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Codice Civile

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI *

Artt.326-329 *

326 Finalitý delle indagini preliminari *

327 Direzione delle indagini preliminari *

328 Giudice per le indagini preliminari *

329 Obbligo del segreto *

 

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Artt.326-329

 

326 Finalitý delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero (50 s.) e la polizia giudiziaria (55 s.) svolgono, nell`ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all`esercizio dell`azione penale.

 

327 Direzione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (58).

 

328 Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari (105 att.).

1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

 

329 Obbligo del segreto

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l`imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (405).

2. Quando Ë necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puÚ, in deroga a quanto previsto dall`art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono pi˜ coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessitý per la prosecuzione delle indagini, puÚ disporre con decreto motivato:

a) l`obbligo del segreto per singoli atti, quando l`imputato lo consente o quando la conoscenza dell`atto puÚ ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare (414) il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

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