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TITOLO
III
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA
E DEI SERVIZI NEI PORTI
CAPO I: DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
E DELLA POLIZIA NEI PORTI
Art.
62
(Movimento delle navi nel porto).
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni
del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli
ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stazionamento
e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Art.
63
(Manovre disposte d'ufficio)
Il comandante del porto puÚ ordinare l'ormeggio, il disormeggio
e ogni altra manovra delle navi nel porto.
L'autorità medesima puÚ disporre, in caso di necessità,
la esecuzione d'ufficio delle manovre ordinate, a spese
delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio
degli ormeggi.
Art.
64
(Deposito di cose su aree portuali)
Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci
e di materiali di cui all'art. 50, ovvero in caso di deposito
abusivo, il comandante del porto puÚ ordinare l'immediata
rimozione delle merci e dei materiali.
Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puÚ essere
ordinata anche fuori dei casi previsti dai comma precedenti.
In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità
predetta puÚ disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.
Art.
65
(Imbarco e sbarco)
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni
del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle
merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
Le operazioni di carico, scarico e deposito armi, munizioni
e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti
speciali.
Art.
66
(Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti)
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni
del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti
e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio
dei porti.
Art.
67
(Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei
porti)
Il capo del compartimento puÚ limitare, in relazione alle
esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti
addetti al servizio dei porti.
Art.
68
(Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti)
Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei
porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono
soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla
vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali
interessate, puÚ sottoporre all'iscrizione in appositi registri,
eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni
coloro che esercitano le attività predette.
Art.
69
(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi)
L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave
in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro,
deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non
abbia a disposizione nÈ possa procurarsi i mezzi necessari,
deve darne avviso alle altre autorità che possono
utilmente intervenire.
Quando l'autorità marittima non puÚ tempestivamente
intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi
dall'autorità comunale.
Art.
70
(Impiego
di navi per il soccorso)
Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima
o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le
navi che si trovino nel porto o nelle vicinanze siano messe
a loro disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle
navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli artt. 491
e seguenti.
Art.
71
(Divieto di getto di materiali)
Nei porti Ë vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali
Ë esteso tale divieto per esigenze del transito e della
sosta delle navi, o per altre necessità del traffico
e della pesca.
Art. 72
(Rimozione di materiali sommersi)
Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei
porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata
rimozione.
Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a
giudizio dell'autorità marittima possa derivare dal
fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo
del compartimento puÚ provvedere d'ufficio alla rimozione
e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti
per conto dello Stato.
L'interessato Ë tenuto a corrispondere allo Stato le spese
sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla
vendita.
Art.
73
(Rimozione di navi e di aeromobili sommersi)
Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti,
rade, canali, ovvero in località del mare territoriale
nelle quali il giudizio dell'autorità marittima possa
derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione,
il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi
stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese
alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato,
l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla
vendita dei relitti per conto dello Stato.
Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate,
se il ricavato dalla vendita non Ë sufficiente a coprire
le spese, il proprietario Ë tenuto a corrispondere allo
Stato la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese
sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori
privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorità puÚ senz'altro provvedere
d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle
trecento tonnellate il proprietario Ë tenuto al pagamento
delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore
dei relitti recuperati.
Art.
74
(Guardiani
di navi in disarmo)
Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce
il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone,
ove occorra, la qualifica.
Art.
75
(danni
alle opere e agli impianti portuali)
In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti
attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento
provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio
del genio civile ed intima al responsabile di eseguire,
entro un termine determinato, le riparazioni necessarie.
In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del
responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle
riparazioni a spese del medesimo.
Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante
del porto puÚ richiedere il versamento di una cauzione a
garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
Art.
76
(Interrimento
dei fondali e intorbidimento delle acque)
Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti
sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili,
determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti
sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime
dei fondali in conformità delle disposizioni impartite
dal capo del compartimento.
Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo
le disposizioni impartite alla predetta autorità,
per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli
impianti o dai depositi.
In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti,
l'autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Art.
77
(Obblighi dei frontisti o di altri corsi d'acqua)
Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua
sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire
e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini
occorrenti, nonchÈ prendere tutte le misure necessarie ad
evitare l'interrimento dei fondali.
Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile,
e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni
alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella
costruzione e manutenzione delle opere predette.
In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari
frontisti, l'autorità predetta provvede di ufficio,
a spese dell'interessato.
Art.
78
(Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti
nei porti)
L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro
lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri
corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione
del capo del compartimento.
Art.
79
(Pesca nei porti)
Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito
delle navi, l'esercizio della pesca Ë sottoposto all'autorizzazione
del comandante del porto.
Art.
80
(Uso
di armi ed accensione di fuochi nei porti)
Nei porti e nelle località di sosta o di transito
delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante
del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive,
nonchÈ l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare
il servizio di segnalamento.
Art.
81
(Altre attribuzioni di polizia)
Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne
in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo
e delle relative adiacenze.
Art.
82
(Disordini nei porti e sulle navi)
Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine
pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo
ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di
navigazione nel mare territoriale, l'autorità di
pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente
quella marittima.
Se l'autorità di pubblica sicurezza non puÚ tempestivamente
intervenire, l'autorità marittima del luogo provvede
nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo
ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o,
in mancanza, delle forze armate, dandone immediato avviso
all'autorità di pubblica sicurezza, nonchÈ, quando
si tratti di nave straniera, all'autorità consolare
dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Art.
83
(Divieto di transito e di sosta)
Il ministro per la marina mercantile puÚ limitare o vietare,
per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di
navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone
alle quali il divieto si estende.
Art.
84
(Ingiunzione per rimborso di spese)
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute
per conto di privati, l'autorità marittima emette
ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione
al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento,
l'autorità marittima puÚ procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puÚ fare opposizione
al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito
o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata
nell'atto di ingiunzione.
L'opposizione Ë proposta dinanzi al giudice competente per
valore.
Art.
85
(Attività
amministrativa nei porti interni)
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività
amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione
interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del
comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente
dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto
della navigazione interna.
Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti,
a norma dell'art. 68, coloro i quali esercitano un'attività
nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna.
Le disposizioni degli artt. 72 e 73 si applicano anche in
caso di sommersione di navi o di materiali in località
di laghi, dei fiumi, e di altre acque interne nelle quali,
a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della
navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.
La determinazione del numero minimo dei guardiani delle
navi in disarmo Ë fatta dal comandante del porto, a norma
dell'art. 74, quando occorre per esigenze di sicurezza.
L'autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta
all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino
avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti
e nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che
si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili
interne. Il divieto di transito o di sosta puÚ essere stabilito
dal ministro per i trasporti anche per le zone delle acque
interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine
pubblico.
CAPO
II: Del pilotaggio
Sezione I: Del pilotaggio marittimo.
Art.
86
(Istituzione
del servizio di pilotaggio)
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito
delle navi, dove Ë riconosciuta la necessità del
servizio di pilotaggio, Ë istituita, mediante decreto del
Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha la personalità ,giuridica, ed
Ë diretta e rappresentata dal capo del pilota.
Art.
87
(Pilotaggio obbligatorio)
Nei luoghi dove il pilotaggio Ë facoltativo, il direttore
marittimo puÚ, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente
obbligatorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento
del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro
la quale il pilotaggio Ë obbligatorio.
Art.
88
(Vigilanza sulla corporazione dei piloti)
La corporazione di piloti Ë sottoposta alla vigilanza dell'autorità
competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente
accertare se la corporazione Ë provvista dei mezzi tecnici
necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza,
deve darne avviso al ministro per la marina mercantile,
prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art.
89
(Cauzione della corporazione dei piloti)
La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella
misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.
Art.
90
(Licenze e registro dei piloti)
I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo
del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art.
91
(Tariffe di pilotaggio)
Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per
la marina mercantile sentite le associazioni sindacali interessate.
Art.
92
(Attribuzioni e obblighi del pilota)
Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella
determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio Ë obbligatorio,
il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave
sia giunta fuori della zona di cui all'art. 87, o sia ormeggiata
nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non Ë obbligatorio
il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia
richiesto dal comandante della nave.
Art.
93
(Responsabilità
del pilota)
Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il
pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati
da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite
per la determinazione della rotta.
Art.
94
(Responsabilità
della corporazione dei piloti)
Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente
la corporazione nei limiti della cauzione.
Art.
95
(Regolamento di pilotaggio)
La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento
della corporazione, le norme per la gestione della corporazione
stessa e per il reclutamento dei piloti, nonchÈ il regime
disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto
sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate,
dai regolamenti locali, approvati dal ministro per la marina
mercantile.
Art.
96
(Marittimi abilitati al pilotaggio)
Nelle località di approdo o di transito ove non sia
costituita una corporazione di piloti, il comandante del
porto puÚ autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio Ë regolato
dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe
relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Art.
97
(Personale
abilitato al pilotaggio)
Nelle località di approdo o di transito della navigazione
interna il pilotaggio Ë esercitato dai piloti autorizzati
dall'ispettorato di porto.
Art.
98
(Pilotaggio obbligatorio)
Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedono, il direttore
dell'ispettorato compartimentale puÚ rendere temporaneamente
obbligatorio il pilotaggio.
Art.
99
(Norme applicabili)
Il servizio dei piloti autorizzati Ë regolato dagli artt.
91 a 93.
Art.
100
(Regolamenti
locali)
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località
sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate,
dai regolamenti locali, approvati dal ministro per i trasporti.
CAPO
III: Del rimorchio
Art.
101
(Istituzione del servizio di rimorchio marittimo)
Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi
di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione
marittima, no puÚ essere esercitato senza concessione, fatta
dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
L'autorità predetta nell'atto di concessione il numero
e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo
del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art.
102
(Regolamenti locali)
Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun
porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati
dal ministro per la marina mercantile.
Art.
103
(Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio)
Quando all'armatore del rimorchiatore non Ë fatta consegna
degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e la responsabilità
derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente
alla trazione degli elementi medesimi.
Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della
rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante
del rimorchiatore.
Art.
104
(Responsabilità durante il rimorchio)
L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi
rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni
sofferti dagli elementi rimorchiati e dai danni sofferti
dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni sono
derivanti da cause loro imputabili.
Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente
responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore
del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono
derivati da cause loro imputabili.
Quando la direzione della navigazione del convoglio Ë affidata
al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi
rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre,
devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti,
che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione
degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore.
Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore,
quando la direzione della navigazione Ë affidata al comandante
di un elemento rimorchiato.
Art.
105
(Obblighi e responsabilità in caso di consegna al
rimorchiatore)
Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando Ë fatta
consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore,
gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo
e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni
sul contratto di trasporto.
Art.
106
(Soccorso
prestato alla nave rimorchiata)
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la
nave rimorchiata, presta un opera eccedente quella normale
di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso
previsti nell'art. 491.
Art.
107
(Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto)
Oltre che nei casi previsti nell'art. 70, i rimorchiatori
devono essere messi a disposizione delle autorità
portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario
all'ordine e alla sicurezza del porto.
Capo
IV. Del lavoro portuale
Art.
108
(Disciplina delle operazioni portuali)
La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco,
sbarco, trasbordo , deposito e movimento in genere delle
merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate
dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Art.
109
(Uffici del lavoro portuale)
Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda,
la disciplina delle operazioni portuali Ë affidata ad uffici
del lavoro portuale.
Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti
con decreto del Ministro per le comunicazioni previo parere
del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale
di porto, che svolge la propria attività con l'assistenza
di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del
regolamento.
La vigilanza sui predetti uffici Ë esercitata dal capo del
compartimento.
Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione minterna
sono parimenti istituiti con decreto del Ministro per le
comunicazioni previo parere del capo del compartimento e
sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto,
che svolge la propria attività, con l'assistenza
di un Consiglio del lavoro portuale, costituito a norma
del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici Ë esercitata
dal capo dell'ispettorato di porto.
Art.
110
(Compagnie e gruppi portuali)
Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite
in compagnie o gruppi, soggetti alla vigilanza della autorità
preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Le compagnie hanno personalità giuridica.
Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie
e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima ,
il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il
direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme
del regolamento.
Il regolamento stabilisce altresÏ le norme per il funzionamento
delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di
fusione o di soppressione, le modalità relative alla
valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio
delle compagnie.
Salvo casi speciali stabiliti dal Ministro per le comunicazioni
l'esecuzione delle operazioni portuali Ë riservato alle
compagnie o ai gruppi.
Art.
111
(Imprese per operazioni portuali)
L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per
conto di terzi Ë sottoposto a concessione del capo del compartimento,
per la navigazione, e del capo dello ispettorato di porto,
per la navigazione interna, secondo lre modalità
stabilite dal regolamento.
Le autorità predette possono determinare il numero
massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.
La concessione puÚ essere data alle stesse compagnie delle
maestranze portuali.
In ogni caso l'impresa concessionaria dve avvalersi, per
l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle
maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.
Art.
112
(Tariffe
delle operazioni portuali)
Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie
o dei gruppi portuali, nonchË per le prestazioni delle imprese
indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo
le modalità stabilite dal regolamento.
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