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Titolo
V. Del regime amministrativo delle navi
Capo I: Dell'amministrazione della nave alla navigazione
Sezione I: Dell'individuazione della nave
Art.
136
(Navi e galleggianti)
Per nave s'intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto
per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o
ad altro scopo.
Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le
navi alturirre, sono minori le navi costiere, quelle del servizio
marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto
non sia diversamente disposto, anche i galleggianti mobili adibiti
a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico
in acque marittime o interne.
Art.
137
(Ammissione delle navi alla navigazione)
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole
o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle
forme previste dal presente codice.
Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi
che rispondono ai predetti requisiti di individuazione e di nazionalità.
Agli effetti dell'iscrizione a tuuti gli effetti di legge le navi
e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal
numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione.
Art.
138
(Stazzatura nella Repubblica)
Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali,
la stazzatura delle navi marittime Ë eseguita nella Repubblica
dal Registro italiano navale, quale delegato del Ministero delle
comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, di altri periti stazzatori
abilitati a norma del regolamento.
Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede
alla stazzatura delle navi per le quali Ë obbligatoria la classificazione.
Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli
altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.
La stazzatura Ë eseguita secondo le norme stabilite da leggi e
regolamenti speciali.
Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza Ë depositato
presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.
Art.
139
(Stazzatura all'estero)
Il Ministro per le comunicazioni puÚ autorizzare la stazzatura
all'estero delle navi costruite o trasformate in cantierei esteri
ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano
compiere uno o pi~ viaggi fra porti stranieri prima di approdare
nella Repubblica.
La stazzatura all'estero puÚ previa autorizzazione del Ministro
per le comunicazioni, essere eseguita secondo le metodo locale.
In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via
definitiva in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito
dal regolamento.
Art.
140
(Norme delle navi maggiori)
Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già
registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.
L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione
del Ministro per le comunicazioni.
Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione
e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Art.
141
(Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti)
Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
Le navi marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate
se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso,
e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea
possono essere contraddistinte, oltre che dal numero anche da
un nome.
Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da
ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione.
Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione
e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Art.
142
(Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo)
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione
del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati sullo
scafo nei modi stabiliti dal regolamento.
Sezione II. Dei requisiti di nazionalità
Art.
143
(Nazionalità dei proprietari di navi italiane)
Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione
nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148
le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:
a) a cittadini;
b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione
della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente
per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri
marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi
nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se
costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli
articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato
il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita
di procura institoria.
Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza
degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di
direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani:
nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci;
nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari;
e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata
e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il
presidente e l'amministratore delegato, nonchË la maggioranza
dei sindacati ed i direttori generali. Nel caso di società
costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente
la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini
italiani.
Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221
del trattato istitutivo della Comunità economica europea.
Art.
144
(Stranieri e società equiparati)
Per motivi di interesse Nazionale il Ministro per le comunicazioni
puÚ con decreto emanato di concerto con il Ministro per le finanze
e con quello per le corporazioni, equiparate ai cittadini e alle
società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati
o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società
costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui
all'articolo precedente, nonchË società costituite all'estero,
le quali abbiano nella Repubblica la sede dell'amministrazione
ovvero l'oggetto principale dell'impresa.
Art.
145
(Navi
iscritte in registri stranieri)
1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri
nazionali le navi che risultino già iscritte in registro
straniero.
2. Agli effetti degli articolo 149 e 155 del codice della navigazione
possono ottenere l'iscrizione in speciali registri navali, le
navi che risultino già iscritte in un registro straniero
ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
3. Per l'istruzione dei registri speciali di cui al comma 2, contenute,
nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina
mercantile.
Sezione
III: Dell'iscrizione della nave e dell'abilitazione alla navigazione
Art.
146
(Iscrizione delle navi e dei galleggianti)
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici
di compartimento marittimo e dagli uffici designati dal Ministro
per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti
dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici
indicati dal regolamento.
Per le navi e i gallegianti addetti alla navigazione interna i
registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri
uffici indicati da leggi o regolamenti.
Art.
147
(Designazione di rappresentante)
Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in
cui Ë l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante
ivi residente presso il quale, nei confronti dell'autorità
marittima, si intende domiciliato.
Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta
all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione
di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore
o di galleggiante.
Art.
148
(Iscrizione di navi e galleggianti alla navigazione in acque straniere)
Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente
alla navigazione in aacque straniere sono iscritti nelle matricole
o nei registri tenuti dall'autorità consolare.
Art.
149
(Abilitazione
delle navi alla navigazione)
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti
nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto
di nazionalità e dalla licenza.
A tale effetto l'atto di nazionalità puÚ essere temporaneamente
sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza
provvisoria.
Art.
150
(Atto di nazionalità)
L'atto di nazionalità Ë rilasciato in nome del Re dal direttore
marittimo nella cui zona la nave maggiore Ë immatricolata, e nel
caso di cui all'art. 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.
L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche
principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario,
l'ufficio di immatricolazione.
Art.
151
(Rinnovazione
dell'atto di nazionalità)
L'atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano
mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche
principali della nave.
Art.
152
(Rilascio del passavanti provvisorio)
Il passavanti provvisorio Ë rilasciato in caso di urgenza, alle
navi di nuova costruzione che siano immatricolate nella Repubblica
o all'estero e, anche prima dell'immatricolazione, alle navi provenienti
da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità
richiesti per l'iscrizione delle matricole. Il passavanti Ë rilasciato
inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato
smarrito o distrutto.
Il passavanti Ë rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità
sia andato smarrito o distrutto.
Il passavanti Ë rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi
presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici
consolari.
Le autorità predette fissano la durata della validità
del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio
dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non puÚ
essere superiore ad un anno.
Art.
153
(Licenza delle navi minori e dei galleggianti)
La licenza Ë rilasciata dall'autorità che tiene il registro
di iscrizione della nave minore o del galleggiante.
La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche
principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante,
il nome del proprietario e l'ufficio d'isacrizione, nonchË, nel
caso previsto dall'art. 141, il nome.
Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle
navi minori Ë rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Art.
154
(Rinnovazione della licenza)
In caso di mutamento del proprietario, nonchË di cambiamento del
numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali
della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata.
Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento
del nome previsto nell'art. 141.
Art.
155
(Uso
della bandiera)
Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'art. 149 inalberano
la bandiera italiana.
Sezione IV. Della dismessione della bandiera e della cancellazione
dai registri
Art.
156
(Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione)
Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve
farne dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave, se la
nave si trova nella Repubblica o all'autorità consolare,
se la nave si trova all'estero.
L'autorità che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione
della dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici
del porto ed inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando
gli interessati a far valere, entro sessanta giorni i loro diritti
e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da parte
del Ministro per le comunicazioni.
L'autorizzazione Ë data a giudizio discrezionale del Ministro
per le comunicazioni. Tuttavia, se entro il termine di cui al
comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l'esistenza
di diritti reali o di garanzia sulla nave l'autorizzazione puÚ
essere data al proprietario solamente dopo che l'opposizione sis
stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori
siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza,
il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte
dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione
interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione,
e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte pi~
diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
L'autorità che consegna il documento di autorizzazione
ritira i documenti di bordo.
"In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro
puÚ concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche
prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente
alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei
crediti o diritti reali o di garanzia, risultanti dalla matricola
o dai registri, e al deposito di fidejessione bancaria a garanzia
di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave
accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima
o di quella dei trasporti. La fidejussione Ë vincolata al pagamento
dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552
e 556, nonchË degli altri diritti fatti valere nel termine previsto
dal secondo comma.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto
con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalità
in base alle quali puÚ essere presentata la fidejussione di cui
al precedente comma"
"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi
di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave
venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea
iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione,
con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art.
149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione
nel registro di iscrizione della nave e sull'atto de nazionalità".
Art.
157
(Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione,
di aggiudicazione o di perdita di nazionalità del proprietario)
Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione
a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni
dall'accettazione dell'eredità, o dell'acquisto del legato,
deve farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o, all'estero,
all'autorità consolare.
L'autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza di
denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo
comma, procede all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione
nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano
gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti,
e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
Il Ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma
dell'articolo precedente.
Se l'autorizzazione Ë negata, l'ufficio di iscrizione promuove
la vendita giudiziale della nave. Se l'autorizzazione Ë data,
l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione
ritira i documenti di bordo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della
nave a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda
la cittadinaza italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente
dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della perdita della
cittadinanza italiana.
Art.
158
(Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto
carati)
Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte
fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano
nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici
carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone,
fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle
condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per
trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti
da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.
La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la
eccedenza si Ë verificata.
Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale
dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza
del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità
prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime
hanno concorso all'eccedenza.
Art.
159
(Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto
carati)
Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte
di persone, enti o società che non si trovano nelle condizioni
previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto carati,
l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli
uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi
legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a
far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione
a dismettere la bandiera.
I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono,
secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo
157.
Se l'autorizzazione Ë data, l'autorità che procede alla
consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di
bordo. Se l'autorizzazione Ë negata, l'ufficio di iscrizione promuove
la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di
stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente,
la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza,
a norma dell'articolo 158, terzo comma.
Art.
160
(Demolizione volontaria della nave)
Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave
deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave
si trova nella Repubblica, o all'autorità consolare, se
si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorità
provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste
nell'art. 156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse
opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti
reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione puÚ essere data
solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato, o i creditori siano staiti soddisfatti,
o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso
abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima
o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio
e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità
giudiziaria, su domanda della parte pi~ diligente, per la salvaguardia
degli interessi dei creditori.
Tuttavia la demolizione puÚ essere senz'altro autorizzata quando
sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal
Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e
all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata
depositata fidejussione bancaria e siano state aadempiute le altre
condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma
dell'articolo 156".
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi
minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in
ogni altro caso.
Art.
161
(Riparazione
o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio)
Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato
compartimentale, ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio
dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave
non sia pi~ adatta all'uso cui Ë destinata, l'ufficio d'iscrizione
della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei
lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della
nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.
Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione
ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancataesecuzione dei
lavori nel termine stabilito, ciÚ sia ritenuto opportuno, l'autorità
ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.
Qualora il proprietario non provveda tempestivamente l'autorità
predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario
stessio.
Art.
162
(Perdita presunta)
Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta
di nave a propulsione meccanica ovvero otto mesi negli altri casi,
la nave si presume perita nel giorno successivo a quello in cui
risale l'ultima notizia.
Art.
163
(Cancellazione della nave dal registro d'iscrizione)
La nave Ë cancellata dal registro d'iscrizione quando:
a) Ë perita o si presume perita;
b) Ë stata demolita;
c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
d) Ë stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che
risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo
nudo.
La nave maggiore Ë cancellata dalla matricola, anche quando ne
Ë stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori
e dei galleggianti.La nave minore Ë cancellata dal registro, quando
Ë stata iscritta nel registro delle navi maggiori. Le navi marittime
e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai
relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente,
nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli
delle navi marittime.
All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti
di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli
articoli precedenti.
Capo
II. Della navigabilità della nave
Art.
164
(Condizioni
di navigabilità)
La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità,
convenientemente armata ed equipaggiata, atto all'impiego al quale
Ë destinata.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono
rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie
di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
b) gaalleggiabilità, stabilità e linea di massimo
carico;
c) organi di propulsione e di governo;
d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi
degli equipaggi.
Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi,
attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonchË
quelle di mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione
e di estinzione degli incendi.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai
quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi
le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonchË quelle addette
al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresÏ disciplinati
i servizi di bordo.
L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni Ë fatta constare con
i documenti previsti dalle norme predette.
Art.
165
(Visite ed ispezioni)
Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente
vigilano nella Repubblica le autorità marittime e quelle
preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero
le autorità consolari.
Dete autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore,
le ispezioni e le visite straordinarie quando lo ritengano opportuno
o quando si verifichino avarie, le quali possano menomare la navigabilità
della nave o il funzionamento dei suoi organi.
Le autorità marittime e quelle consolari, devono inoltre
predisporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano
richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresÏ
disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste
da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le
richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico
dei richiedenti.
Art.
166
(Attribuzioni
del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento
della navigabilità) Alle visite ed ispezioni per l'accertamento
e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui
alle lettere a), b), C9 dell'art. 164, nonchË all'assegnazione
della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale,
nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni
delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria
la classificazione.
Art.
167
(Classificazione
delle navi)
Alla classificazione delle provvede il Registro italiano navale,
secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
Tali leggi e regolamenti determinano altresÏ le categorie di navi
per le quali la classificazione Ë obbligatoria.
Art. 168 (Efficacia probatoria dei certificati tecnici)
I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal
Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede sino a
prova contraria.
Capo
III. Dei documenti di bordo
Art.
169
(Carte, libri e altri documenti)
Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l'atto di nazionalità
e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti,
la licenza.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello
di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità;
i certificati di vista;
b) i documenti doganali e sanitari;
c) il giornale nautico;
d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere
a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da
leggi e da regolamenti.
Art.
170
(Contenuto del ruolo di equipaggio)
Il ruolo di equipaggio deve contenere:
1) il nome della nave;
2) il nome dell'armatore;
3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi
dell'art. 267;
4) l'indicazione della data di armamento e di quello di disarmamento;
5) l'elenco delle dell'equipaggio con l'indicazione del contratto
individuale di arruolamento, nonchË del titolo professionale,
della qualifica, delle mansioni da esplecare a bordo e della retribuzione
fissata nel contratto stesso;
6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della
nave.
Art.
171
(Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio)
Sul ruolo di equipaggio si annotano:
1) i contratti di assicurazione della nave;
2) le vicite del Registro navale italiano per l'accertamento della
navigabilità;
3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave;
5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante
nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
Art.
172
(Annotazioni sulla licenza)
Per le navi minori e per i galleggianti le indicazioni di cui
ai nn. 2,3,4,5, dell'art. 170 sono, a tutti gli effetti previsti
dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite
nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore
alle dieci tonnelllate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque,
in ogni altro caso, sono inserite altresÏ le annotazioni di cui
all'art. 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto
articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di
stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna
le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono
stabilite dal regolamento.
Art.
173
(Giornale
nautico)
Il giornale nautico Ë diviso nei libri seguenti:
a) inventario di bordo;
b) giornale generale e di contabilità;
c) giornale di navigazione;
d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione
della nave.
Art.
174
(Contenuto
del giornale nautico)
Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri
oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le
entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti
prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della
navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e
le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonchË
gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio
delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni
prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti
straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni
previste dal regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il
cammino percorso, le osservazioni metereologiche, le rilevazioni
e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla
navigazione. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi
e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione della natura, qualità
e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche
dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data
e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del
caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo
di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle
acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva
del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le
medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.
Art.
175
(Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico)
Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste
del giornale di macchina.
Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste
del giornale radiotelegrafico)
Art.
176
(Libri
di bordo delle navi minori)
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque,
in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di
bordo.
Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a
tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario;
le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre
essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità
stabilite dal regolamento.
Art.
177
(Norme per la tenuta dei libri di bordo)
Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per
le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.
Art.
178
(Efficacia
delle annotazioni sui documenti della nave)
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le
disposizioni degli artt. 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni
sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova
anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate;
fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne
vantaggio non puÚ scinderne il contenuto.
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