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TITOLO
VII
Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima
Art.
203
(Funzioni
di ufficiale dello stato civile)
Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita
le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile.
Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi
ancora in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della
competente autorità della Repubblica, o di quella consolare
all'estero.
Art.
204
(Matrimonio
in imminente pericolo di vita)
Il comandante della nave marittima puÚ procedere alla celebrazione
del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'art. 101 del Codice
civile.
Art.
205
(Atti
di stato civile compilati a bordo)
Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere
iscritti sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti,
nonchË dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio,
deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.
Art.
206
(Scomparizione
in mare)
Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare
il cadavere, il comandante della nave fa constatare con processo verbale
le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.
Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.
Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale,
nonchË dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio,
deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.
Art.
207
(Consegna
degli atti all'autorità marittima o consolare)
Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione
compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata
in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del
porto o all'autorità consolare, unitamente ad un estratto,
del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale
generale.
Art.
208
(Attribuzioni
delle autorità marittime e consolari)
Quando si tratta di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del
giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli
atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante
deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del
porto all'autorità consolare.
Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione
del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo
le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti predetti,
facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi dell'ommissione.
Art.
209
(Processi
verbali di scomparizione in caso di naufragio)
In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione
provvedono le autorità marittime o consolari.
I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro Ë avvenuto
in acque territtorisli dal capo del circondario nella circoscrizione
del quale Ë accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante
del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun
naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta gli atti sono
compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave.
Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le
dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento
degli estremi previsti nell'art. 162; dichiarano inoltre se a loro
giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi
perite.
Art.
210
(Trasmissione
degli atti alle autorità competenti)
Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità,
competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato
civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei
relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandantii
delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie
dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del
giornale generale.
Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi
verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
Art.
211
(Conseguenze
della scomparizione in mare)
Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrono
gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo
145 dell'ordinamento dello stato civile e nei casi di scomparizione
per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima
o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore
della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede
a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore
dell Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette
il processo verbale all a competente autorità per l'annotazione
nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione
sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II,
codice civile, e , decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata
la morte presunta a norma dell'art. 60, n. 3, dello stesso codice,
su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciÚ
leggitimate.
Art.
212
(Autorizzazione
del tribunale)
Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale
con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni
del caso.
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