Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Sezione I: DEL PIGNORAMENTO
Art. 555 Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente,
con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione
dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono
sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo
492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia
autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore
dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle
note.
Le attivita' previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal
creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve
consegnare gli atti di cui sopra.
Art. 556 Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo
arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga
unitariamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per
i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Art. 557 Deposito dell'atto di pignoramento
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare
immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione
l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto
entro cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555
ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore
dei registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il
fascicolo dell'esecuzione.
Art. 558 Limitazione dell'espropriazione
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati
a suo favore, il giudice dell'esecuzione puo' applicare il disposto
dell'articolo 496, oppure puo' sospenderne la vendita fino al compimento di
quella relativa agli immobili ipotecati.
Art. 559 Custodia dei beni pignorati
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di
tutti gli accessori compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a
compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il
giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, puo' nominare custode una
persona diversa dallo stesso debitore.
Art. 560 Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma
dell'articolo 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non
sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.
Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo' continuare ad abitare
nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e
alla sua famiglia.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il
giudice puo' anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei
limiti dello stretto necessario.
Art. 561 Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di
pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito un altro
pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 e'
depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente all'udienza
prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tal caso l'esecuzione si svolge
in unico processo.
Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si
applica l'articolo 524 ultimo comma.
Art. 562 Inefficacia del pignoramento e cancellazione della
trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto
nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui
all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su
presentazione dell'ordinanza.
Sezione II: DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 563 Condizioni e tempo dell'intervento
Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti
del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.
Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo
non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.
Art. 564 Facolta' dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente
partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di
titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 565 Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo
596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che
sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli
intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
Art. 566 Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza
indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista
nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in
ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo
esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
Sezione III: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
§ 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 567 Istanza di vendita
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la
vendita dell'immobile pignorato.
Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie,
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato.
Art. 568 Determinazione del valore dell'immobile
Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a
norma dell'articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si
determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo
13 ultimo comma.
Se il bene non e' soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per
qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle
disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e'
determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti
e di quelli che gli puo' fornire un esperto da lui nominato.
Art. 569 Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
Sulla istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa
l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo
498 che non siano intervenuti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita'
della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli
atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle
parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa
a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga
col sistema dell'incanto.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il
giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa
deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di
un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono
comparsi.
§ 2: VENDITA SENZA INCANTO
Art. 570 Avviso della vendita
Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490,
pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi
previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale.
Art. 571 Offerte d'acquisto
Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto
dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche
a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e
modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione
dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente,
l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non e' efficace se e' inferiore al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non
inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
Art. 572 Deliberazione sull'offerta
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori
iscritti non intervenuti.
Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, e' sufficiente il dissenso di un
creditore intervenuto a farla respingere.
Se supera questo limite, il giudice puo' fare luogo alla vendita, quando
ritiene che non vi e' seria probabilita' di migliore vendita all'incanto.
Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.
Art. 573 Gara tra gli offerenti
Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e
li invita a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il
giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure
ordinare l'incanto.
Art. 574 Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con
decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione
del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e'
avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo
583.
Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il
giudice provvede a norma dell'articolo 587.
Art. 575 Termine delle offerte senza incanto
Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non e'
pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto
nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice
puo' prorogare tale termine fino a quattro mesi.
§ 3: VENDITA CON INCANTO
Art. 576 Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito
quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di
pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita'
straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere
prestata dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il
quale il prezzo deve essere depositato e le modalita' del deposito.
L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.
Art. 577 Indivisibilita' dei fondi
La divisione in lotti non puo' essere disposta se l'immobile costituisce
un'unita' colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale
coltivazione.
Art. 578 Delega a compiere la vendita
Se una parte dei beni pignorati e' situata nella circoscrizione di altro
tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione
puo' stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale
del luogo in cui e' situata.
In tal caso, copia dell'ordinanza e' trasmessa dal cancelliere al presidente
del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della
vendita.
Art. 579 Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il
debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito
di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art. 580 Prestazione della cauzione
Per offrire all'incanto e' necessario avere prestato la cauzione a norma
dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria
l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le
spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.
Art. 581 Modalita' dell'incanto
L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle
udienze pubbliche, col sistema della candela vergine.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta
precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele
che durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si e' spenta
senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile e' aggiudicato
all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e'
superata da un'altra, anche se poi questa e' dichiarata nulla.
Art. 582 Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio
nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In
mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la
cancelleria del giudice stesso.
Art. 583 Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da
nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome
della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 584 Offerte dopo l'incanto
Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il
termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non
supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.
Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla
gara di cui all'articolo 573, il cancelliere da' pubblico avviso
dell'offerta piu' alta a norma dell'articolo 570.
Art. 585 Versamento del prezzo
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati
dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e
consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o
l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da
ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la
soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Art. 586 Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione puo'
sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente
inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta
nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le
trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma
dell'articolo 508 (1).
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di
rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari
e titolo esecutivo per il rilascio.
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 19 bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Art. 587 Inadempienza dell'aggiudicatario
Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario,
pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un
nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il
prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a
quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al
pagamento della differenza.
Art. 588 Esito negativo dell'incanto
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni
creditore nel termine di dieci giorni puo' fare istanza di assegnazione a
norma dell'articolo seguente.
Art. 589 Istanza di assegnazione
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma
non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a
norma dell'articolo 568.
Art. 590 Provvedimento di assegnazione
Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice
dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non
intervenuti.
All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di
esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare
l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a
norma dell'articolo 586.
Art. 591 Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo
incanto
All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se
non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure
ordina che si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso, il giudice puo' stabilire diverse condizioni di
vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di
un quinto a quello precedente.
Sezione IV: DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 592 Nomina dell'amministratore giudiziario
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile e' disposta per un tempo non
superiore a tre anni e affidata a uno o piu' creditori o a un istituto
all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi
consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art. 593 Rendiconto
L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni
caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto
della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti
dal giudice.
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto
finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice.
Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono
in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art. 594 Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice
dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai
creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595 Cessazione dell'amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo'
chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a
nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione
giudiziaria ognuno puo' fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571
e seguenti.
L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando
viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592,
tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter
concedere una o piu' proroghe che non prolunghino complessivamente
l'amministrazione oltre i tre anni.
Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 596 Formazione del progetto di distribuzione
Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice
dell'esecuzione, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo,
provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione
dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche'
possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per
la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno
dieci giorni.
Art. 597 Mancata comparizione
La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma
dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli
effetti di cui all'articolo seguente.
Art. 598 Approvazione del progetto
Se il progetto e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se
ne da' atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il
pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione
dell'articolo 512.
Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599 Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i
comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore
pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di
lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine
di giudice.
Art. 600 Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei
comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e'
possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione non e' possibile, puo' ordinare la vendita della quota
indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.
Art. 601 Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla
divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata
una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al
debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
Capo VI: DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602 Modo dell'espropriazione
Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca
per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del
debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute
nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che
seguono.
Art. 603 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si
intende espropriare.
Art. 604 Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei
confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al
debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore,
e' sentito anche il terzo.
Titolo III: DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605 Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve
contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la
descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del
rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Art. 606 Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito
del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si
trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla
parte istante o a persona da lei designata.
Art. 607 Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere luogo, e
la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a
norma degli articoli 619 e seguenti.
Art. 608 Modo del rilascio
L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che e'
tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo
esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso,
quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la
parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del
quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di
riconoscere il nuovo possessore.
Art. 609 Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione
Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al
rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la
stessa parte non le asporta immediatamente, puo' disporne la custodia sul
posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il
trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da'
immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del
quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al pretore per
l'eventuale sostituzione del custode.
Art. 610 Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolta' che non ammettono
dilazione, ciascuna parte puo' chiedere al pretore, anche verbalmente, i
provvedimenti temporanei occorrenti.
Titolo IV: DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art. 612 Provvedimento
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per
violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del
precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le
modalita' dell'esecuzione.
Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa
l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che
debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione
di quella compiuta.
Art. 613 Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione
L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve
chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficolta'
che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto.
Art. 614 Rimborso delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al
pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario
con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con
decreto a norma dell'articolo 642.
Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI
Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO
ALL'ESECUZIONE
Sezione I:DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
Art. 615 Forma dell'opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al
precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e
per territorio a norma dell'articolo 27.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e
quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al
giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 616 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli
articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio
giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la
riassunzione della causa.
Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art. 617 Forma dell'opposizione
Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del
precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al
giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da
notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre
prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del
titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si
propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di
cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo
esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono
compiuti.
Art. 618 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle
parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso
e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e
provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa,
che e' poi decisa dal collegio con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo
precedente primo comma.
Sezione III: OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618 bis Procedimento
Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le
opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle
norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto
applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal
secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617.
Sezione e articolo aggiunti dall'art. 3, L. 13 agosto 1973, n. 533.
Capo II: DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI
Art. 619 Forma dell'opposizione
Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni
pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione,
prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a
se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando e'
competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede
all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti
fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa
davanti all'ufficio giudiziario competente per valore.
Art. 620 Opposizione tardiva
Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni
mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del
terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Art. 621 Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni
mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che
l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Art. 622 Opposizione della moglie del debitore
L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore,
relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i
beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle
appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o
successione a causa di morte.
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Titolo VI: DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 623 Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al
quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere
sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Art. 624 Sospensione per opposizione all'esecuzione
Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo
comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende,
su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma
ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.
Art. 625 Procedimento
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente,
il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel
quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con
ordinanza.
Art. 626 Effetti della sospensione
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto,
salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Art. 627 Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine
perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piu'
tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o
dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 628 Sospensione del termine di efficacia del pignoramento
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine
previsto nell'articolo 497.
Capo II: DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 629 Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione,
il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo
rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i
creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.
Art. 630 Inattivita' delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo
si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel
termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte
interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo
successivo. L'estinzione e' dichiarata con ordinanza del giudice
dell'esecuzione, la quale e' comunicata a cura del cancelliere, se e'
pronunciata fuori dall'udienza.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione
relativa e' ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'articolo
178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di
consiglio con sentenza (1).
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in
cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto
dall'art. 630, ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione
dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Art. 631 Mancata comparizione all'udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta
all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui
il cancelliere da' comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara
con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art. 632 Effetti dell'estinzione del processo
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione
o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene
dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al
debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto,
che e' discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.
Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.
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