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Codice Civile

TITOLO III *

ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO *

Artt.555-559 *

555 Decreto di citazione a giudizio *

556 Consenso anticipato del pubblico ministero *

557 Richiesta di definizione anticipata del procedimento *

558 Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento *

559 Atti urgenti *

 

TITOLO III

ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

Artt.555-559

 

555 Decreto di citazione a giudizio

  1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalitý dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchË‚ le generalitý delle altre parti private, con l`indicazione dei difensori;

b) l`indicazione della persona offesa (90), qualora risulti identificata;

c) l`enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l`applicazione di misure di sicurezza (. c.p 199 sg.), con l`indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l`indicazione del giudice competente per il giudizio nonchË‚ del luogo, del giorno e dell`ora della comparizione, con l`avvertimento all`imputato che non comparendo sarý giudicato in contumacia (487);

e) l`avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti (disp. di att 159), l`imputato puÚ chiedere, mediante richiesta depositata nell`ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato (560-562) ovvero l`applicazione della pena a norma dell`art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione (disp. di att 141.);

f) l`avviso che l`imputato ha facoltý di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarý assistito dal difensore di ufficio;

g) l`avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari Ë depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltý di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell`ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto Ë nullo (178-180) se non Ë preceduto dall`invito a presentarsi per rendere l`interrogatorio ai sensi dell`articolo 375, comma 3, ovvero se l`imputato non Ë identificato in modo certo ovvero se manca o Ë insufficiente l`indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c), d), f).

3. Il decreto Ë notificato all`imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.

 

556 Consenso anticipato del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che puÚ procedersi al giudizio abbreviato (560-562) ovvero alla applicazione della pena a norma dell`art. 444, indica nel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare il consenso (disp. di att l592.). Avvisa inoltre l`imputato che puÚ chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all`udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione.

2. Se l`imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l`imputato e il suo difensore della data fissata per l`udienza (160-2 att.). L`avviso Ë notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa (90) almeno cinque giorni prima della data fissata per l`udienza.

 

557 Richiesta di definizione anticipata del procedimento

1. Se entro il termine previsto dall`art. 555 comma 1 lett. e) l`imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell`art. 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma dell`art. 556 comma 2.

 

558 Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento

1. Se entro il termine indicato negli artt. 555 comma 1 lett. e) e 556 comma 1 l`imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento (431), lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa Ë notificata almeno cinque giorni prima della data dell`udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il giudice, se non deve applicare la disposizione prevista dall`art. 469, procede al dibattimento a norma dell`art. 567.

 

559 Atti urgenti

1. Il giudice per le indagini preliminari Ë competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell`art. 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non Ë trasmesso al giudice a norma dell`art. 558 comma 1.

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