi~ persone dell'equipaggio.
Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i
capi Ë aumentata da un terzo alla metà.
Art. 1093
(Causa
di non punibilità)
Nel caso previsto nel 1f comma dell'art. 1091, ancorchÈ ricorrano le aggravanti
previste nell'art. 1092, non Ë punibile colui che raggiunge la nave prima
che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello
in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile
prima dell'involo.
Art. 1094
(Inosservanza
di ordine da parte di componente dell'equipaggio)
Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente
un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, Ë punito
con la reclusione fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena Ë della reclusione
da uno a sei mesi.
Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione
ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità
ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o
per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell'aeromobile o dei relativi
carichi, la pena Ë della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'ordine Ë dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile
o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in
pericolo, la pena Ë della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 1095
(Inosservanza
di ordine da parte di passeggero)
Il passeggero che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave
o dell'aeromobile, Ë punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con
la multa fino a lire quattrocentomila.
Art. 1096
(Inosservanza
di ordine di arresto)
Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile
non esegue un ordine di arresto, Ë punito con la reclusione fino a tre mesi
ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila.
Art. 1097
(Abbandono
di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante)
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, Ë punito con
la reclusione fino a due anni.
Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave
o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile,
la pena Ë da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile Ë adibito a trasporto
di persone, la pena Ë da tre a dodici anni.
Art. 1098
(Abbandono
di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio)
Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona
la nave o il galleggiante in pericolo, Ë punito con la reclusione fino a
un anno.
Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile
che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti
abbandona l'aeromobile in pericolo.
Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave
o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile,
la pena da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile Ë adibito a trasporto
di persone, la pena Ë da tre a dodici anni.
Sezione II:
Dei delitti contro la polizia della navigazione
Art. 1099
(Rifiuto
di obbedienza a nave da guerra)
Il comandante della nave che nei casi previsti nell'art. 200 non obbedisce
all'ordine della nave da guerra nazionale, Ë punito con la reclusione fino
a due anni.
Art. 1100
(Resistenza
o violenza contro nave di guerra)
Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza
o di violenza contro una nave da guerra nazionale, Ë punito con la reclusione
da tre a dieci anni.
La pena per coloro che sono nel reato Ë ridotta da un terzo alla metà.
Art. 1101
(Imbarco
di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso)
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali
o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere
contrabbando o altro delitto, Ë punito se il reato non Ë commesso, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 1102
(Navigazione
in zone vietate)
Fuori dei casi previsti nell'art. 260 del codice penale, Ë punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione:
1. il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che
non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'art. 83;
2. il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto
di sorvolo stabilito nell'art. 793.
Sezione III:
Disposizione comune alle Sezioni precedenti.
Art. 1103
(Pene accessorie)
La condanna per i delitti previsti negli artt. 1091, 1094, 1096, 1101, 1102
importa l'interdizione temporanea dei titoli ovvero della professione.
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli artt. 1097, 1098, 1100
l'interdizione Ë perpetua, se la condanna alla reclusione Ë per un tempo
superiore a cinque anni; temporanea, se la condanna Ë per un tempo inferiore
a cinque anni.
Capo III:
Dei delitti contro le autorità di bordo o contro le autorità
consolari
Art. 1104
(Offesa
in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato)
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende
l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio
delle lui funzioni, Ë punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, telefonica, o con scritto o disegno diretti al superiore, e
a causa delle di lui funzioni.
La pena Ë della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione
di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto Ë commesso con violenza
o minaccia, ovvero quando l'offesa Ë recata in presenza di una o di pi~
persone.
Se il fatto Ë commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale
o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato
dell'aeromobile, qualora non costituisca un pi~ grave reato, si applicano
le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente
un terzo.
Art. 1105
(Ammutinamento)
Se il fatto non costituisce un pi~ grave reato, sono puniti con la reclusione
da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile,
che in numero non inferiore al terzo:
1. disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
2. si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare
alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già
compiuti, qualora questi costituiscono per sÈ un reato diverso.
Art. 1106
(Aggravanti)
La pena Ë da uno a cinque anni:
1. se il fatto previsto dall'articolo precedente Ë commesso in condizioni
nelle quali non Ë possibile ricorrere alla forza pubblica;
2. se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne
un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto
Ë commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione
o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi
carichi;
3. se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle
persone Ë palesemente armata ovvero il fatto Ë commesso con minaccia.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena Ë aumentata fino ad
un terzo.
Art. 1107
(Mancato
intervento per impedire un reato)
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi
presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore
nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto,
Ë punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire
un milione.
Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave
o dell'aeromobile, che, trovandosi presente al fatto previsto nell'art.
1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione
o per impedire la manifestazione.
Art. 1108
(Complotto
contro il comandante)
I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero
di tre o pi~, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita,
l'incolumità personale, la libertà individuale o l'esercizio
dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non Ë commesso, con
la reclusione fino a quattro anni. Per i promotori e gli organizzatori la
pena Ë aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette
di darne avviso al comandante, Ë punito con la reclusione fino a un anno.
Tuttavia la pena da applicare Ë in ogni caso inferiore alla metà
di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
Art. 1109
(Omesso
rimpatrio di cittadini)
Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza
giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità
consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'art. 197, Ë punito
con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila.
Art. 1110
(Circostanza
aggravante)
Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena Ë aumentata
fino a un terzo se il fatto Ë commesso durante la navigazione.
Art. 1111
(Pene accessorie)
La condanna per i delitti previsti negli artt. 1104, 1105, 1108 importa
l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'art. 1106 importa l'interdizione
perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Capo IV: Dei
delitti contro la sicurezza della navigazione
Art. 1112
(Esecuzione
o rimozione arbitraria e omissione di segnali)
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte
per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta
navigazione Ë punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa
fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare
i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea
o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una
nave o di un galleggiante, la pena Ë della reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto Ë previsto
come pi~ grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1113
(Omissione
di soccorso)
Chiunque, nelle condizioni previste negli artt. 70, 107, 726, richiesto
dall'autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali
dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o
di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, Ë punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 1114
(Rifiuto
di servizio da parte di pilota)
Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si
rifiuta di prestare l'opera sua, Ë punito con la reclusione fino a un anno
ovvero con la multa fino a lire un milione.
Se la nave Ë in pericolo, la pena Ë della reclusione da un anno a tre anni.
Art. 1115
(Abbandono
di pilotaggio)
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua
opera prima del momento previsto nell'art. 92, Ë punito con la reclusione
fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione.
Art. 1116
(Abbandono
abusivo di comando)
Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della
nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta
da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, Ë punito con la reclusione
fino a un anno ovvero con la multa da lire quattrocentomila a un milione.
La pena Ë aumentata fino a un terzo, se il fatto Ë commesso nei casi in
cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
Art. 1117
(Usurpazione
del comando di nave o di aeromobile)
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile
Ë punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori del caso previsto nell'art. 1220, se il fatto Ë commesso da persona
provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile,
la pena Ë da sei mesi a due anni.
Art. 1118
(Abbandono
del posto)
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile
che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona
il posto, Ë punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Art. 1119
(Componente
dell'equipaggio che si addormenta)
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile,
che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta,
Ë punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire
quattrocentomila.
Art. 1120
(Ubriachezza)
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota
dell'aeromobile, che si trova in tale stato di ubriachezza, non derivata
da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità
al comando o al pilotaggio, Ë punito con la reclusione da sei mesi ad un
anno.
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile
ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza
della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale
stato di ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore,
da escludere o menomare la sua capacità a prestare servizio, Ë punito
con la reclusione da uno a sei mesi.
Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità
al comando o alo servizio Ë esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
La pena Ë aumentata fino a un terzo, se l'ubriachezza o l'uso di sostanze
stupefacenti sono abituali.
Art. 1121
(Condizioni
di maggiore punibilità)
Nei casi previsti negli artt. 1112 a 1120 la pena Ë:
1. della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio,
il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio,
la caduta o la perdita di un aeromobile;
2. della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero
precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.
Art. 1122
(Aggravante
per l'incendio, il naufragio e il disastro aviatorio)
Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali
o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione
marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti
previsti negli artt. 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite
sono aumentate di un terzo.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto Ë commesso
dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da
lui comandati.
Art. 1123
(Danneggiamento
con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio)
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile
in navigazione Ë punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa fino a lire un milione, se dal fatto deriva pericolo di incendio,
naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio,
caduta, perdita o urto dell'aeromobile.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi
ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o
a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva
il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto Ë previsto
come pi~ grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1124
(Delitti
colposi)
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 Ë commesso per colpa,
le pene sono ridotte alla metà.
Art. 1125
(Pene accessorie)
La condanna per delitti previsti negli artt. 1112 a 1120; 1123, 1124, importa
l'interdizione temporanea dei titoli ovvero della professione.
La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1122 importa l'interdizione
perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Se il delitto previsto nell'art. 449 del codice penale Ë commesso da appartenenti
al personale marittimo o alla gente dell'aria in danno rispettivamente di
una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Capo V: Dei
delitti contro la fede pubblica
Sezione I: Della falsità in atti
Art. 1126
(Documenti
equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena)
Agli effetti indicati nell'art. 491 del codice penale, la polizza di carico,
gli altri titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo
sono equiparati all'atto pubblico.
Art. 1127
(Falsità
ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni)
Il comandante della nave, che al fine di procurare a sÈ o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste
nell' art. 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale
nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorità Ë punito,
qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il
fatto, previsto dal comma precedente, nel giornale di bordo.
Art. 1128
(Uso di
atto falso)
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli
atti falsi previsti nell'art. 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta
di un terzo.
Si applica il secondo comma dell'art. 489 del codice penale.
Sezione II:
Delle altre falsità
Art. 1129
(Falsa
dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità)
Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante
o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità
italiana, Ë punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa
da lire quattrocentomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale
dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti nell'art. 751, lettera
c), allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalità italiana.
Art. 1130
(Uso abusivo
della bandiera o della marca di nazionalità)
Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero
usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana
Ë punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire centomila
a un milione.
Art. 1131
(Uso di
falso contrassegno d'individuazione)
Chiunque, al fine di procurare a sÈ o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, oppone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno
d'individuazione Ë punito con la reclusione fino a un anno. La pena Ë della
reclusione fino a due anni e della multa fino a lire un milione, se il colpevole
adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato
il contrassegno.
Art. 1131
- bis
(Marche
di bordo libero abusivo)
La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di
bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un pi~ grave reato,
a norma dell'art. 469 del codice penale.
Art. 1132
(Abusiva
prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobili)
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di
aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione
a persona non autorizzata, Ë punito con la multa da lire duecentomila a
due milioni.
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena Ë aumentata fino a un terzo.
Art. 1133
(Uso di
libretto di navigazione)
Chiunque, al fine di procurare a sÈ o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico
appartenente ad altra persona Ë punito, qualora il fatto non costituisca
un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.
Sezione III:
Disposizione comune alle sezioni precedenti.
Art. 1134
(Pene accessorie)
La condanna per i delitti previsti negli artt. 1127, 1128, 1131, ovvero
per alcuno dei titoli previsti nel capo III del titolo VII del libro II
del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell'art.
1126 di questo codice, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero
dalla professione.
Capo VI:
Dei delitti contro la proprietà della nave, dell'aeromobile o del
carico
Art. 1135
(Pirateria)
Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette
atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico
ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata
su una nave nazionale o straniera, Ë punito con la reclusione da dieci a
venti anni.
Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena Ë diminuita in misura non
eccedente un terzo, per gli estranei la pena Ë ridotta fino alla metà.
Art. 1136
(Nave sospetta
di pirateria)
Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente
di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo. Ë punito con
la reclusione da cinque a dieci anni.
Si applica il 2f comma dell'articolo precedente.
Art. 1137
(Rapina
ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte dell'equipaggio)
Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale
della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli artt. 628, 629
del codice penale, Ë punito a norma dell'art. 1135 del presente codice.
Si applica il 2f comma dell'articolo predetto.
Art. 1138
(Impossessamento
della nave o dell'aeromobile)
I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se
ne impossessano, sono puniti: 1. con la reclusione da dieci a venti anni,
se il fatto Ë commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante,
degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile;
2. con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto Ë commesso clandestinamente
o con mezzi fraudolenti.
Per i promotori e per i capi la pena Ë aumentata fino a un terzo.
Se il fatto Ë commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono
ridotte di un terzo.
Art. 1139
(Accordi
per impossessarsi della nave o dell'aeromobile)
I componenti dell'equipaggio, che in numero di tre o pi~ si accordano al
fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti,
se il delitto non Ë commesso, con la reclusione fino a tre anni.
Per i promotori e per i capi la pena Ë aumentata fino a un terzo.
Art. 1140
(Falsa
rotta)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sÈ o ad
altri un giusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta,
Ë punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire
due milioni.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della
nave ovvero di incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena Ë aumentata
di un terzo.
Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave
ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena Ë della
reclusione da due anni a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti
a trasporto di persone, la pena Ë della reclusione da tre a quindici anni.
Art. 1141
(Danneggiamento
della nave o dell'aeromobile)
Chiunque commette il fatto previsto nell'art. 635 del codice penale in danno
di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste
di bordo Ë punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto Ë commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave,
del galleggiante o dell'aeromobile su cui Ë imbarcato, la pena Ë aumentata
fino a un terzo; se Ë commesso dal comandante, la pena Ë aumentata fino
alla metà.
Si applicano il 2f e 3f comma dell'articolo precedente.
Si procede in ogni caso di ufficio.
Art. 1142
(Danneggiamento
del carico o di attrezzi di bordo)
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile,
che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte,
il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, Ë punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due
milioni.
Si applicano il 2f e 3f comma dell'art. 1140.
Art. 1143
(Impiego
abusivo della nave o dell'aeromobile)
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il
galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, Ë punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni.
Non Ë punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola
quantità.
Art. 1144
(Appropriazione
indebita di danaro preso in prestito dal comandante)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sÈ o ad
altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei
casi previsti negli artt. 307, 892, Ë punito con la reclusione fino a cinque
anni e con la multa fino a lire due milioni.
Art. 1145
(Appropriazione
indebita del carico)
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare
a sÈ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il
carico Ë punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
fino a lire due milioni.
Art. 1146
(Appropriazione
indebita del di relitti marittimi o aerei)
Chiunque si appropria i relitti indicati negli artt. 510, 993 nei casi in
cui ha l'obbligo della denuncia Ë punito con la reclusione fino a tre anni
ovvero con la multa fino a lire due milioni.
Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente dell'aria e per
le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione
ovvero che esercitano una delle attività indicate nell'art. 68, la
pena Ë aumentata fino a un terzo.
Art. 1147
(Impossessamento
di nave naufragata o di aeromobile perduto)
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi
o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto Ë punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila
a due milioni.
Per le persone indicate nel 2f comma dell'articolo precedente la pena Ë
aumentata fino a un terzo.
Art. 1148
(Furto
commesso a bordo da componenti dell'equipaggio)
Per il furto commesso a bordo da componenti della nave o dell'aeromobile
la pena Ë aumentata fino a un terzo.
Art. 1149
(Pene accessorie)
La condanna per i delitti previsti negli artt. 1139, 1140, 1141, 2f comma;
1142 a 1145; 1147, e per il furto aggravato ai sensi dell'art. 1148, importa
l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna
per i delitti previsti negli artt. 1135 a 1138 importa l'interdizione perpetua
dai titoli ovvero dalla professione.
Capo VII:
Dei delitti contro la persona
Art. 1150
(Omicidio
del superiore)
Se il fatto nell'art. 575 del codice penale Ë commesso da un componente
dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto
o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena Ë della reclusione
da ventiquattro a trenta anni; se il fatto Ë commesso durante la navigazione,
si applica la pena dell'ergastolo.
Art. 1151
(Omicidio
preterintenzionale, lesione e percossa del superiore)
Se alcuno dei fatti previsti negli artt. 581 a 584 del codice penale Ë commesso
da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un
superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le
pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
Art. 1152
(tratta
e commercio di schiavi)
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera,
che commette il delitto previsto nell'art. 601 del codice penale o vi concorre
Ë aumentata fino a un terzo.
Art. 1153
(Nave destinata
alla tratta)
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima
della partenza o in corso di navigazione, alla tratta Ë punito ancorchÈ
non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi,
con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 1154
(Abuso d'autorità)
Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile,
che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente,
un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna
per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione
di un provvedimento dell'autorità competente, Ë punito, qualora il
fatto non costituisca un pi~ grave reato, con la reclusione fino a trenta
mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque Ë stata data
in consegna o affidata tale persona.
La pena non puÚ essere inferiore a sei mesi, quando il fatto Ë commesso
per un motivo personale, ovvero contro persona inferma di età minore
degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.
Art. 1155
(Sbarco
e abbandono arbitrario di persone)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale,
arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero
li abbandona inpedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della
nave o dell'aeromobile, Ë punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da lire duecentomila a seicentomila.
La pena non puÚ essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata
Ë priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
La pena Ë della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione
personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1156
(Abbandono
di componente dell'equipaggio ammalato o ferito)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti
dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo
dei mezzi necessari alla cura o al rimpatrio, Ë punito con la multa da lire
seicentomila a due milioni.
La pena Ë della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e commesso all'estero.
La pena Ë della reclusione da uno a sei anni, se del fatto deriva una lesione
personale,; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1157
(Omissione
di aiuto)
Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove
non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza
giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, Ë punito
con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila.
Se l'omissione di soccorso si riferisce a pi~ persone, la pena Ë raddoppiata.
Si applica il 3f comma dell'articolo precedente.
Art. 1158
(Omissione
di assistenza a navi o persone in pericolo)
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri,
che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi
in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, Ë punito con la reclusione
fino a due anni.
La pena Ë della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione
personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Se il fatto Ë commesso per colpa, la pena Ë della reclusione fino a sei
mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono
ridotte alla metà.
Art. 1159
(Mancanza
di viveri necessari)
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone
imbarcate, Ë punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto Ë commesso per colpa, la pena Ë della reclusione da un mese
a un anno ovvero della multa fino a lire un milione.
Art. 1160
(Pene accessorie)
La condanna per il delitto previsto dall'art. 1150 importa l'interdizione
perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l'interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione. |
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