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TITOLO III
Delle contravvenzioni in particolare

Capo I: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161
(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata)
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un pi~ grave reato.
Se l'occupazione di cui al primo comma Ë effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puÚ procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 (*).

Art. 1162
(Estrazione abusiva di arena o altri materiali)
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'art. 51, Ë punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 1163
(Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti)
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e nel 1f comma dell'art. 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, Ë punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'art. 52, nel terzo comma dell'art. 59 e nel secondo e terzo comma dell'art. 723, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1164
(Inosservanza di norme sui beni pubblici)
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna Ë punito, se il fatto non costituisce un pi~ grave reato, con l'arresto fino atre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Capo II: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

Art. 1165
(Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate)
E' punito con l'ammenda fino a lire un milione:
1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli artt. 50, 57, 723, 1f comma, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

Art. 1166
(Getto di materiali e interrimento dei fondali)
Chiunque non osserva le disposizioni degli artt. 71, 76 Ë punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 1167
(Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave)
E' punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila:
1 chiunque non esegue disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi d'acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'art. 77;
2 chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue una apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi d'acqua sboccanti in un porto.

Art. 1168
(Pesca abusiva)
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi Ë punito con l'ammenda fino a lire centomila.

Art. 1169
(Uso di armi e accensioni di fuochi)
Chiunque non osserva le disposizioni dell'art. 80 Ë punito con l'arresto fino a tre mesi con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.

Art. 1170
(Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota)
Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio Ë obbligatorio, Ë punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Art. 1171
(Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio)
E' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni:
1. chiunque esercita un'impresa di operazioni portuali, senza la concessione prescritta nell'art. 110; 2. chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'art. 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente;
3. chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

Art. 1172
(Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze)
Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di personale non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi Ë punito con l'ammenda da lire diecimila a ventimila per ogni persona impiegata e per ogni giornata di lavoro.

Art. 1173
(Inosservanza di tariffe)
Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità competente Ë punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1174
(Inosservanza di norme di polizia)
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia o degli aerodromi, Ë punito, se il fatto non costituisce un pi~ grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila (**).

Art. 1175
(Pene accessorie)
La condanna per le contravvenzioni previste negli artt. 1170, 1173, 1174 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.

Capo III: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

Art. 1176
(Inosservanza del divieto di mediazione)
Chiunque richiede o riceve per sÈ o per altri, in denaro o in altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali Ë punito, qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 1177
(Aggravanti)
La pena Ë dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire duecentomila a un milione:
1. se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di pi~ persone;
2. se il colpevole Ë dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;
3. se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;
4. se il colpevole Ë fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.

Art. 1178
(Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio)
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, Ë punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.

Art. 1179
(Assunzione irregolare di minori)
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, Ë punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Art. 1180
(assunzione abusiva di stranieri)
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi previsti negli artt. 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, Ë punito con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila.
La stessa pena si applica all'armatore, all'esercente o al comandante che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.

Art. 1181
(Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli artt. 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell'equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, Ë punito, se il fatto non costituisce un pi~ grave reato con l'ammenda fino a lire un milione.

Capo IV: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprietà della nave o dell'aeromobile

Art. 1182
(Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o di aeromobile, ovvero al varo della nave)
e' punito con l'ammenda da lire centomila a un milione qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato:
1. chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2. chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3. chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'art. 233, o la costruzione dell'aeromobile, senza la dichiarazione e la denunzia prescritta negli artt. 848, 849;
4. chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'art. 243;
5. il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione ai sensi degli artt. 236 2 851.

Art. 1183
(Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile)
Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'art. 161 l'ordine dell'autorità marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, Ë punito con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli artt. 160, 760, Ë punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Art. 1184
(Inosservanze relative alla dismissione della bandiera della nave e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile)
Chiunque aliena la nave o l'aeromobile senza l'autorizzazione prescritta negli artt. 156, 758 Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque omette le denunce prescritte negli artt. 157, 759.

Art. 1185
(Inosservanza all'iscrizione dell'aeromobile)
Il proprietario dell'aeromobile che ne chiede l'iscrizione oltre il termine prescritto nell'art. 754 Ë punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Capo V: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione

Art. 1186
(Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili)
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altri leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, Ë punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.

Art. 1187
(Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna)
Chiunque, senza la concessione prescritta nell'art. 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna Ë punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente Ë punito con l'ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila.

Art. 1188
(Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo)
E ' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni:
1. chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'art. 776;
2. chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell'art. 788.

Art. 1189
(Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna)
Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima Ë punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1190
(Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio)
E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni:
1. chiunque esercita una scuola di pilotaggio aereo, senza la licenza prescritta;
2. chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Art. 1191
(Abusiva istituzione e cessazione dell'esercizio di aerodromi o impianti privati)
E' punito con l'ammenda da lire un milione a quattro milioni:
1. chiunque istituisce in aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 704, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;
2. chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 709, 1f comma, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;
3. chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'art. 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato nel 2f comma del detto articolo.

Art. 1192
(Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome)
E' punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila:
1. il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
2. l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
3. l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

Art. 1193
(Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo)
Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Alla stessa pena soggiace il comandante di nave o di aeromobile che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

Art. 1194
(Mancata rinnovazione di documenti di bordo)
L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo Ë punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1195
(Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo)
Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, Ë punito qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1196
(Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio)
Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice Ë punito, qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.
La stessa pena si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere Ë richiesto.

Art. 1197
(Rifiuto di cooperare al ricupero)
Il componente dell'equipaggio che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, Ë punito, qualora il fatto non costituisca pi~ grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1198
(Omissione di dichiarazioni in caso di urto)
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del 2f comma dell'art. 485, Ë punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1199
(Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi)
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli artt. 193, 816 Ë punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, Ë punito con l'arresto fino atre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto Ë commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non Ë inferiore a un mese o a lire centomila.
Le disposizioni di questi articolo non si applicano, se il fatto Ë previsto come pi~ grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 1200
(Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti)
Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, Ë punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'art. 814.
Se il fatto di cui al 1f comma Ë commesso da un componente dell'equipaggio, la pena Ë aumentata fino a un terzo.

Art. 1201
(Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile)
E' punito con l'arresto fino atre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:
1. non esegue l'ordine di approdo previsto nell'art. 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel pi~ vicino aeroporto;
2. parte o approda in località diversa da quelle previste negli artt. 799, 841, 844;
3. parte, se l'aeromobile Ë diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
4. approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Art. 1201 - bis
(Inosservanza dell'ordine di approdo)
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'art. 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel pi~ vicino aeroporto Ë punito con l'arresto fino a un anno.
Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
Con le stesse pene Ë punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio Ë sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

Art. 1202
(Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto)
E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila:
1. il comandante di un aeromobile, il quale nel caso di approdo in località diversa da un aeroporto, omette di dare l'avviso previsto nell'art. 804;
2. il possessore del fondo, che essendo a conoscenza dell'approdo, o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli artt. 799, 804.

Art. 1203
(Atterramento in aerodromo privato)
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che fuori del caso di necessità, approda in un aerodromo privato, senza il consenso di chi lo esercita, Ë punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1204
(Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare)
Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'art. 794, sorvola il territorio della Repubblica, Ë punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'art. 821, le rotte ivi prescritte.

Art. 1205
(Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli artt. 195; 204 a 208;
818, 834, 835, 836, Ë punito, qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Art. 1206
(Impedimento alla presentazione di reclami)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, Ë punito, qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

Art. 1207
(Scarico di merci prima della verifica della relazione)
Il comandante, che , fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1208
(Richiesta di protezione ad autorità straniera)
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in un paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, Ë punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Se il fatto Ë commesso dal comandante, la pena Ë dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1209
(Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato)
Il comandante di nave o aeromobile, diretti a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell'autorità consolare si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1210
(Inosservanza del divieto di asilo)
Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, Ë punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1211
(Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica)
Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'art. 201, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1212
(Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto)
Chi non osserva le disposizioni degli artt. 213, 214, Ë punito, qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1213
(Inosservanza di norme di polizia di bordo)
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo Ë punito, se il fatto non costituisce un pi~ grave reato, con l'arresto fino atre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1214
(Pene accessorie)
La condanna per le contravvenzioni previste negli artt. 1193, 1198, 1199,1204, 2f comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.

Capo VI: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione)

Art. 1215
(Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità)
L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovino in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, Ë punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire un milione a due milioni.
L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità Ë punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.
L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel 1f e nel 2f comma.
Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel 1f comma, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Art. 1216
(Navigazione senza abilitazione)
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità Ë punito con l'arresto fino a un anno con l'ammenda fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace l'esercente che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena Ë diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 1217
(Caricazione oltre la marca di bordo libero)
Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico Ë punito con l'ammenda non inferiore a lire venticinquemila per tonnellata di sovraccarico.
Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, Ë punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila.
Le norme dei comma precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'art. 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro primo, parte prima del presente Codice.

Art. 1218
(Inosservanza di norme sulle segnalazioni)
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a due milioni.
Se il fatto Ë commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena Ë l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.

Art. 1218 - bis
(Omissione di esercitazioni)
Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, Ë punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire ottantamila.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione dai titoli ovvero della professione da uno a sei mesi.

Art. 1219
(Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile)
Chiunque senza l'autorizzazione prescritta apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, Ë punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denuncia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigazione o di collaudo.

Art. 1220
(Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione)
Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando Ë punito con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milione.
Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena Ë aumentata fino a un terzo.

Art. 1221
(Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio)
L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'Autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio Ë punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.

Art. 1222
(Mancata direzione personale della nave)
Il comandante della nave che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo Ë punito con l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.

Art. 1223
(Assegnazione indebita di funzioni)
L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, Ë punito qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Art. 1224
(Imbarco eccessivo di passeggeri)
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, Ë punito con l'ammenda di lire centomila, per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.
Se il fatto Ë commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena Ë dell'ammenda fino a lire quattrocentomila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

Art. 1225
(Omissione di provvedimenti profilattici)
Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, Ë punito con l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

Art. 1226
(Imbarco di passeggeri infermi)
Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco della competente autorità, Ë punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a duecentomila.
Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.

Art. 1227
(Omessa denuncia di rinvenimento di relitti)
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli artt. 510, 993, Ë punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 1228
(Sorvolo di centri abitati a getto da aeromobili in volo)
E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione:
1. il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati., assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente;
2. chiunque, fuori dei casi previsti nell'art. 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

Art. 1229
(Omessa segnalazione di ostacoli)
Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'art. 717, 1f comma omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni, o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, Ë punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'art. 717 - bis, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione.

Art. 1230
(Discesa o lancio col paracadute)
Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell'art. 820, Ë punito con l'ammenda fino a lire seicentomila.
Se il fatto Ë commesso da un componente dell'equipaggio, la pena Ë aumentata fino a un terzo.

Art. 1231
(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione)
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione Ë punito, se il fatto non costituisce un pi~ grave reato con l'arresto fino atre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 1232
(Pene accessorie e misure di sicurezza)
La condanna per le contravvenzioni previste negli artt. 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dei titoli ovvero dalla professione.
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal 2f comma dell'art. 1216, puÚ essere ordinata la confisca dell'aeromobile.

Capo VII: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni aeronautiche

Art. 1233
(Omessa assicurazione di dipendenti)
L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'art. 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, Ë punito, qualora il fatto non costituisca un pi~ grave reato, con l'ammenda fino a lire due milioni.

Art. 1234
(Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di passeggeri)
L'esercente, che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'art. 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, Ë punito con l'ammenda fino a lire due milioni. Alla stessa soggiace l'esercente dell'aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto l'assicurazione prescritta nell'art. 941.