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Codice Civile

TITOLO II

INDAGINI PRELIMINARI *

Artt.551-554 *

551 Incidente probatorio *

552 Provvedimenti del giudice *

553 Termini di durata delle indagini preliminari *

554 Chiusura delle indagini preliminari *

 

TITOLO II INDAGINI PRELIMINARI

Artt.551-554

 

551 Incidente probatorio

1. Nel corso delle indagini preliminari (526 sg.), il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall`art. 392.

2. Il giudice dispone l`incidente probatorio se la complessitý delle indagini rende impossibile l`immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell`art. 555 (disp. di att 155.).

3. La persona offesa (90) puÚ chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell`art. 394.

 

552 Provvedimenti del giudice

1. Il giudice, nel termine previsto dall`art. 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l`assunzione della prova indicando il giorno, l`ora e il luogo in cui deve eseguirsi l`incidente probatorio. L`ordinanza Ë comunicata al pubblico ministero ed Ë notificata alla persona sottoposta alle indagini alla persona offesa (90) e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l`assunzione della prova.

2. Quando per l`assunzione della prova Ë indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria.

3. Si applica la disposizione dell`art. 393 comma 4.

 

553 Termini di durata delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell`art. 405 commi 2, 3 e 4.

2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell`art. 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell`art. 407 commi 1 e 3.

 

554 Chiusura delle indagini preliminari

1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione (408, 411, 415) o di decreto penale di condanna (459, 565) ovvero emette decreto di citazione a giudizio (555).

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione (disp. di att 156.), restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l`imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 ss. L`ordinanza Ë comunicata al procuratore generale presso la Corte di Appello (disp. di att 158.). Si applicano le disposizioni dell`art. 412 .

3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell`imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall`art. 553 comma 1.

4. Il decreto di citazione a giudizio Ë depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell`art. 416 comma 2.

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