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Titolo
VI. Della polizia della navigazione
Capo I. Della partenza e dell'arrivo delle navi
Art.
179
(Nota di informazioni all'autorità marittima)
All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far
pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare
una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il
tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome
dell'armatore e il nome del domicilio del raccomandatario, la quantità
e la qualità del carico, nonchË l'indicazione della sistemazione
a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità
dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi
indicazioni sulo viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e
l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza
e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto,
nonchË gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative
o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro
della marina mercantile.
Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza
da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento
di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale
e contrattuale da consegnarsi alla predetta autorità marittima
o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda
che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio
consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile
per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma,
limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione
integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni
impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari
o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui
sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella
comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità
consolare nel successivo porto di approdo.
Il Ministro della marina mercantilr puÚ, con proprio decreto, stabilire
norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca,
alla navigazione da diporto o di uso privato, nonchË per le altre
categorie di navi adibite a servizi particolari.
Art.
180
(Verifiche
ed ispezioni)
Il comandante del porto o l'autorità consolare puÚ ad ogni
tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta
pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di
prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti
di bordo.
Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla
nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di
bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Art.
181
(Rilascio delle spedizioni)
La nave non puÚ se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante
del porto o dall'autorità consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'opposizione
del visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale
della dichiarazione integrativa di partenza, nonchË su copia della
stessa che viene restituita al comandante della nave il quale Ë
tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi
imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della
navigazione nonchË agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni
non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il
comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari,
fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti
portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente
richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonchË in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.
Art.
182
(Denunzia di avvenimenti straordinari)
Se nel corso del viaaggio si sono verificati eventi straordinari
relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico,
il comandante della nave all'arrrivo in porto deve farne denunzia
al comandante del porto o all'autorità consolare, allegando
un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.
Se la nave non Ë provvista di giornale, o se sul giornale non Ë
stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare
riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo
verbale. Le autorità predette procedono, ove sia il caso,
ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause,
trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità
giudiziaria competente, a norma degli artt. 315, 584, a eseguire
la verifica della relazione di eventi straordinari.
Art.
183
(Informazioni eventuali circa il viaggio)
Il comandante della nave Ë tenuto a fornire all'autorità
marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa
il viaggio.
E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette
autorità, per gli accertamenti che queste credono opportuni,
componenti dell'equipaggio e passeggeri.
Art.
184
(Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna)
Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia
una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità
stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità
e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio
e la durata della sosta.
L'autorità portuale o consolare puÚ in ogni tempo verificare
il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere
di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti
di bordo.
Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione
delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni.
Quando dopo la partenza dell'ultima località in cui abbia
sede un'autorità portuale o consolare si siano verificati
eventi straordinari relativi allla nave, alle persone imbarcate
o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità
portuale e consolare; l'autorità predetta provvede a norma
dell'art. 132, secondo comma.
Il comandante della nave Ë tenuto a fornire all'autorità
preposta alla navigazione interna o alla autorità consolare
le informazioni che gli siano state richieste circa il viaggio e
a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti
di cui all'art. 183.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi
della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio
o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in
conto terzi.
Art.
185
(Navi straniere)
Se accordi internazionali non dispongono diversamente le disposizioni
del presente capo si applicano anche alle navi straniere che approdano
nei porti italiani.
Capo
II. Della polizia di bordo
Art.
186
(Autorità del comandante)
Tutte le persone che si trovino a bordo sono soggette alla autorità
del comandante della nave.
Art.
187
(Disciplina di bordo)
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori
e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina
di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono
l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio
possono presentare reclamo al comandante del porto, o all'autorità
consolare; il comandante della nave non puÚ impedire che chi intende
proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo
che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai
servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna,
si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Art.
188
(Autorizzazione
per scendere a terra)
I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza
autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.
Art.
189
(Deficienza delle razioni di viveri)
Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne
vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da
almeno un quinto dell'equipaggio devono provvedere ad accertare
la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte
all'equipaggio.
Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano
al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e
in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la
somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero
con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili
per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso
rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi
diritto alle cose predette.
Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o
l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per
deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.
Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci
l'armatore Ë tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'art.
308.
Art.
190
(Obblighi
dell'equipaggio in caso di pericolo)
I componenti dell'equipaggiodevono cooperare alla salvezza della
nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il capitano
abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
Art.
191
(Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero)
In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio
ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante
ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima
o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero
dei relitti.
Art.
192
(Imbarco di passeggeri infermi)
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi
o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità
delle persone a bordo Ë sottoposto ad autorizzazione data nei modi
stabiliti da regolamenti.
A norma dei regolamenti stessi puÚ essere vietato per ragioni sanitarie,
dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre
quelle indicate nel comma precedente.
Art.
193
(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici)
Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonchË
di merci pericolose in genere Ë disciplinato da leggi e regolamenti
speciali, e non puÚ essere effettuato senza la autorizzazione data
dal comandante del porto o dell'autorità consolare secondo
le norme del regolamento.
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave Ë sottoposto all'autorizzazione
del comandante del porto o della autorità consolare.
Art.
194
(Imbarco di merci vietate e pericolose)
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto Ë vietato da norme
di polizia, il comandante della nave, secondo i casi, disporre che
esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non
sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo
porto di approdo.
Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano
imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme
di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo
per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile
custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione.
Tali merc, quando siano custodite fino al porto di primo approdo,
devono essere dal comandante della nave consegate al comandante
del porto o all'autorità consolare.
Art.
195
(Custodia di oggetti appartenenti apersone morte o scomparse in
viaggio)
In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli
oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi
dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi
consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare.
Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del
fatto nei modi stabiliti dal regolamento.
Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità
delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla
vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.
Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano
fatto valere i propri diritti, la somma Ë devoluta alla cassa nazionale
per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale
della navigazione interna.
Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite
dal regolamento.
Art.
196
(Componenti dell'equipaggio soggetti a obbligo di leva)
I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati
alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione
della competente autorità, a meno che non vengano assunti
su altra nave nazionale diretta nella Repubblica.
Art.
197
(Rimpatrio di cittadini italiani)
Nelle località estere ove non si richieda un'autorità
consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e
rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddetto
italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga
opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative
al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso
delle spese di manutenzione e di trasporto.
Art.
198
(Divieto di asilo)
Il comandante della nave non puÚ in paese estero concedere asilo
a bordo di persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate
dalla competente autorità per aver commesso un reato comune.
Art.
199
(Perdita di carte e documenti di bordo)
In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante
della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante
del porto o all'autorità consolare.
Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme
stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.
Capo
III. Della polizia sulle navi
in corso di navigazione marittima
Art.
200
(Polizia esercitata dalle navi da guerra)
In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non
sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili
nazionali Ë esercitata dalle navi da guerra italiane.
A tal fine i comandanti delle navi da guerra possono richiedere
alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonchË procedere
a vista delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti
di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre
le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello
Stato, o nel porto estero pi~ vicino in cui risieda un'autorità
consolare.
Nei porti ove risiede un'autorità consolare le naqvi da guerra
italiane esercitano la polizia, a norma dei commi precedenti, su
richiesta dell'autorità medesima.
Art.
201
(Inchiesta
di bandiera)
Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di
fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se
richieste, la propria nazionalità.
Art.
202
(Nave sospetta di tratta di schiavi)
La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in
mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere
alla tratta di schiavi, può catturarla o condurla in un porto
dello Stato o nel porto estero pi~ vicino, in cui risieda un'autorità
consolare.
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