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Codice Civile

TITOLO VII

NULLITA'

Artt.177-186 *

177 Tassativitý *

178 Nullitý di ordine generale *

179 Nullitý assolute *

180 Regime delle altre nullitý di ordine generale *

181 Nullitý relative *

182 Deducibilitý delle nullitý *

183 Sanatorie generali delle nullitý *

184 Sanatoria delle nullitý delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni *

185 Effetti della dichiarazione di nullitý *

186 Inosservanza di norme tributarie *

 

TITOLO VII

NULLITA`

Artt.177-186

 

177 Tassativitý

1. L`inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento Ë causa di nullitý soltanto nei casi previsti dalla legge.

 

178 Nullitý di ordine generale

1. E` sempre prescritta a pena di nullitý l`osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacitý del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (33)

b) l`iniziativa del pubblico ministero nell`esercizio dell`azione penale (405) e la sua partecipazione al procedimento

c) l`intervento, l`assistenza e la rappresentanza dell`imputato e delle altre parti private nonchÈ la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90, 91) e del querelante (336 s.) .

 

179 Nullitý assolute

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (627-4) le nullitý previste dall`art. 178 comma 1 lett. a) quelle concernenti l`iniziativa del pubblico ministero nell`esercizio dell`azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell`imputato o dall`assenza del suo difensore nei casi in cui ne Ë obbligatoria la presenza.

2. Sono altresÏ insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullitý definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

 

180 Regime delle altre nullitý di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall`art. 179, le nullitý previste dall`art. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono pi˜ essere rilevate nÈ dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (442, 444, 525) ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

 

181 Nullitý relative

1. Le nullitý diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullitý concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell`incidente probatorio (392 s.) e le nullitý concernenti gli atti dell`udienza preliminare (419 s.) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall`art. 424. Quando manchi l`udienza preliminare (447, 449, 453, 459, 555), le nullitý devono essere eccepite entro il termine previsto dall`art. 491 comma 1.

3. Le nullitý concernenti il decreto che dispone il giudizio (429, 450-2, 456, 555) ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall`art. 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l`impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (428), devono essere riproposte le nullitý eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullitý verificatesi nel giudizio (438 s., 444 s., 465 s.) devono essere eccepite con l`impugnazione della relativa sentenza.

 

182 Deducibilitý delle nullitý

1. Le nullitý previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all`osservanza della disposizione violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullitý di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciÚ non Ë possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullitý deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullitý sono stabiliti a pena di decadenza.

 

183 Sanatorie generali delle nullitý

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullitý (180, 181) sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell`atto;

b) se la parte si Ë avvalsa della facoltý al cui esercizio l`atto omesso o nullo Ë preordinato.

 

184 Sanatoria delle nullitý delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni

1. La nullitý di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni Ë sanata se la parte interessata Ë comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione Ë determinata dal solo intento di far rilevare l`irregolaritý ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullitý riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puÚ essere inferiore a quello previsto dall`art. 429.

 

185 Effetti della dichiarazione di nullitý

1. La nullitý di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullitý di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullitý per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullitý comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui Ë stato compiuto l`atto nullo salvo che sia diversamente stabilito (604).

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullitý concernenti le prove (26, 191).

 

186 Inosservanza di norme tributarie

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l`inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l`atto nÈ impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

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