Capo II: DEI DIFENSORI
Art. 82
(Patrocinio)
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente
nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col
ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia,
in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso
anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio
di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al
tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col
ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di
cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 83 (Procura alle liti)
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve
essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della
citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In
tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere
certificata dal difensore.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado
del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.
Articolo cosi' modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141.
Art. 84
(Poteri del difensore)
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo'
compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del
processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto
in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Art. 85
(Revoca e rinuncia alla procura)
La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre
rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti
dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Art. 86 (Difesa personale della parte)
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita'
necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il
giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 87
(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un
consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Art. 88
(Dovere di lealta' e di probita')
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con
lealta' e probita'.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne
alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Art. 89
(Espressioni sconvenienti od offensive)
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le
parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od
offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, puo' disporre con ordinanza che
si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza
che decide la causa, puo' inoltre assegnare alla persona offesa una somma a
titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le
espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Capo IV: DELLE RESPONSABILITA' DELLE PARTI
PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI
Art. 90
(Onere delle spese)
Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del
processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che
compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti
necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla
legge o dal giudice.
Art. 91 (Condanna alle spese)
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna
la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne
liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento
emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine
alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo
e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con
le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui
appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice,
se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non
ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha
causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice
puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che
le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione.
Art. 93 (Distrazione delle spese)
Il difensore con procura puo' chiedere che il giudice, nella stessa sentenza
in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori
gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finche' il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e' stato
attribuito, la parte puo' chiedere al giudice, con le forme stabilite per la
correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di
aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
Art. 94
(Condanna di rappresentanti o curatori)
Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che
rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati
personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella
sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido
con la parte rappresentata o assistita.
Art. 95
(Spese del processo di esecuzione)
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che
partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Art. 96
(Responsabilita' aggravata)
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la
condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida,
anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito
un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta
ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su
istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore
o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La
liquidazione dei danni e' fatta a norma del comma precedente.
Art. 97
(Responsabilita' di piu' soccombenti)
Se le parti soccombenti sono piu', il giudice condanna ciascuna di esse alle
spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo'
anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando
hanno interesse comune.
Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni,
questa si fa per quote uguali.
Art. 98
(Cauzione per le spese)
Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del
convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito
patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato
timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si
estingue.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Titolo IV: DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 99
(Principio della domanda)
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice
competente.
Art. 100
(Interesse ad agire)
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e' necessario avervi
interesse.
Art. 101
(Principio del contraddittorio)
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra
alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata
regolarmente citata e non e' comparsa.
Art. 102
(Litisconsorzio necessario)
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste
debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice
ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.
Art. 103
(Litisconsorzio facoltativo)
Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando
tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il
titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o
parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la
separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando
la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso
il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua
competenza.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 104 (Pluralita' di domande contro la stessa parte)
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande
anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'articolo
10 secondo comma.
E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo cosi' sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 105 (Intervento volontario)
Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere,
in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo
all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti,
quando vi ha un proprio interesse.
Art. 106 (Intervento su istanza di parte)
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune
la causa o dal quale pretende essere garantita.
Art. 107
(Intervento per ordine del giudice)
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto
di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
Art. 108 (Estromissione del garantito)
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del
garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la
propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la
sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche
contro l'estromesso.
Art. 109
(Estromissione dell'obbligato)
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si
dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo'
ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito,
puo' estromettere l'obbligato dal processo.
Art. 110
(Successione nel processo)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e'
proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Art. 111
(Successione a titolo particolare nel diritto controverso)
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra
vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il
processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere
chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il
successore universale puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti
anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da
lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione.
Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 112
(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di
essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere
proposte soltanto dalle parti.
Art. 113
(Pronuncia secondo diritto)
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto,
salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede
lire due milioni (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 21, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 114
(Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte)
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa
secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e
queste gliene fanno concorde richiesta.
Art. 115
(Disponibilita' delle prove)
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.
Puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Art. 116
(Valutazione delle prove)
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,
salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli
danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a
consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
delle parti stesse nel processo.
Art. 117
(Interrogatorio non formale delle parti)
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare
la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per
interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi
assistere dai difensori.
Art. 118
(Ordine d'ispezione di persone e di cose)
Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro
persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano
indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa
compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza
costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del
codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice
puo' da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo
116, secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non
superiore a lire ottomila.
Art. 119
(Imposizione di cauzione)
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare
l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la
prestazione deve avvenire.
Art. 120
(Pubblicita' della sentenza)
Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a
riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e
spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu'
giornali da lui designati.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo'
procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a
ripetere le spese dall'obbligato.
Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI
Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121
(Liberta' di forme)
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate,
possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro
scopo.
Art. 122
(Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete)
In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice
puo' nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al
giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
Art. 123
(Nomina del traduttore)
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in
lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta
giuramento a norma dell'articolo precedente.
Art. 124
(Interrogazione del sordo e del muto)
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le
interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento
a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
Art. 125
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la
comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio
giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni
o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare,
debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio
personalmente, oppure dal difensore.
La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data
posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede
che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 126
(Contenuto del processo verbale)
Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e
delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta
sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte
e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.
Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da'
loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di
essi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta espressa menzione.
Sezione II: DELLE UDIENZE
Art. 127
(Direzione dell'udienza)
L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la
trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la
discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara
chiusa quando la ritiene sufficiente.
Art. 128
(Udienza pubblica)
L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il
giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se
ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon
costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e
del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Art. 129
(Doveri di chi interviene o assiste all'udienza)
Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve
stare a capo scoperto e in silenzio.
E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in
qualsiasi modo disturbo.
Art. 130
(Redazione del processo verbale)
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del
giudice.
Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal
cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Sezione III:DEI PROVVEDIMENTI
Art. 131
(Forma dei provvedimenti in generale)
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o
decreto.
In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi
forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il
quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del
dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio,
da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle
questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati
del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e'
conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato
l'illegittimita' del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "e'
compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti
l'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo
verbale".
Art. 132
(Contenuto della sentenza)
La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca
l'intestazione: Repubblica italiana.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in
fatto e in diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del
giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal
presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere
per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal
componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia
menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza
per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo
presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento
(1).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.
Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice
che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la
data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il
dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.
Art. 134
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e'
inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e'
scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della
data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del
presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori
dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
Art. 135
(Forma e contenuto del decreto)
Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.
Se e' pronunciato su ricorso, e' scritto in calce al medesimo.
Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il
decreto e' inserito nello stesso.
Il decreto non e' motivato, salvo che la motivazione sia prescritta
espressamente dalla legge; e' dato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando
questo e' collegiale, dal presidente.
Sezione IV: DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 136
(Comunicazioni)
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico
ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai
testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla
legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario (1).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59.
Art. 137
(Notificazioni)
Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite
dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico
ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Art. 138
(Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi
nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e'
addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne
da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani
proprie.
Art. 139
(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione
deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo
nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il
commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale
giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta
alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni
o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e'
consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che
accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sotto scrivere l'originale, e l'ufficiale
giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto
puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune
di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate
in quanto e' possibile le disposizioni precedenti.
Art. 140
(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia)
Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per
incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da'
notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 141
(Notificazione presso il domiciliatario)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o
un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al
capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato
nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la
notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato
espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o
del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a
consegna nelle mani proprie del destinatario.
La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta
dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede
indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.
Art. 142
(Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella
Repubblica)
Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato mediante affissione
di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e
mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in
piego raccomandato (1).
Una terza copia e' consegnata al pubblico ministero, che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale e' diretta.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in
cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti
dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200 (2).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42.
(2) Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini
dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle
formalita' imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli
articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 143
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del
destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77,
l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia
dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota,
in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di
altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo
precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno
successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte (1).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. La Corte
costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha poi dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di questo comma nella parte in cui non
prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini
dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle
formalita' imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli
articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 144
(Notificazione alle amministrazioni dello Stato)
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi
speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura
dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno
direttamente presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel
luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si
eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o
alle persone indicate nell'articolo seguente.
Art. 145
(Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante
consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa.
La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle
associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e
seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'articolo 19 secondo comma.
Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e
nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente si osservano
le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.
Art. 146
(Notificazione a militari in attivita' di servizio)
Se il destinatario e' militare in attivita' di servizio e la notificazione
non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli
articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne
cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147
(Tempo delle notificazioni)
Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle
ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e
dopo le ore 20.
Art. 148 (Relazione di notificazione)
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante
relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e
alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue
qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche
anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata
consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.
Art. 149
(Notificazione a mezzo del servizio postale)
Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo'
eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.
In tale caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio
postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato
all'originale.
Art. 150
(Notificazione per pubblici proclami)
Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il
rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli
tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in
caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella
cui circoscrizione e' posta la pretura, puo' autorizzare, su istanza della
parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per
pubblici proclami.
L'autorizzazione e' data con decreto stesso in calce all'atto da
notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali
la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che
appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri
interessati.
In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in
cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge
il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove
risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto
nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto,
con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella
cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al
conciliatore.
Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice)
Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce
all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello
stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con
avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o
esigenze di maggiore celerita'.
Capo II: DEI TERMINI
Art. 152
(Termini legali e termini giudiziari)
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla
legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza,
soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa
li dichiari espressamente perentori.
Art. 153
(Improrogabilita' dei termini perentori)
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno
sull'accordo delle parti.
Art. 154
(Prorogabilita' del termine ordinatorio)
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche
d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga
non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere
consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con
provvedimento motivato.
Art. 155
(Computo dei termini)
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora
iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario
comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al
primo giorno seguente non festivo.
Capo III: DELLA NULLITA' DEGLI ATTI
Art. 156
(Rilevanza della nullita')
Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun
atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.
Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo
a cui e' destinato.
Art. 157
(Rilevabilita' e sanatoria della nullita')
Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non
dispone che sia pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre
la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo
nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da
quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 158
(Nullita' derivante dalla costituzione del giudice)
La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o
all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata
d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
Art. 159 (Estensione della nullita')
La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di
quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono
indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre
gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Art. 160
(Nullita' della notificazione)
La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la
persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza
assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione
degli articoli 156 e 157.
Art. 161 (Nullita' della sentenza)
La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione
puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di
questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della
sottoscrizione del giudice.
Art. 162
(Pronuncia sulla nullita')
Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la
rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.
Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere,
all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col
quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del
responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa
puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla
nullita' a norma dell'articolo 60 n. 2. |