Codice di Procedura Civile

Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo VI. DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 737 Forma della domanda e del provvedimento
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 738 Procedimento
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo' assumere informazioni.

Art. 739 Reclami delle parti
Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 740 Reclami del pubblico ministero
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali e' necessario il suo parere.

Art. 741 Efficacia dei provvedimenti
I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Art. 742 Revocabilita' dei provvedimenti
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Art. 742 bis Ambito di applicazione degli articoli precedenti
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Titolo III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

Art. 743 Copia degli atti
Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche' l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d'un testamento pubblico non puo' essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Art. 744 Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Art. 745 Rifiuto o ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo' ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente, il pretore, o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

Art. 746 Collazione di copie
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo' ricorrere al pretore del mandamento nel quale il depositario esercita le sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario, da' con decreto le disposizioni opportune per la collazione e puo' eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.

Titolo IV: DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

Art. 748 Forma della vendita
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalita' per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Art. 749 Procedimento per la fissazione dei termini
L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non e' proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si e' aperta la successione.
Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.
Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

Art. 750 Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e' proposta, quando non vi e' giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a se' e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalita' e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

Art. 751 Scelta dell'onerato
L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile e' proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.
La scelta e' fatta dal presidente del tribunale con decreto.

Capo II: DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Sezione I: DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

Art. 752 Giudice competente
All'apposizione dei sigilli procede il pretore.
Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale e' trasmesso immediatamente al pretore.

Art. 753 Persone che possono chiedere l'apposizione
Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
1) l'esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Art. 754 Apposizione d'ufficio
L'apposizione dei sigilli e' disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi e' assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto e' stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Art. 755 Poteri del pretore
Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Art. 756 Custodia delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

Art. 757 Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.
Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i provvedimenti ulteriori.

Art. 758 Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

Art. 759 Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Art. 760 Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario
L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario puo' aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati
Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

Sezione II: DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

Art. 762 Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Art. 763 Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Art. 764 Opposizione
Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore.
Il pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.
Il pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

Art. 765 Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

Art. 766 Avviso alle persone interessate
Non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.

Art. 767 Alterazioni nello stato dei sigilli
L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

Art. 768 Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

Capo III: DELL'INVENTARIO

Art. 769 Istanza
L'inventario puo' essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.
Il pretore provvede con decreto.

Art. 770 Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

Art. 771 Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario
Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Art. 772 Avviso dell'inizio dell'inventario
L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni.
L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

Art. 773 Nomina di stimatore
L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o piu' stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Art. 774 Rinvio delle operazioni
Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Art. 775 Processo verbale d'inventario
Il processo verbale d'inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3) l'indicazione della quantita' e specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attivita' e passivita';
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l'opportunita' d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Art. 776 Consegna delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

Art. 777 Applicabilita' delle norme agli altri casi di inventario
Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita' speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.

Capo IV: DEL BENEFICIO DI INVENTARIO

Art. 778 Reclami contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione.
Il valore della causa e' determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

Art. 779 Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.
Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.
Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.
Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Art. 780 Domanda dell'erede contro l'eredita'
Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredita' sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredita'.

Capo V: DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

Art. 781 Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore dell'eredita' giacente e' notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

Art. 782 Vigilanza del pretore
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.

Art. 783 Vendita di beni ereditari
La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.

Titolo V: DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI

Art. 784 Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

Art. 785 Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

Art. 786 Direzione delle operazioni
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, puo' delegarne la direzione a un notaio.

Art. 787 Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.

Art. 788 Vendita di immobili
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, puo' disporre altri incanti a norma dell'articolo 591.
Quando le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

Art. 789 Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto e' comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

Art. 790 Operazioni davanti al notaio
Se a dirigere le operazioni di divisione e' stato delegato un notaio, questi da' avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e' comunicato dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

Art. 791 Progetto di divisione formato dal notaio
Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.
L'estrazione dei lotti non puo' avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.

Titolo VI: DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE

Art. 792 Deposito del prezzo
L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

Art. 793 Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.

Art. 794 Provvedimenti del giudice
All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

Art. 795 Espropriazione
Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

Titolo VII: DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITA' STRANIERE

Art. 796 Giudice competente
Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via diplomatica, quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia
La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge;
4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunciata;
5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non e' pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 798 Riesame del merito
Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e' stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395.
In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 799 Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente
La sentenza straniera puo' essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera e' fatta valere. Ma, se vi procede la Corte d'appello competente a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza puo' essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.
Se la parte contro la quale e' fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d'appello competente.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 800 Sentenze arbitrali straniere
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purche' non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorita' giudiziaria.
Articolo abrogato dall'art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 801 Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e' attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 802 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.
Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte interessata, l'istanza e' proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 803 Esecuzione richiesta in via diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice puo' nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 804 Atti pubblici ricevuti all'estero
L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero e' dichiarata con sentenza della Corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale e' stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 805 Notificazione di atti giudiziari di autorita' straniere
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

Titolo VIII: DELL'ARBITRATO
Capo I: DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 806 Compromesso
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.

Art. 807 Forma del compromesso
Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente (1).
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 808 Clausola compromissoria
Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi 1° e 2°.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 809 Numero e modo di nomina degli arbitri
Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo II: DEGLI ARBITRI

Art. 810 Nomina degli arbitri
Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, puo' rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1).
La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o piu' arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto.
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 811 Sostituzione di arbitri
Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 812 Capacita' di essere arbitro
Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1).
Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.
(1) Comma cosi' sostituito dalla Legge 9 febbraio 1983, n. 28.

Art. 813 Accettazione e obblighi degli arbitri
L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso.
Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 814 Diritti degli arbitri
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti.

Art. 815 Ricusazione degli arbitri
La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo III: DEL PROCEDIMENTO

Art. 816 Svolgimento del procedimento
Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.
Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.
In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno.
Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.
Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 817 Eccezione d'incompetenza
La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' il lodo.
Articolo cosi' modificato dall'art. 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 818 Provvedimenti cautelari
Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne' altri provvedimenti cautelari.
Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando e' intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 819 Questioni incidentali
Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 819 bis Connessione
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.
Articolo aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 819 ter Assunzione delle testimonianze
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo IV: DEL LODO

Rubrica cosi' sostituita dall'art. 15, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 820 Termini per la decisione
Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 821 Rilevanza del decorso del termine
Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alla altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Articolo cosi' modificato dall'art. 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 822 Norme per la deliberazione (.)
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equita'.

Art. 823 Deliberazione e requisiti del lodo
Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed e' quindi redatto per iscritto.
Esso deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei motivi;
4) il dispositivo;
5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato (1);
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi (2).
Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (3).
(1) Numero cosi' sostituito dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
(2) Numero cosi' sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
(3) Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.


Art. 824 Luogo di pronuncia
Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.
Articolo abrograto dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 825 Deposito del lodo
Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte, mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
Il pretore, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 826 Correzione del lodo (1)
Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
(1) Rubrica cosi' sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 827 Mezzi di impugnazione
Il lodo e' soggetto soltanto all'impugnazione per nullita', per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 828 Impugnazione per nullita'
L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 829 Casi di nullita'
L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
1) se il compromesso e' nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita', quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita', o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 21, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 830 Decisione sull'impugnazione per nullita'
La corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.
Salvo volonta' contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa e' in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione.
In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'esecutorieta' del lodo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 22, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 831 Revocazione ed opposizione di terzo
Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'.
Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.
Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 23, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.

Capo VI: DELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

(Capo aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)

Art. 832 Arbitrato internazionale
Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 833 Forma della clausola compromissoria
La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non e' soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
E' valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purche' le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834 Norme applicabili al merito
Le parti hanno facolta' di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equita'. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto e' piu' strettamente collegato.
In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835 Lingua dell'arbitrato
Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento e' determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 836 Ricusazione degli arbitri
La ricusazione degli arbitri e' regolata dall'art. 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837 Deliberazione del lodo
Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed e' quindi redatto per iscritto.

Art. 838 Impugnazione
All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

Capo VII: DEI LODI STRANIERI

(Capo aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)

Art. 839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia e' competente la corte d'appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresi' produrne una produzione certificata conforme.
Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarita' formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoche':
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840 Opposizione
Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero e' ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo e' stato pronunciato;
2) la parte nei cui confronti il lodo invocato non e' stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque e' stata nell'impossibilita' di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non e' ancora divenuto vincolante per le parti o e' stato annullato o sospeso da un'autorita' competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, e' stato reso.
Allorche' l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorita' competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello puo' sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione puo', in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresi' rifiutati allorche' la corte d'appello accerta che:
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.


INDICE
| Artt. 1-81 | Artt. 82-162 | Artt. 163-310 | Artt. 311-473
Artt. 474-554 | Artt. 555-632 | Artt. 633-736 | Artt. 737-840