Titolo
IV: Del personale della navigazione
Capo I: Del personale marittimo
Art.
113
(Organizzazione
e disciplina del personale marittimo)
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina
del personale marittimo provvede l'amministrazione della
marina mercantile.
Art.
114
(Distinzione del personale marittimo)
Il personale marittimo comprende:
a) la gente del mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Art.
115
(Categorie
della gente del mare)
La gente del mare si divide in tre categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto
ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi
tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca
costiera.
Art.
116
(Personale
addetto ai servizi portuali)
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) i lavoratori portuali;
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il Ministro per le comunicazioni, in relazione alle
caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puÚ determinare
altre categorie di personale addetto ai servizi dei
porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
Art.
117
(Personale tecnico delle costruzioni navali)
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d'ascia e i calafati.
Art.
118
(Matricole e registri del personale marittimo)
La gente di mare Ë iscritta in matricole. Il personale
addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle
costruzioni navali, sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti ddagli uffici
indicati dal regolamento.
Art.
119
(Requisiti
per l'iscrizione nelle matricole e nei registri)
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della
gente di mare i cittadini italiani di età non
inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque
che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti
dal regolamento. Per i medici l'età non deve
superare i quarantacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci,
possono essere iscritti quando siano allievi di istituti
di educazione marinara.
Il Ministro per la marina mercantile puÚ consentire
che nelle matricole siano iscritti anche italiani non
appartenenti alla Repubblica; puÚ altresÏ consentire
la immatricolazione di persone di età superiore
ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze
lo richiedano.
Il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni
sindacali competenti, puÚ disporre, quando le condizione
del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea
dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori di anni diciotto Ë necessario
il consenso di chi esercita la patria podestà
o la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico
delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o,
nel caso indicato dal secondo comma dell'art, 116, dal
Ministro per le comunicazioni.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico
locale possono conseguire l'iscrizione nella matricola
della gente di mare della terza categoria anche coloro
che abbiano superato il venticinquesimo anno di età
e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento
per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole
della gente di mare ai sensi del precedente comma Ë
interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Art.
120
(Cancellazione dalle matricole e dai registri)
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della
gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli artt.
1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare
l'attività marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla
navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per
alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono
la iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dell'esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si
effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei
titoli professionali di cui all'art. 123, dopo dieci
anni consecutivi di interruzione della navigazione;
per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico
delle costruzioni Ë disciplinata dal regolamento.
Art.
121
(Reiscrizione
nelle matricole e nei registri)
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati
dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e)
dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione,
quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione,
anche se abbiano superato il limite di età stabilito
nell'art. 119.
Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed
F9 possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano
superato il limite di età, entro un periodo di
tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo
di navigazione effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico
delle costruzioni Ë disciplinata dal regolamento.
Art.
122
(Documenti di lavoro del personale marittimo)
La gente di mare Ë munita di un libretto di navigazione.
Il personale addetto ai servizi portuali e il personale
tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente
di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono
stabiliti dal regolamento.
Art.
123
(Titoli professionali del personale marittimo)
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) aspirante capitano di lungo corso;
d) allievo capitano di lungo corso;
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
f) capo barca;
h) conduttore;
Per i servizi di macchina i titolo professionali sono:
a) capitano superiore di macchina;
b) capitano di macchina;
c) aspirante capitano di macchina;
d) allievo capitano di macchina;
e) meccanico navale;
f) fuochista autorizzato;
g) motorista abilitato;
h) marinaio motorista;
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali
sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo
sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo
comma del regolamento, e per i titoli di cui alterzo
comma da leggi e regolamenti speciali.
Il regoalmento determina le altre qualifiche relative
all'esercizio della professione marittima e prescrive
altresÏ i requisiti per la specializzazione del personale
di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della
pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale
addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico
delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.
Art.
124
(Rilascio dei documenti di abilitazione)
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali
marittimi indicati alle lettere a) e b) del primo e
del secondo comma dell'articolo precedente Ë di competenza
del direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri
titoli professionali Ë di competenza del capo del compartimento
e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
Art.
125
(Collocamento della gente di mare)
Al collocamento degli iscritti nelle matricole della
gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi
delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica,
esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti
secondo norme stabilite con legge.
Art.
126
(Divieto di mediazione)
E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento
degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati
a far parte degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi compenso corrisposto per un'attività
svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente
puÚ essere ripetuto.
Art.
127
(Assunzione all'estero)
All'assunzione di personale per la formazione o per
il completamento degli equipaggi delle navi nazionali
all'estero sovraintendente l'autorità consolare.
Capo
II. Del personale della navigazione interna
Art.
128
(Organizzazione e disciplina del personale)
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina
del personale della navigazione interna provvedono le
autorità preposte all'esercizio della navigazione
interna.
Art.
129
(Distinzione del personale)
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Art.
130
(Categorie del personale navigante)
Il personale navigante si divide in tre categorie:
1) personale di comando e di bassa forza addetto al
servizio di coperta, di macchina e in genere ai servizi
tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3) personale addetto alla piccola navigazione.
Art.
131
(Personale addetto ai servizi dei porti)
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
Il Ministro per le comunocazioni, in relazione alle
caratteristiche e alle esigenze del traffico puÚ determinare
altre categorie di personale dei porti, disciplinandone,
ove occorra, l'impiego.
Art.
132
(Matricole, registri e documenti di lavoro del personale)
Il personale navigante Ë iscritto in matricole ed Ë
muniti di un libretto di navigazione.
Il personale addetto ai servizi dei porti Ë iscritto
in registri ed Ë munito di un libretto di ricognizione.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di
porto.
Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati
nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Art.
133
(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri)
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del
personale navigante i cittadini italiani di età
non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti
stabiliti dal regolamento.
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci,
possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze
di parenti o affini sino al terzo grado.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto Ë necessario
il consenso di chi esercita la patria podestà
o affini sino al terzo grado.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto Ë necessario
il consenso di chi esercita la patria podestà
o latutela.
Il Ministro per le comunicazioni puÚ consentire che
nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento,
o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 131,
dal Ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate
dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai
registri, nonchË la reiscrizione nei medesimi.
Art.
134
(Titoli professionali del personale)
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitao;
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere
a), b), d) del primo comma, e a), b) del secondo comma
possono essere autorizzati con apposita annotazione
sul documento di abilitazione a prestare servizio su
navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio
o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo
e le modalità del rilascio sono stabilite dal
regolamento.
Il Ministro per lecomunicazioni,in relazione alle caratteristiche
e alle esigenze dei trasporti, puÚ determinare altre
qualifiche relative all'esercizio della navigazione
interna, stabilendo le condizioni e le modalità
per il conseguimento dei relativi titoli professionali.
I limiti per le abilitazioni professionali del personale
addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi
o regolamenti speciali.
Art.
135
(Assunzione
all'estero)
All'assunzione di personale navigante della navigazione
interna per la formazione e per il completamento degli
equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende
l'autorità consolare.