Libro
primo:
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I: DEL GIUDICE
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Art. 1
(Giurisdizione dei giudici ordinari)
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata
dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 2 (Inderogabilita' convenzionale della giurisdizione)
La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a
favore di una giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino
all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra
stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne' domiciliato
nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.
Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 3
(Pendenza di lite davanti a giudice straniero)
La giurisdizione italiana non e' esclusa dalla pendenza davanti a un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.
N.B.: Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 4
(Giurisdizione rispetto allo straniero)
Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:
1) se quivi e' residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo
77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda
sia relativa a beni immobili situati all'estero;
2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni
ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure
obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;
3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al giudice italiano,
oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o
relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere;
4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero
appartiene puo' conoscere delle domande proposte contro un cittadino
italiano.
N.B.: Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 5
(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge
vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della
domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della
legge o dello stato medesimo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 6 (Inderogabilita' convenzionale della competenza)
La competenza non puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che
nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE
Art. 7
(Competenza del giudice di pace)
Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di
valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono
attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore
della controversia non superi lire trenta milioni.
Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore di cui al
secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia
stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la
competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di
opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie (1).
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di
condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita';
4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base
all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2).
Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) Numero abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 8 (Competenza del pretore)
Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di
valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di
competenza del giudice di pace (1).
E' competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le
denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo
688, secondo comma;
2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi (2);
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili
urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza
delle sezioni specializzate agrarie;
4) per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di
condominio di case (2).
N.B.: Articolo cosi' sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
(1) Comma sostituito dall'art. 18, L. 21 novembre 1991, n. 374 e
successivamente cosi' sostituito dall'art. 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) Numero abrogato dall'art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 9 (Competenza del tribunale)
Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza del
conciliatore o del pretore. Il tribunale e' altresi' esclusivamente
competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle
relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici,
per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore
indeterminabile.
Art. 10 (Determinazione del valore)
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda
a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima
persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni,
anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11
(Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti)
Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone l'adempimento per quote
di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera
obbligazione.
Art. 12
(Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla
risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a
quella parte del rapporto che e' in contestazione.
Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base
all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge
controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina
cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso (1).
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa
attiva da dividersi.
(1) Comma abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 13
(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e'
controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute
per due anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il
valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a
rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un
massimo di dieci.
Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore
delle cause relative al diritto del concedente.
Art. 14
(Cause relative a somme di danaro e a beni mobili)
Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si
determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in
mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza
del giudice adito.
Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come
sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita
istruzione.
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane
fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del
giudice adito.
Art. 15
(Cause relative a beni immobili)
Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando
il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla
data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative
alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso,
all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per
cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle
servitu'.
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore
della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti
il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il
reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore
della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi
per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
N.B.: Articolo cosi' sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art. 16
(Esecuzione forzata)
Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose
mobili e di crediti e' competente il pretore.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e' competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con
l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il
tribunale anche relativamente ad esse.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente
il pretore.
Art. 17 (Cause relative all'esecuzione forzata)
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal
credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni
proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni
controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di
distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO
Art. 18
(Foro generale delle persone fisiche)
Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo
in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono
sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nella Repubblica
o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui
risiede l'attore.
Art. 19
(Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non
riconosciute)
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona
giuridica, e' competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E'
competente altresi' il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno
stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per
l'oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le societa' non aventi personalita' giuridica, le
associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e
seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attivita' in modo
continuativo.
Art. 20
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)
Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il
giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in
giudizio.
Art. 21
(Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)
Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui
ai numeri 2 e 3 dell'art. 8 e' competente il giudice del luogo dove e' posto
l'immobile. Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni
giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e'
compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e'
sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si
trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto
e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto
denunciato.
Art. 22
(Foro per le cause ereditarie)
E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredita' e per qualunque altra tra
coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote,
purche' proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purche'
proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura
della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purche' proposte entro i termini
indicati nel numero precedente.
Se la successione si e' aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate
sono di competenza del giudice del luogo in cui e' posta la maggior parte
dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di
residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Art. 23
(Foro per le cause tra soci e tra condomini)
Per le cause tra soci e' competente il giudice del luogo dove ha sede la
societa'; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i
beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa' o del
condominio, purche' la domanda sia proposta entro un biennio dalla
divisione.
Art. 24 (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)
Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un'amministrazione
patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorita' e'
competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o
dell'amministrazione.
Art. 25
(Foro della pubblica amministrazione)
Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e'
competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello
Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede
l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice
che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione
e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo
in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa
mobile o immobile oggetto della domanda.
Art. 26
(Foro dell'esecuzione forzata)
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice
del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette
all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo
tribunale, si applica l'art. 21.
Per l'espropriazione forzata di crediti e' competente il giudice del luogo
dove risiede il terzo debitore.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente
il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
Art. 27
(Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione)
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e
619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la
disposizione dell'art. 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il
giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
Art. 28
(Foro stabilito per accordo delle parti)
La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti,
salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per
i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti
cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni
altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge.
Art. 29
(Forma ed effetti dell'accordo delle parti)
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve
riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando
cio' non e' espressamente stabilito.
Art. 30
(Foro del domicilio eletto)
Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile puo' essere
convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA
PER RAGIONE DI CONNESSIONE
Art. 31
(Cause accessorie)
La domanda accessoria puo' essere proposta al giudice territorialmente
competente per la domanda principale affinche' sia decisa nello stesso
processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione
dell'art. 10 secondo comma.
Puo' tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua
competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia
determinata per ragione di materia.
Art. 32
(Cause di garanzia)
La domanda di garanzia puo' essere proposta al giudice competente per la
causa principale affinche' sia decisa nello stesso processo, anche se eccede
la sua competenza per valore.
Art. 33
(Cumulo soggettivo)
Le cause contro piu' persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero
essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o
per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di
residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso
processo.
Art. 34
(Accertamenti incidentali)
Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e'
necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale
che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore,
rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
Art. 35
(Eccezione di compensazione)
Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la
competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su
titolo non controverso o facilmente accertabile, puo' decidere su di essa e
rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa
all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione
della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma
dell'articolo precedente.
Art. 36
(Cause riconvenzionali)
Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande
riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o
da quello che gia' appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche'
non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le
disposizioni dei due articoli precedenti.
Sezione V: DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE,
DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA
Art. 37
(Difetto di giurisdizione)
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della
pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche
d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello
straniero e' rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del
processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili
situati all'estero; in ogni altro caso e' rilevato egualmente d'ufficio dal
giudice se il convenuto e' contumace e puo' essere rilevato soltanto dal
convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la
giurisdizione italiana (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 38
(Incompetenza)
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei
casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la
prima udienza di trattazione.
L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, e'
eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha
per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale
indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa e' riassunta
entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni.
N.B.: Articolo cosi' sostituito dall'art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 39 (Litispendenza e continenza di cause)
Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la
cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e'
competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa
dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il
quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se
questi non e' competente anche per la causa successivamente proposta, la
dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui
pronunciate.
La prevenzione e' determinata dalla notificazione della citazione.
Art. 40
(Connessione)
Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione
di connessione possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa
con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della
causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri
casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne' rilevata d'ufficio
dopo la prima udienza e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo
stato della causa principale o preventivamente proposta non consente
l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause,
cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate
e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale
quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e
442 (1).
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali
debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in
ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col
rito previsto per la causa di maggior valore (1).
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto
applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli
articoli 426, 427 e 439 (1).
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di
cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del
pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi
al pretore o al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo (2).
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al
giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve
pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del
tribunale (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 41
(Regolamento di giurisdizione)
Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte
puo' chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le
questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con
ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui
all'articolo 367.
La pubblica amministrazione che non e' parte in causa puo' chiedere in ogni
stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della
Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a
causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finche'
la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Art. 42
(Regolamento necessario di competenza)
La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli
39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano
la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere
impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 43
(Regolamento facoltativo di competenza)
La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo'
essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi
ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella
sul merito.
La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la
facolta' di proporre l'istanza di regolamento.
Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i
termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla
comunicazione della sentenza che regola la competenza; se e' proposta dopo,
si applica la disposizione dell'articolo 48.
Art. 44
(Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza)
La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara
l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non e' impugnata con
l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e
la competenza del giudice in essa indicato se la causa e' riassunta nei
termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per
materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.
Art. 45
(Conflitto di competenza)
Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice
adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo
28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad
altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente,
richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
Art. 46
(Casi di inapplicabilita' del regolamento di competenza)
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti
ai conciliatori.
Art. 47
(Procedimento del regolamento di competenza)
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione
con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e'
costituita personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza
che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione
dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, secondo
comma. L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla sottoscrizione del
ricorso.
La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima
notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli
uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano
rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio
di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria
il ricorso con i documenti necessari.
Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale
dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte
di cassazione.
Le parti alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del
giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria
della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
N.B.: Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 48
(Sospensione dei processi)
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza
sono sospesi dal giorno in cui e' presentata l'istanza al cancelliere a
norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede
il regolamento.
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Art. 49
(Sentenza di regolamento di competenza)
Il regolamento e' pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i
venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47
ultimo comma.
Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da' i
provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice
che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
affinche' provvedano alla loro difesa.
Art. 50
(Riassunzione della causa)
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente
avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in
quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della
sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua
davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si
estingue.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Sezione VII: DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE
E DELLA RESPONSABILITA' DEI GIUDICI
Art. 51
(Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di
diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle
parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o
rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in
essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado
del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice
puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al
capo dell'ufficio superiore.
Art. 52
(Ricusazione del giudice)
Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle
parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi
specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato
in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il
nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Art. 53
(Giudice competente)
Sulla ricusazione decide il pretore se e' ricusato un conciliatore o un vice
pretore del mandamento; il presidente del tribunale se e' ricusato un
pretore della circoscrizione; il collegio se e' ricusato uno dei componenti
del tribunale o della corte.
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice
ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
Art. 54
(Ordinanza sulla ricusazione)
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire
quello ricusato.
La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle
forme e nei termini fissati nell'articolo 52.
L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede
sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena
pecuniaria non superiore a lire cinquemila.
Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le
quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine
perentorio di sei mesi.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 55 Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Art. 56 Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Art. 57
(Attivita' del cancelliere)
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti
dalla legge, le attivita' proprie e quelle degli organi giudiziari e delle
parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato
processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga
altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua
sottoscrizione dopo quella del giudice.
Art. 58
(Altre attivita' del cancelliere)
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei
documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del
fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle
comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice,
nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 59
(Attivita' dell'ufficiale giudiziario)
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede
all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende
alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 60
(Responsabilita' del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario)
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro
legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su
istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale
sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE
E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE
Art. 61
(Consulente tecnico)
Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di
singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di
particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le
persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di
attuazione al presente codice.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 62
(Attivita' del consulente)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e
fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice
gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e
463.
Art. 63
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il
suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione.
Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati
nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 64
(Responsabilita' del consulente)
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale
relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto
fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art.
35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.
Art. 65
(Custode)
La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono
affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di
nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice
che l'ha nominato.
Art. 66
(Sostituzione del custode)
Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la
sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di
essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile dal
pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 67
(Responsabilita' del custode)
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue
l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria
non superiore a lire ventimila.
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non
esercita la custodia da buon padre di famiglia.
Art. 68
(Altri ausiliari)
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in
una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al
compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei
casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69
(Azione del pubblico ministero)
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla
legge.
Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero)
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile
d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei
coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di
appello (1);
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico
interesse.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non
prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra
genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei
sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di
procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
(1) Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 71
(Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)
Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo
comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al
pubblico ministero affinche' possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi
previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 72
(Poteri del pubblico ministero)
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto
proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle
forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che nelle cause
davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero puo' produrre
documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande
proposte dalle parti.
Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative
a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei
coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che
dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a
cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei
coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di
impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha
pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a
decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.
Restano salve le disposizioni dell'art. 397.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 30 luglio 1950, n. 534.
Art. 73
(Astensione del pubblico ministero)
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si
applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei
giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Art. 74 Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Capo I: DELLE PARTI
Art. 75
(Capacita' processuale)
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio
dei diritti che vi si fanno valere.
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare
in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme
che regolano la loro capacita'.
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a
norma della legge o dello statuto.
Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in
giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice
civile.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte
in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la
interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso
al pubblico ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui
confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
Art. 76 Articolo abrogato
Art. 77
(Rappresentanza del procuratore e dell'institore)
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono
stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro
conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per
le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha
residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
Art. 78
(Curatore speciale)
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono
ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona
giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li
rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato,
quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.
Art. 79 (Istanza di nomina del curatore speciale)
La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere
in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla
persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche'
dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal
rappresentante.
Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia
interesse.
Art. 80
(Provvedimento di nomina del curatore speciale)
L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore, al
pretore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende
proporre la causa.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le
persone interessate, provvede con decreto. Questo e' comunicato al pubblico
ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della
persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.
Art. 81
(Sostituzione processuale)
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere
nel processo in nome proprio un diritto altrui.
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