Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art. 474 Titolo esecutivo
L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo
esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la
legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro
in essi contenute.
Art. 475 Spedizione in forma esecutiva
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti
ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per
l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo
che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a
favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona
alla quale e' spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica
italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere
o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della
seguente formula: "comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo,
al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
Art. 476 Altre copie in forma esecutiva
Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva
alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di
provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli
altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu
formato.
Sull'istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle
disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria non
superiore a lire quattromila, con decreto del capo dell'ufficio o del
presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Art. 477 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si
puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla
notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi
collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Art. 478 Prestazione della cauzione
Se l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo'
iniziare l'esecuzione forzata finche' quella non sia stata prestata. Della
prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo
spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al
titolo.
Art. 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere
preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso e'
costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla
pubblicazione, puo' essere fatta a norma dell'articolo 170.
Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere
notificato insieme con questo, purche' la notificazione sia fatta alla parte
personalmente.
Art. 480 Forma del precetto
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva
l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in
mancanza, si procedera' a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullita' l'indicazione delle parti,
della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e' fatta
separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e'
richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima
della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che
la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il
giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto
si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato, e le
notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice
stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 481 Cessazione dell'efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione non e' iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e
riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
Art. 482 Termine ad adempiere
Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine
indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci
giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per
l'esecuzione, se vi e' pericolo nel ritardo, puo' autorizzare l'esecuzione
immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione e' data con decreto
scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario
nella copia da notificarsi.
Titolo II: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Sezione I: DEI MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art. 483 Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di
espropriazione forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del
debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare, quando e' iniziata anche
questa, negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono
limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza,
a quello che il giudice stesso determina.
Art. 484 Giudice dell'esecuzione
L'espropriazione e' diretta da un giudice.
Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente,
su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da
che e' stato formato.
Nelle preture fornite di piu' magistrati la nomina e' fatta dal dirigente a
norma del comma precedente.
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174
e 175.
Art. 485 Audizione degli interessati
Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed
eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con
decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori
intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono
comparire davanti a lui.
Il decreto e' comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per
cause indipendenti dalla sua volonta', il giudice dell'esecuzione fissa una
nuova udienza della quale il cancelliere da' comunicazione alla parte non
comparsa.
Art. 486 Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la
legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono
all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso
modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni
degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo
186.
Art. 488 Fascicolo dell'esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo,
nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere
e dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e
dagli eventuali interessati.
Il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il
giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a depositare,
in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con
obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai
creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto
nella domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le
notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per
l'esecuzione .
Art. 490 Pubblicita' degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve
essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario
davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel
foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio
giudiziario.
Il giudice puo' anche disporre che l'avviso sia inserito una o piu' volte in
determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicita' commerciale.
Sezione II: DEL PIGNORAMENTO
Art. 491 Inizio dell'espropriazione
Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia
col pignoramento.
Art. 492 Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento
consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i
frutti di essi.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma.
Art. 493 Pignoramenti su istanza di piu' creditori
Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere pignorato
successivamente su istanza di uno o piu' creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad altri in
unico processo.
Art. 494 Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale
giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con
l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.
Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani
dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento,
una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si
procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Articolo cosi' sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 495 Conversione del pignoramento
In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di
sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle
spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di
inammissibilita', la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del
credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei
creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma
e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal
giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal
giudice dell'esecuzione, sentite le parti.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose
pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia
sottoposta in loro vece.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal
giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla
presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilita'.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 71, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 496 Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni
pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui
all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i
creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.
Art. 497 Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi
novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
Sezione III: DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 498 Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni
pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante
ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione
del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e
delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo'
provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
Art. 499 Intervento
Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire
nella esecuzione gli altri creditori, ancorche' non privilegiati.
Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di
esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e
la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione.
Art. 500 Effetti dell'intervento
L'intervento da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma
ricavata, e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, puo' anche
dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a
provocarne i singoli atti.
Sezione IV: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Art. 501 Termine dilatorio del pignoramento
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere
proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le
cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la
vendita immediata.
Art. 502 Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle
cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del
presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza
che sia stata preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre
dalla notificazione del precetto.
Art. 503 Modi della vendita forzata
La vendita forzata puo' farsi con incanto o senza, secondo le forme previste
nei capi seguenti.
Art. 504 Cessazione della vendita forzata
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il
prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti
menzionati nell'articolo 495 primo comma.
Art. 505 Assegnazione
Il creditore pignorante puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei
limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione puo' essere chiesta a
vantaggio di uno solo o di piu', d'accordo fra tutti.
Art. 506 Valore minimo per l'assegnazione
L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle
spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a
quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza
concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di
prelazione che li assistono.
Art. 507 Forma dell'assegnazione
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente
l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli
intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene
assegnato e del prezzo di assegnazione.
Art. 508 Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da
ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o ipotecario
l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il
debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve
menzionare l'assunzione del debito.
Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 509 Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire e' formata da quanto proviene a titolo di prezzo o
conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose
pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
Art. 510 Distribuzione della somma ricavata
Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori,
il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del
creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale,
interessi e spese.
In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i
creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con
riguardo alle cause legittime di prelazione.
Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore o al terzo che ha
subito l'espropriazione.
Art. 511 Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono
chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma
dell'articolo 499 secondo comma.
Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro
confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono
ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
Art. 512 Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o
tra creditori e debitori o terzo assoggettato all'espropriazione circa la
sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di
diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione
della causa, se e' competente; altrimenti rimette le parti davanti al
giudice competente a norma dell'articolo 17, fissando un termine perentorio
per la riassunzione.
Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla
distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Capo II: DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Sezione I : DEL PIGNORAMENTO
Art. 513 Ricerca delle cose da pignorare
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo'
ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi
a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore,
osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la
resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che
disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede
secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della
forza pubblica.
Il pretore, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto
l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in
luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente
disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo
le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo
possessore consente di esibirgli.
Art. 514 Cose mobili assolutamente impignorabili
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge,
non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la
consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i
cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas
o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un
mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle
persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i
mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato
pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del
debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della
professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per
l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli
scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una
collezione.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 8 maggio 1971, n. 302.
Art. 515 Cose mobili relativamente impignorabili
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la
coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente
dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretore, su
istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal
pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate
che sono di uso necessario per la coltura del fondo o puo' anche permetterne
l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione
e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il pretore puo' dare relativamente alle cose
destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Art. 516 Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere
pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime
sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne
che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior
parte sui rami per formare il bozzolo.
Art. 517 Scelta delle cose da pignorare
Il pignoramento, quando non v'e' pregiudizio per il creditore, deve essere
eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli
oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.
Art. 518 Forma del pignoramento
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel
quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose
pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza,
quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su
frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta,
l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni
date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario rivolge
l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e
consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza
di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha
eseguito il pignoramento.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere
depositato in cancelleria entro le ventiquattrore dal compimento delle
operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione.
Art. 519 Tempo del pignoramento
Il pignoramento non puo' essere eseguito nei giorni festivi ne' fuori delle
ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal
pretore.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo' essere proseguito fino al
suo compimento.
Art. 520 Custodia dei mobili pignorati
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i
titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro
deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,
mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi
che il pretore determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede
trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode.
Art. 521 Nomina e obblighi del custode
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il
consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che
convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario
autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a
trasportarle altrove.
Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del
pretore e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.
Art. 522 Compenso del custode
Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e'
stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma
dell'articolo precedente.
Art. 523 Unione di pignoramenti
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' iniziato da altro
ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono
unico processo verbale.
Art. 524 Pignoramento successivo
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto, ne da'
atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e
quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo
verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo
formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto
anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 secondo comma, ovvero
alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni
pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525. In tal
caso il cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e
l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra
ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un
intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se
colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Sezione II: DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 525 Condizione a tempo dell'intervento
Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti
del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo
non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore
pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518,
non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente
deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista
dall'articolo 529 (1).
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 72, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 526 Facolta' dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma
dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati
e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 527 Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione
Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo e terzo comma il
creditore pignorante ha facolta' di indicare, alla udienza o con atto
notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla
comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento
se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l'estensione.
Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle
indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci
giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede
di distribuzione.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 528 Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
nell'articolo 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del
ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi
prevista nell'articolo 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma
ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante
e di quelli intervenuti in precedenza.
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche
se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione
della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Sezione III: DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 529 Istanza di assegnazione o di vendita
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la
distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino
di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti
sui mobili pignorati.
Art. 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione
della vendita
Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per
l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa
il tempo e le modalita' della vendita e debbono proporre, a pena di
decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal
diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle
parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la
vendita.
Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con
ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non
siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore
provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti
provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i
creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo
525.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 531 Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo
della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in
bozzoli.
Delle cose indicate nell'articolo 515 il pretore puo' differire la vendita
per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda
agraria.
Art. 532 Vendita a mezzo di commissionario
Quando lo ritiene opportuno, il pretore puo' disporre che le cose pignorate
siano affidate a un commissionario, affinche' proceda alla vendita.
Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore,
fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al
commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la
vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
N.B.: Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 533 Obblighi del commissionario
Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in
ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato,
fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere
consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine
stabilito dal pretore nel suo provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal
provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia
prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i
beni, affinche' siano venduti all'incanto.
Il compenso al commissionario e' stabilito dal pretore con decreto.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 534 Vendita all'incanto
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col
provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il
luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o
all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il pretore puo' disporre che, oltre alla
pubblicita' prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una
pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 535 Prezzo base dell'incanto
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo
base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'articolo 530,
sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura
dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al
migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Art. 536 Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose
pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e puo' richiedere l'intervento
della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col
custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la
descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Art. 537 Modo dell'incanto
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la
convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al
maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del
prezzo raggiunto, non e' fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non puo' compiersi nel giorno stabilito, e' continuata nel
primo giorno seguente non festivo.
Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente
nella cancelleria.
Art. 538 Nuovo incanto
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da'
notizia alle parti.
Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il
prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il pretore ordina un
nuovo incanto nel quale e' ammessa qualsiasi offerta.
Art. 539 Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per
un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Art. 540 Pagamento del prezzo e rivendita
La vendita all'incanto si fa per contanti.
Se il prezzo non e' pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a
spese e sotto la responsabilita' dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita e' immediatamente consegnata al cancelliere
per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Sezione IV: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 541 Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata
secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in
conformita'.
Art. 542 Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il
pretore non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla
distribuzione della somma ricavata.
Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli
articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
Capo III: DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Sezione I: DEL PIGNORAMENTO E DELL'INTERVENTO
Art. 543 Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato
personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo
492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e
del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e
l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui
ha sede il pretore competente;
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al pretore del
luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di
cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli
atti ulteriori.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine
previsto nell'articolo 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e'
tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria della
pretura per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale
fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il
creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della
costituzione prevista nell'articolo 314.
Art. 544 Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la
cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve
essere annotato nei libri fondiari.
Art. 545 Crediti impignorabili
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di
alimenti e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui
determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o
di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi
dovuti per maternita', malattie e funerali da casse di assicurazione, da
enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle
dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal pretore.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi
dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni
altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate
precedentemente non puo' estendersi oltre la meta' dell'ammontare delle
somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali
disposizioni di legge.
Art. 546 Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il
terzo e' soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli
obblighi che la legge impone al custode.
Art. 547 Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di
mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e'
debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la
consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui
e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel
termine perentorio fissato dal giudice.
Art. 548 Mancata o contestata dichiarazione del terzo
Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di
fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il
pretore, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma
del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza;
altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro
un termine perentorio per la riassunzione.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo
grado, puo' essere applicata nei suoi confronti la disposizione
dell'articolo 232 primo comma.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 549 Accertamento dell'obbligo del terzo
Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il
giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del
terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del
processo esecutivo.
Art. 550 Pluralita' di pignoramenti
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua
dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente
e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
Art. 551 Intervento
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e
seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre
la prima udienza di comparizione delle parti.
Sezione II: DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 552 Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al
debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la
vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per
l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.
Art. 553 Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili
immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le
assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta
di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano
d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo
precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai
creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per
cinque lire di rendita.
Art. 554 Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il pretore dispone
che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del
credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento
di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
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