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LIBRO
SECONDO
Della proprietà e dell'armamento della nave
TITOLO I
Della costruzione della nave
Art. 232
(cantieri
e stabilimenti di costruzione)
La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in
cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta
abilitazione.
La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna
puÚ essere inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese
autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in
apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Art. 233
(Dichiarazione
di costruzione)
Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne
preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove Ë intrapresa
la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento,
nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nomedei
direttori delle costruzioni.
L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in
costruzione.
Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro
i soppravenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.
Art. 234
(Uffici
competenti a tenere il registro delle navi in costruzione)
Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione Ë
tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli
altri uffici delegati dal ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Art. 235
(Controllo
tecnico sulle costruzioni)
Il controllo tecnico sulle costruzioni Ë esercitato dal Registro italiano
navale nei limiti e con le modalità stabilite da legge e regolamenti.
Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione
interna Ë esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni
conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale,
e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 236
(Sospensione
della costruzione per ordine dell'autorità)
L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione puÚ
in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale
non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non
munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'art.
232, 2f comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.
Con provvedimento del ministro per la marina mercantile puÚ altresÏ
venire ordinata la sospensione della costruzione, che, a giudizio del
Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non risulti
condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano
osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Art. 237
(Forma
del contratto di costruzione)
Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la
revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se
a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 238
(Pubblicità
del contratto di costruzione)
Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la
nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso
costruttore.
Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del
medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano
acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono
trascritte nel registro predetto.
Art. 239
(Forma
del titolo. documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione)
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il
disposto dell'art. 252, 1f comma. Tuttavia se si tratta delle navi o
dei galleggianti indicati nel 2f comma dell'art. 237, la trascrizione
puÚ compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione
autenticata.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e la esecuzione
della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano
gli artt. 253, 256.
Art. 240
(Responsabilità
del costruttore)
L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità
ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna
dell'opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento puÚ sempre far valere
la garanzia, purchË abbia entro il, predetto termine denunziata la difformità
o il vizio.
Art. 241
(Norme
applicabili al contratto di costruzione)
Per quanto non Ë disposto dal presente capo , al contratto di costruzione
si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Art. 242
(Forma
e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi
in costruzione)
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di
altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere
fatti nelle forme richieste dall'art. 249.
Per gli effetti previsti dal Codice civile, gli atti medesimi devono
essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave
in costruzione Ë iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici
gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle foeme e con le modalità previste
negli art. 252 a 254; 256.
Art. 243
(varo
della nave)
Il costruttore non puÚ varare la nave senza il consenso del committente
o della maggioranza dei committenti.
Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono
essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione
Ë iscritta.
In caso di ritardo ingiustificato nella presentazione del consenso,
l'ufficio predetto puÚ, su richiesta dell'interessato, autorizzare il
varo.
Art. 244
(Iscrizione
della nave dopo il varo)
L'autorità alla quale compiuto il varo, Ë richiesta l'iscrizione
della nave o del galleggiante nei registri previsti negli artt. 146,
148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto
di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni
fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli artt. 242,
567, 2f comma.
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