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Titolo
II. Dei beni pubblici destinati alla navigazione
Capo I. Del demanio marittimo
Art.
28
(Beni del demanio marittimo)
Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare,
i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante
una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Art.
29
(Pertinenza
del demanio marittimo)
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo
Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo
e del mare territoriale sono considerate come pertinenze
del demanio stesso.
Art.
30
(Uso del demanio marittimo)
L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso
del demanio marittimo e vi esercita la polizia.
Art.
31
(Limiti del demanio marittimo)
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali
o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio
marittimo sono fissati dal Ministro per le comunicazioni
di concerto con quello per le finanze e per i lavori
pubblici, nonchÈ con gli altri ministri interessati.
Art.
32
(Delimitazione di zone del demanio marittimo)
Il capo del compartimento, quando sia necessario o
se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione
di determinate zone del demanio marittimo, invita,
nei modi stabiliti dal regolamento le pubbliche amministrazioni
e i privati che possono avervi interesse a presentare
le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.
Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione
sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo,
di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento
definitivo. In caso di accordo di tutte le parti interessate
il provvedimento del direttore marittimo dà
atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato,
con i relativi documenti, al Ministro per la marina
mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla recezione
puÚ annullare con suo decreto, da notificarsi, entro
i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite
del direttore marittimo. In caso di annullamento,
la risoluzione in via amministrativa della contestazione
spetta al Ministro per la marina mercantile di concerto
con quello per le finanze.
Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali,
la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente
al Ministro per le finanze.
Art.
33
(Ampliamento del demanio marittimo)
Quando per necessità dei pubblici usi del mare
occorra comprendere nel demanio marittimo zone di
proprietà privata di limitata estensione e
di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi
e gli stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione
di pubblico interesse per l'espropriazione Ë fatto
con decreto del Ministro per le comunicazioni, di
concerto con il ministro per le finanze.
Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione
del bene da espropriare.
Art.
34
(destinazione
di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici)
Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni,
su richiesta dell'amministrazione interessata determinate
parti del demanio marittimo possono essere destinate
ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono
la loro destinazione normale.
Art. 35
(Esclusione
di zone dal demanio marittimo)
Le zone demaniali che dal capo del compartimento non
siano ritenute utilizzabili per i pubblici usi del
mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto
del Ministro per le comunicazioni di concerto con
quello per le finanze.
Art.
36
(Concessione di beni demaniali)
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puÚ concedere l'occupazione
e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone
di mare territoriale per un determinato periodo di
tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni
sono di competenza del Ministro per la marina mercantile.
Le concessioni di durata superiore a quattro ma non
a quindici anni, e quelle di durata non superiore
al quadriennio che importino impianti di difficile
sgombero, sono di competenza del direttore marittimo.
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio,
quando non importino impianti di difficile sgombero
sono di competenza del capo di compartimento marittimo.
Art.
37
(Concorso di pi~ domande di concessione)
Nel caso di pi~ domande di concessione, Ë preferito
il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi
di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione,
risponda ad un pi~ rilevante interesse pubblico.
Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per
le concessioni di durata superiore al quadriennio
o che importino impianti di difficile sgombero, si
procede a pubblica gara o licitazione privata.
Nello stesso caso, per le concessioni di durata non
superiore al quadriennio e che non importino impianti
si difficile sgombero, la preferenza Ë data al precedente
concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione
privata.
Art.
38
(Anticipata occupazione di zone demaniali)
Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità
marittima puÚ, su richiesta dell'interessato, consentire,
previa cauzione, la immediata occupazione e l'uso
di beni del demanio marittimo, nonchÈ l'esecuzione
dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente,
purchÈ questo si obblighi ad osservare le condizioni
che saranno stabilite nell'atto di concessione.
Se la concessione Ë negata, il richiedente deve demolire
le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino
stato.
Art.
39
(Misura di canone)
La misura del canone Ë determinata dall'atto di concessione.
Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini
di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse,
sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere
demaniale dei beni.
Art.
40
(Riduzione
del canone)
Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo
da parte del concessionario venga ad essere ristretta
per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario
non Ë dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata
riduzione del canone, salva la facoltà prevista
nel primo comma dell'art. 44.
Art.
41
(Costituzione d'ipoteca)
Il concessionario puÚ, previa autorizzazione dell'autorità
concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui
costruite sui beni demaniali.
Art.
42
(Revoca delle concessioni)
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio
e che non importino impianti di difficile sgombero
sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale
dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio
o che comunque importino impianti di difficile sgombero
sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico
uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse,
a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel
caso di revoca parziale si fa luogo ad una adeguata
riduzione del canone, salva la facoltà prevista
dal comma dell'art. 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione
di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo
che non sia diversamente stabilito, Ë tenuta a corrispondere
un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti
del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti
al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo
non puÚ essere superiore al valore delle opere al
momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati
ammortamenti.
Art.
43
(Domande
incompatibili)
Qualora una domanda di concessione di beni del demanio
marittimo risulti incompatibile con una concessione
precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse
pubblico, la concessione precedente puÚ essere revocata
con decreto reale, previo parere del consiglio di
Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo
precedente.
Art.
44
(Modifica o estinzione della concessione per fatto
della amministrazione)
In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà
di rinunziare alla concessione dandone comunicazione
all'autorità concedente nel termine di trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
La stessa facoltà spetta al concessionario
anche quando la utilizzazione della concessione sia
resa impossibile in parte, in conseguenza di opere
costruite per fini di pubblico interesse dello Stato
o da altri enti pubblici.
Se l'utilizzazione Ë resa totalmente impossibile la
concessione si estingue.
Art.
45
(Modifica o estinzione per cause naturali)
Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo
concessi subiscono modificazioni tali da restringere
l'utilizzazione della concessione, il concessionario
ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora
le cause predette cagionino modificazioni tali nella
consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore
utilizzazione della concessione, questa si estingue.
Art.
46
(Subingresso
nella concessione)
Quando il concessionario intende sostituire altri
nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione
dell'autorità concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente
o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal
concessionario su beni demaniali non puÚ subentrare
nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità
concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano
nel godimento della concessione, ma devono chiederne
la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza.
Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica
od economica degli eredi, la amministrazione non ritiene
opportuno confermare la concessione, si applicano
le norme relative alla revoca.
Art.
47
(Decadenza
della concessione)
L'amministrazione puÚ dichiarare la decadenza del
concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto
di concessione, o per mancato inizio della gestione,
nei termini assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato
a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo
uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello
scopo per il quale Ë stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di
rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento
della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla
concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alla lettera a) e b) l'amministrazione
puÚ accordare una proroga al concessionario. Prima
di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa
un termine entro il quale l'interessato puÚ presentare
le sue deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso
per opere eseguite nÈ per spese sostenute.
Art.
48
(Autorità competente a dichiarare la revoca
e la decadenza)
La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate,
con le formalità stabilite dal regolamento,
dall'autorità che ha fatto la concessione.
Art.
49
(Devoluzione delle opere non amovibili)
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione,
le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso
o rimborso, salva la facoltà dell'autorità
concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione
del bene demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario
non esegua l'ordine di demolizione, puÚ provvedervi
di ufficio ai termini dell'art. 54.
Art.
50
(Disciplina
dell'uso di beni demaniali)
Salve le disposizioni relative a speciali gestioni
di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini
di proprietà dello Stato, nelle località
dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento
regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze
demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea
sosta di merci o di materiali per un periodo di tempo
eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni
portuali e ne determina i canoni relativi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del
porto che ne fissa la durata.
Art.
51
(Estrazione e raccolta di arena o altri materiali)
Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale,
l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia
o altri materiali Ë sottoposta alla concessione del
capo del compartimento.
Art.
52
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti)
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi
e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto
in parte entro i confini del demanio marittimo o del
mare territoriale, ovvero siano comunque collegati
al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono
fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di
depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive
Ë richiesta inoltre l'autorizzazione del Ministro
per le comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia
stabilite dall'autorità marittima. L'impianto
e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al
secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali
disposizioni in materia.
Art.
53
(Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo)
Presso ogni ufficio di compartimento Ë tenuto, nelle
forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti
sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito
della circoscrizione.
Art.
54
(Occupazione e innovazioni abusive)
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio
marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate,
il capo del compartimento ingiunge al contravventore
di rimettere le cose in pristino entro il termine
a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione
dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Art. 55
(Nuove
opere
in prossimità del demanio marittimo)
L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta
metri del demanio marittimo o dal ciglio dei terreni
elevati sul mare Ë sottoposta all'autorizzazione del
capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate località
l'estensione della zona entro la quale l'esecuzione
di nuove opere Ë sottoposta alla predetta autorizzazione
puÚ essere determinata in misura superiore ai trenta
metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio
di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta
giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
dell'interessato.
L'autorizzazione non Ë richiesta quando le costruzioni
sui terreni prossimi al mare sono previste in piani
regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità
marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro
la zona indicata dai primi due comma del presente
articolo, l'autorità marittima provvede ai
sensi dell'articolo precedente.
Capo II. Delle zone portuali della navigazione interna
Art.
56
(Competenza
dell'amministrazione della navigazione interna)
Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili,
adibiti al pubblico servizio della navigazione interna
sui laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della
navigazione interna esercita la polizia e regola l'uso
delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze
ivi esistenti.
I limiti delle predette zone portuali sono fissati
con decreto del Ministro per le comunicazioni, di
concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori
pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle
amministrazioni comunali e provinciali, col Ministro
per l'interno.
Art.
57
(Norme applicabili)
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano
le disposizioni stabilite per il demanio marittimo
dagli artt. 33 a 35; 50, 51, 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista
dall'art. 33 e per l'esclusione di zone demaniali
a norma dell'art. 35 si ha riguardo alle necessità
del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Art.
58
(Concessioni)
Sono parimenti applicabili alle zone portuali della
navigazione interna le disposizioni stabilite per
le concessioni di beni del demanio marittimo dagli
artt. 35 a 49; 53, limitatamente alle concessioni
attinenti al servizio della navigazione.
Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere
di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre
amministrazioni dello Stato per fini non attinenti
al servizio della navigazione, Ë richiesto il consenso
dell'amministrazione della navigazione interna.
Art.
59
(Impianto
ed esercizio di depositi e stabilimenti)
Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di
depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in
parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati
alle vie navigabili di cui all'art. 56, sono fatte
dall'amministrazione della navigazione interna con
le norme di cui all'articolo precedente.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti
predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia
stabilite dall'autorità preposta all'esercizio
della navigazione interna.
L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi
di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti
alle speciali disposizioni ad essi relative oltre
che a quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto
ed esercizio Ë richiesta la autorizzazione del Ministro
per le comunicazioni.
Art.
60
(Autorità competenti)
I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente
al direttore marittimo e al capo del compartimento
per il demanio marittimo spettano, per la navigazione
interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato
compartimentale e al capo dell'ispettorato di porto.
Art.
61
(Esecuzione e manutenzione di opere portuali)
L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali
e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi,
fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonchÈ la
vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del
Ministero dei lavori pubblici
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