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Codice Civile

TITOLO I *

MISURE CAUTELARI PERSONALI *

CAPO I *

Disposizioni generali *

Artt 272-279 *

272 Limitazioni alle libertý della persona *

273 Condizioni generali di applicabilitý delle misure *

274 Esigenze cautelari *

275 Criteri di scelta delle misure *

276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte *

277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari *

278 Determinazione della pena agli effetti dell`applicazione delle misure *

279 Giudice competente *

CAPO II *

Misure coercitive *

Artt. 280-286bis *

280 Condizioni di applicabilitý delle misure coercitive *

281 Divieto di espatrio *

282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria *

283 Divieto e obbligo di dimora *

284 Arresti domiciliari *

285 Custodia cautelare in carcere *

Giurisprudenza *

286 Custodia cautelare in luogo di cura *

286 bis Divieto di custodia cautelare *

CAPO III *

Misure interdittive *

Artt.287-290 *

287 Condizioni di applicabilitý delle misure interdittive *

288 Sospensione dall`esercizio della potestý dei genitori *

289 Sospensione dall`esercizio di un pubblico ufficio o servizio *

290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attivitý professionali o imprenditoriali *

CAPO IV *

Forma ed esecuzione dei provvedimenti *

Artt. 291-298 *

291 Procedimento applicativo *

292 Ordinanza del giudice *

293 Adempimenti esecutivi *

294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale *

295 Verbale di vane ricerche *

296 Latitanza *

297 Computo dei termini di durata delle misure *

298 Sospensione dell`esecuzione delle misure *

CAPO V *

Estinzione delle misure *

Artt.299-308 *

299 Revoca e sostituzione delle misure *

300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze *

301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie *

302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare *

303 Termini di durata massima della custodia cautelare *

304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare *

305 Proroga della custodia cautelare *

306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure *

307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini *

308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare *

CAPO VI *

Impugnazioni *

Artt.309-311 *

309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva *

310 Appello *

311 Ricorso per cassazione *

CAPO VII *

Applicazione provvisoria di misure di sicurezza *

Artt.312-313 *

312 Condizioni di applicabilitý *

313 Procedimento *

CAPO VIII *

Riparazione per l`ingiusta detenzione *

Artt.314-515 *

314 Presupposti e modalitý della decisione *

315 Procedimento per la riparazione *

 

TITOLO I

MISURE CAUTELARI PERSONALI

 

CAPO I

Disposizioni generali

Artt 272-279

 

272 Limitazioni alle libertý della persona

1. Le libertý della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.

 

273 Condizioni generali di applicabilitý delle misure

1. Nessuno puÚ essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

2. Nessuna misura puÚ essere applicata se risulta che il fatto Ë stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilitý (45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.

 

274 Esigenze cautelari

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l`acquisizione o la genuinitý della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullitý rilevabile anche d`ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell`imputato di rendere dichiarazioni nÈ nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l`imputato si Ë dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalitý e circostanze del fatto e per la personalitý della persona sottoposta alle indagini o dell`imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l`ordine costituzionale ovvero delitti di criminalitý organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali È prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

 

275 Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneitý di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all`entitý del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

2 bis. Non puÚ essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

3. La custodia cautelare in carcere (285) puÚ essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all`art. 416 bis del codice penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attivitý delle associazioni previste dallo stesso articolo, È applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non puÚ essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di etý inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l`etý di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

5. (Abrogato).

 

276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puÚ disporre la sostituzione o il cumulo con altra pi˜ grave (299), tenuto conto dell`entitý, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva (288 289), il giudice puÚ disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva (281-286).

 

277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalitý di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari (274) del caso concreto.

 

278 Determinazione della pena agli effetti dell`applicazione delle misure

1. Agli effetti dell`applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (c.p 81-2.), della recidiva e delle circostanze del reato (59-70 c.p.), fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall`art. 62 n. 4) codice penale nonchÈ delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 633.).

 

279 Giudice competente

1. Sull`applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonchÈ sulle modifiche delle loro modalitý esecutive, provvede il giudice che procede (disp. di att 91.). Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (328).

 

CAPO II

Misure coercitive

Artt. 280-286bis

 

280 Condizioni di applicabilitý delle misure coercitive

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall`art. 391, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230 coord.).

2. La custodia cautelare in carcere puÚ essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

 

281 Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all`imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l`autorizzazione del giudice che procede (215 coord.).

2. Il giudice dý le disposizioni necessarie per assicurare l`esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l`utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identitý validi per l`espatrio.

2 bis. Con l`ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente Capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. (Quest`ultimo comma È stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale)

 

282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che dispone l`obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all`imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell`attivitý lavorativa e del luogo di abitazione dell`imputato.

 

283 Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all`imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l`autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l`obbligo di dimora, il giudice prescrive all`imputato di non allontanarsi, senza l`autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un pi˜ efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non Ë sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest`ultimo. Se per la personalitý del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall`art. 274, l`obbligo di dimora puÚ essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell`ambito della regione ove ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l`obbligo di dimora, il giudice indica l`autoritý di polizia alla quale l`imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserý la propria abitazione. Il giudice puÚ prescrivere all`imputato di dichiarare all`autoritý di polizia gli orari e i luoghi in cui sarý quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autoritý le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice puÚ, anche con separato provvedimento, prescrivere all`imputato di non allontanarsi dall`abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto Ë possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza de n`imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell`ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice Ë data in ogni caso immediata comunicazione all`autoritý di polizia competente, che ne vigila l`osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione (276).

 

284 Arresti domiciliari

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all`imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza (22 att.; 9 reg.).

2. Quando Ë necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltý dell`imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l`imputato non puÚ altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puÚ autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivitý lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l`osservanza delle prescrizioni imposte all`imputato (276).

5. L`imputato agii arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare (285-286).

 

 

 

285 Custodia cautelare in carcere

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l`imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell`autoritý giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell`istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puÚ subire limitazione della libertý, se non per il tempo e con le modalitý strettamente necessarie alla sua traduzione .

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell`art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all`estero in conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell`art. 11 c.p.

 

286 Custodia cautelare in luogo di cura

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermitý di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacitý di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puÚ disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puÚ essere mantenuto quando risulta che l`imputato non Ë pi˜ infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell`art. 285 commi 2 e 3.

 

286 bis Divieto di custodia cautelare

1. Non puÚ essere mantenuta la custodia cautelare in carcere (285) nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilitý con lo stato di detenzione. L`incompatibilitý sussiste, ed Ë dichiarata dal giudice (279), nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l`incompatibilitý per infezione di HIV Ë valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolositý del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilitý puÚ essere fatta dall`imputato (60, 61), dal suo difensore (96, 97) o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilitý il giudice dispone la revoca della misura cautelare (299), ovvero gli arresti domiciliari (284) presso l`abitazione dell`imputato.

2. Con decreto emanato dai Ministri della Sanitý, di Grazia e Giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresÏ stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l`affezione da HIV, nonchÈ il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilitý valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilitý con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l`infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell`ambito penitenziario, il giudice puÚ disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l`incompatibilitý, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere (285) ovvero provvede a norma dell`art. 299. Se dispone gli arresti domiciliari (284), l`esecuzione della misura avviene presso l`abitazione dell`imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all`art. 1, comma 2, della L. 5 giugno 1990, n. 135.

 

 

CAPO III

Misure interdittive

Artt.287-290

 

287 Condizioni di applicabilitý delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (217 coord.).

 

288 Sospensione dall`esercizio della potestý dei genitori

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall`esercizio della potestý dei genitori (316 c.c.; 34 c.p.), il giudice priva temporaneamente l`imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertý sessuale (519-526 c.p.), ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p., commesso in danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la misura puÚ essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall`art. 287 comma 1.

 

289 Sospensione dall`esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall`esercizio di un pubblico ufficio o servizio (28, 29, 31 c.p.), il giudice interdice temporaneamente all`imputato, in tutto o in parte, le attivitý a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (314-360 c.p.), la misura puÚ essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell`incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall`art. 287 comma 1.Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalitý indicate agli articoli 64 e 65.

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare .

 

 

290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attivitý professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il giudice interdice temporaneamente all`imputato, in tutto o in parte, le attivitý a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l`incolumitý pubblica (422-452 c.p.) o contro l`economia pubblica (499-518 c.p.), l`industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di societý e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 c.p., la misura puÚ essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall`art. 287 comma 1.

 

CAPO IV

Forma ed esecuzione dei provvedimenti

Artt. 291-298

 

291 Procedimento applicativo

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonchÈ tutti gli elementi a favore dell`imputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive giý depositate.

1 bis. (Abrogato)

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l`urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall`art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell`art. 27.

 

292 Ordinanza del giudice

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L`ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullitý rilevabile anche d`ufficio:

a) le generalitý dell`imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l`indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l`esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l`indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c bis) l`esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchÈ, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l`esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all`articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorchÈ questa Ë disposta al fine di garantire l`esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell`articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2 bis. L`ordinanza contiene altresÏ la sottoscrizione dell`ausiliario che assiste il giudice, il Sigillo dell`ufficio e, se possibile l`indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l`imputato.

2 ter. L`ordinanza È nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell`imputato, di cui all`articolo 358, nonchÈ all`art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

3. L`incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura Ë disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

 

293 Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall`art. 156, l`ufficiale o l`agente incaricato di eseguire l`ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all`imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltý di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell`art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. n verbale Ë immediatamente trasmesso ai giudice che ha emesso l`ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all`imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella Cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito Ë notificato al difensore.

4. Copia dell`ordinanza che dispone una misura interdittiva (288-290) Ë trasmessa all`organo eventualmente competente a disporre l`interdizione in via ordinaria.

 

294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell`udienza di convalida dell`arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall`inizio dell`esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. *

1 bis. Se la persona Ë sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l`interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1 ter. L`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dý atto con decreto motivato e il termine per l`interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell`impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l`interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilitý e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell`art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l`interrogatorio Ë condotto dal giudice con le modalitý indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltý di intervenire, Ë dato tempestivo avviso del compimento dell`atto (93 att.).

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puÚ precedere l`interrogatorio del giudice.

*La Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 10-17 febbraio 1999

( pubblicata nella G.U. - prima seria speciale n. 8 del 22 febbraio 1999 )

dichiara l’illegittimitý costituzionale dell’art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all’apertura del dibattimento il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.

 

295 Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti la misura Ë disposta non viene rintracciata e non Ë possibile procedere nei modi previsti dall`art. 293 l`ufficiale o l`agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l`ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall`art. 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalitý previste dagli artt. 266 e 267, puÚ disporre l`intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 270.

3 bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell`art. 103, il giudice o il pubblico ministero puÚ disporre l`intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall`art. 51, comma 3 bis .

 

296 Latitanza

1. E` latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare (285, 286), agli arresti domiciliari (284), al divieto di espatrio (281), all`obbligo di dimora (283) o a un ordine con cui si dispone la carcerazione (656).

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell`ordinanza con la quale Ë stata disposta la misura rimasta ineseguita (97 att.). Avviso del deposito Ë notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa Ë stata dichiarata.

4. La qualitý di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell`art. 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento Ë stato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto Ë equiparato l`evaso (385 c.p.).

 

297 Computo dei termini di durata delle misure

1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell`arresto (380, 381) o del fermo (384).

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l`ordinanza che le dispone Ë notificata a norma dell`art. 293.

3. Se nei confronti di un imputato sono emesse pi˜ ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchÈ diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell`articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui Ë stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all`imputazione pi˜ grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell`art. 303 comma 4 .

5. Se l`imputato Ë detenuto per un altro reato o Ë internato per misura di sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui Ë notificata l`ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena di internamento per misura di sicurezza.

 

298 Sospensione dell`esecuzione delle misure

1. L`esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione (656) nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l`esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando la pena Ë espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

 

CAPO V

Estinzione delle misure

Artt.299-308

 

299 Revoca e sostituzione delle misure

1. Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290 sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilitý previste dall`art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall`art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall`art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare pi˜ proporzionata all`entitý del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un altra meno grave ovvero ne dispone l`applicazione con modalitý meno gravose .

3. Il pubblico ministero e l`imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice (279), il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (294) o quando Ë richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari (406) o dell`assunzione di incidente probatorio (393) ovvero quando procede all`udienza preliminare (416 s.) o al giudizio (465 s.).

3 bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell`imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3 ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere puÚ assumere l`interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l`istanza di revoca o di sostituzione È basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli giý valutati, il giudice deve assumere l`interrogatorio dell`imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto dall`art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un`altra pi˜ grave ovvero ne dispone l`applicazione con modalitý pi˜ gravose.

4 bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l`imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalitý meno gravose, il giudice, se la richiesta non Ë presentata in udienza, ne dý comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste .

4 ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non Ë in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalitý, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualitý personali dell`imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al pi˜ presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta Ë pervenuta al giudice. Durante tale periodo Ë sospeso il termine previsto dal comma 3 .

 

300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, Ë disposta l`archiviazione (408-411) ovvero Ë pronunciata sentenza di non luogo a procedere (425) o di proscioglimento (529 s.).

2. Se l`imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere Ë applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c.p.), il giudice provvede a norma dell`art. 312.

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, Ë pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata Ë dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa (5322).

4. La custodia cautelare perde altresÏ efficacia quando Ë pronunciata sentenza di condanna, ancorchÈ sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia giý subita non Ë inferiore all`entitý della pena irrogata.

5. Qualora l`imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive (281-286) quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall`art. 274 comma 1 lett. b) o c).

 

301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall`art. 274 comma 1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall`art. 292 comma 2 lett. d) non ne Ë ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione Ë disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per pi˜ di una volta, entro i limiti previsti dagli artt. 305 e 308.

2 bis. Salvo il disposto dell`art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall`articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicitý di fatti tra loro collegati ovvero per l`elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento È richiesto il compimento di atti di indagine all`estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall`articolo 274, comma 1, lettera a), non puÚ avere durata superiore a trenta giorni.

2 ter. La proroga della medesima misura È disposta, per non pi˜ di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell`imputato.

 

302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all`interrogatorio entro il termine previsto dall`art. 294. Dopo la liberazione, la misura puÚ essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorchÈ, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell`art. 294 commi 3, 4 e 5.

 

303 Termini di durata massima della custodia cautelare

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall`inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artt. 442, 448, comma 1, 561 e 563:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell`art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall`emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. l);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

1) nove mesi, se vi Ë stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi Ë stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi Ë stata condanna alla pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi Ë stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione Ë stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell`imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall`art. 305, non puÚ superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.

 

304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

1. I termini previsti dall`art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell`art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento Ë sospeso o rinviato per impedimento dell`imputato o del suo difensore (486) ovvero su richiesta dell`imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova (509) o a seguito di concessione di termini per la difesa (108, 451, 519, 520);

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento Ë sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell`allontanamento o della mancata partecipazione di uno o pi˜ difensori che rendano privo di assistenza uno o pi˜ imputati;

c ) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti dall`articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall`art. 303 possono altresÏ essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall`art. 407, comma 2, lett. a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado (525 ss.) o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione Ë disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell`art. 310.

4. I termini previsti dall`art. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell`art. 310, se l`udienza preliminare Ë sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non puÚ comunque superare il doppio dei termini previsti dall`art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metý previsti dall`art. 303, comma 4, ovvero, se pi˜ favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell`ergastolo Ë equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).

 

305 Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando Ë disposta perizia sullo stato di mente dell`imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l`espletamento della perizia. La proroga Ë disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L`ordinanza Ë soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall`art. 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puÚ altresÏ chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell`art. 310. La proroga Ë rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall`art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metý.

 

306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente Titolo, il giudice dispone con ordinanza l`immediata liberazione della persona sottoposta alla misura (98 att).

2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.

 

307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

1. Nei confronti dell`imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti.

2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell`art. 275, Ë tuttavia ripristinata:

a) se l`imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall`art. 274

b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l`esigenza cautelare prevista dall`art. 274 comma 1 lett. b) .

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall`art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell`imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, si Ë dato alla fuga. Del fermo Ë data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo Ë stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lett. a).

 

308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283) perdono efficacia quando dall`inizio della loro esecuzione Ë decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall`art. 303.

2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall`inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puÚ disporne la rinnovazione anche al di lý di due mesi dall`inizio dell`esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.

3. L`estinzione delle misure non pregiudica l`esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autoritý nell`applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

 

CAPO VI

Impugnazioni

Artt.309-311

 

309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l`imputato puÚ proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva (281-286, 313-3), salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l`imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell`art. 165. Tuttavia, se sopravviene l`esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l`imputato prova d l non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. n difensore dell`imputato puÚ proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell`avviso di deposito dell`ordinanza che dispone la misura.

3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali È stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell`articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame Ë presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all`autoritý giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell`art. 291, comma 1, nonchÈ tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltý di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide,in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione Ë compreso l`ufficio del giudice che ha emesso l`ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`articolo 127. L`avviso della data fissata per l`udienza Ë comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l`applicazione della misura; esso Ë notificato, altresÏ, entro lo stesso termine, all`imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltý per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l`applicazione della misura puÚ partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101 att.) il tribunale, se non deve dichiarare l`inammissibilitý della richiesta (99 att.), annulla, riforma o conferma l`ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell`udienza. Il tribunale puÚ annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all`imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puÚ confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l`ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (306).

[Articolo modificato dal Decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 652.]

 

310 Appello

1. Fuori dei casi previsti dall`art. 309 comma 1, il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell`art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell`appello Ë dato immediato avviso all`autoritý giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l`ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art. 127. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltý per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

3. L`esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l`appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare Ë sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (588).

 

311 Ricorso per cassazione

1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l`applicazione della misura, l`imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell`avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puÚ essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell`articolo 309.

1-bis. Sull`appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento.

2. Entro i termini previsti dall`art. 309 commi 1, 2 e 3, l`imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (281-286, 313-3). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso Ë presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l`ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all`autoritý giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di Cassazione (100 att.).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltý di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell`inizio della discussione.

5. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall`art. 127.

 

CAPO VII

Applicazione provvisoria di misure di sicurezza

Artt.312-313

 

312 Condizioni di applicabilitý

1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l`applicazione provvisoria delle misure di sicurezza Ë disposta dal giudice (279, 658), su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall`art. 273 comma 2.

 

313 Procedimento

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell`articolo 292, previo accertamento sulla pericolositý sociale dell`imputato (203 c.p.). Ove non sia stato possibile procedere all`interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell`art. 294.

2. Salvo quanto previsto dall`art. 299 comma 1, ai fini dell`art. 206 comma 2 c.p.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolositý sociale dell`imputato nei termini indicati nell`art. 72.

3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall`art. 312 Ë equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l`ingiusta detenzione (314, 315).

 

CAPO VIII

Riparazione per l`ingiusta detenzione

Artt.314-515

 

314 Presupposti e modalitý della decisione

1. Chi Ë stato prosciolto con sentenza irrevocabile (648) perchÈ il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchÈ il fatto non costituisce reato o non Ë previsto dalla legge come reato, ha diritto a un`equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura Ë stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilitý previste dagli artt. 273 e 280.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione (409, 411) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425).

4. Il diritto alla riparazione Ë escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all`applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione Ë stato affermato che il fatto non Ë previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice (2 c.p.), il diritto alla riparazione Ë altresÏ escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.

 

315 Procedimento per la riparazione

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilitý, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna Ë divenuta irrevocabile (648), la sentenza di non luogo a procedere Ë divenuta inoppugnabile (428) o il provvedimento di archiviazione Ë stato pronunciato.

2. L`entitý della riparazione non puÚ comunque eccedere L. 100 milioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell`errore giudiziario (643-647)

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